Art. 9.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito dall' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' aumentato di lire 5.600 milioni da iscriversi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.800 milioni, di lire 1.800 milioni e di lire 1.500 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, quinto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito dall' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nella stessa inserito con l' articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' aumentato di lire 5.600 milioni da iscriversi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.800 milioni, di lire 1.800 milioni e di lire 1.500 milioni rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.