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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2157/2024 reg.gen.sez.lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to PASTORINO Parte_1
CORRADO e dall'avv. to MASIELLO ANNARITA, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 la ricorrente esponeva di essere titolare di pensione di reversibilità cat. SO e di rendita vitalizia a seguito CP_2 di un incidente sul lavoro che aveva causato la morte del marito nel 2000; di godere inoltre del reddito derivante da un appartamento acquistato nel 2008. CP_ Rappresentava di aver debitamente comunicato all' la dichiarazione reddituale relativa alla campagna 2016 per il RED 2015 e che successivamente il suo reddito non aveva subito variazioni. Assumeva di CP_ aver ricevuto dall' , in data 05.06.2022, una nota con la comunicazione della revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13, co.6, della L. 122/2010, attesa la mancata trasmissione dei modelli RED relativi agli anni 2017 e 2018, e una successiva del 10.10.2023 che rendeva noto l'avvio della procedura di recupero delle somme percepite della pensione di reversibilità dal successivo mese di dicembre per un totale di €
6.740,89. Precisava di aver inoltrato ricorso amministrativo, poi respinto dall' , con cui chiedeva anche la restituzione delle trattenute effettuate. CP_3
CP_ Lamentava l'illegittimità della revoca operata dall' per insussistenza dell'indebito previdenziale contestato e per la mancata precedente idonea CP_ comunicazione di sospensione del trattamento pensionistico, avendo l inviato le note di richieste di trasmissione dei modello e le comunicazioni di sospensione e revoca ad un indirizzo errato. Evidenziava come fossero tenuti alla comunicazione del modello RED unicamente i pensionati che godevano di redditi ulteriori rispetto a quelli conosciuti dall' o quelli per CP_3
i quali la situazione reddituale era mutata rispetto a quella dichiarata in precedenza e che in ogni caso il recupero delle somme erroneamente versate, e solo in presenza di dolo dell'accipiens, doveva avvenire entro un anno dall'erogazione delle somme, pena il consolidamento del legittimo affidamento riposto dalla stessa nei confronti della PA.
Pe i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:”
1. Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €
6.740,89 avanzata dall' nei confronti della sig.ra ;
2. CP_1 Parte_1
Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 6.740,89 erogata dall' in favore della sig.ra per gli anni 2017 e 2018; 3. CP_1 Parte_1 condannare l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Sentenza esecutiva ex lege”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l e chiedeva il CP_1 rigetto del ricorso, spese vinte.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 26.09.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione di somme ritenute riscosse indebitamente per mancata trasmissione del modello RED con riferimento ai redditi anni 2017 e 2018.
Ha eccepito, in particolare, la violazione dell'art. 35, comma 10 bis D.L. CP_ 217/2008 conv. in legge n. 14/2009 per non aver l proceduto alla comunicazione di sospensione del trattamento pensionistico prima della revoca definitiva dello stesso.
Come emerge dalla documentazione in atti, l ha inviato alla ricorrente CP_1 il provvedimento datato 5.06.2022 con cui le veniva comunicato di aver ricevuto, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2019, un pagamento non dovuto sulla sua pensione cat. SO n. 20041131 per un importo complessivo di euro
6.470,89 stante la “revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010” (all. 1 ricorrente), ed il provvedimento datato 10.10.2023 avente, quale oggetto, il recupero delle somme indebitamente percepite. Tali atti risultano trasmessi all'indirizzo della ricorrente in Eboli, via Po, n. 31, ossia alla residenza risultante dal 01.02.2016 (cf certificato di residenza storico). CP_ L' ha depositato poi una nota datata 19.11.2019 di richiesta trasmissione
RED 2017, una nota del 30.12.2020 di richiesta trasmissione RED 2018, una nota datata 24.06.2021 di sospensione della prestazione collegata al reddito degli anni 2017 e 2018, una nota del 21.01.2021 di revoca definitiva della prestazione collegata ai detti redditi. Non risulta, tuttavia, la prova della notifica di tali atti. L'unica raccomandata depositata in atti è quella relativa alla nota del 24.06.2021, ma la notifica non risulta perfezionata per “irreperibilità” del destinatario. Ed invero, tutte le dette note recano un indirizzo errato della ricorrente, ossia Eboli, via Po, n.5.
Occorre osservare che la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore: si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art.13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010.
Per quanto in questa sede rileva, l'art. 13 comma 6 D.L. 78/2010 ha introdotto il comma 10 bis nell' articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate
a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La norma (che non esclude l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione -Cass. 18551/2017-, obbligo tuttavia condizionato alla comunicazione di dati reddituali completi e certi -Cass.
953/2012-), espressamente prevede, ai fini della operatività della sospensione e della successiva revoca della prestazione collegata al reddito
-con recupero delle somme erogate-, che l renda noti al titolare della CP_1 prestazione i tempi e le modalità con cui devono pervenire all' le CP_3 prescritte comunicazioni reddituali (che non siano ad esso già note in quanto comunicate all'Amministrazione Finanziaria). In caso poi di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite, sospende la prestazione collegata al reddito per poi revocarla definitivamente in caso di mancata trasmissione dei detti dati nei successivi 60 giorni, con recupero dei rati.
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha contestato di aver ricevuto dall' i solleciti per la comunicazione dei redditi relativi agli anni 2017 e CP_1
2018 e la successiva sospensione della prestazione prima della revoca definitiva e l , per un verso, non ha fornito alcuna prova di tali solleciti CP_3
e, per altro verso, ha con la documentazione prodotta ammesso di aver eventualmente inviato tali solleciti e la stessa comunicazione di sospensione e revoca definitiva presso indirizzo di residenza non corrispondente a quello anagrafico della ricorrente, non consentendo il buon fine della notifica, risultando il destinatario irreperibile. L' , come visto, ha invero prodotto CP_1
i provvedimenti di sollecito e di revoca definitiva della prestazione collegata al reddito (anni 2017 e 2018) senza prova della relativa spedizione ed il provvedimento di sospensione spedito però all'indirizzo non corrispondente a quello di residenza della ricorrente. D'altronde, a riprova dell'errato indirizzo di spedizione, la ricorrente ha prodotto la comunicazione di CP_1 sussistenza dell'indebito del 5.06.2022 e quella di “recupero di somme indebitamente percepite” del 10.10.2023 che risulta dall'Ente inviata all'esatto indirizzo della ricorrente, ovvero alla predetta “via PO n. 31 – Eboli”.
È pertanto evidente che la ricorrente non è stata posta nelle condizioni - previste dalla legge- di poter adempiere all'onere di comunicazione dei dati reddituali riferiti agli anni 2017 e 2018, con conseguente inoperatività della
“sanzione” prevista dal comma 10 bis dell' articolo 35 D.L. 207/2008 ed illegittimità dei provvedimenti emessi dall' di revoca definitiva della CP_1 prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 e del conseguente indebito. Ed invero, la richiamata disposizione demanda agli enti previdenziali il compito di stabilire i termini entro cui i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali, ma, al tempo stesso, non ricollega la revoca della prestazione al mancato rispetto sic et sempliciter di tali termini, prevedendo, invece, a tutela del percettore della prestazione, un determinato iter che l'ente previdenziale è tenuto a rispettare se intende applicare la sanzione della revoca;
non può essere posto in dubbio, infatti, che la sospensione della prestazione collegata al reddito in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti previdenziali abbia un'evidente finalità di tutela nei confronti dei percettori di tali prestazioni: costoro, infatti, avvedendosi del mancato pagamento della prestazione, sono indotti ad adempiere all'obbligo di comunicazione;
se la sospensione della prestazione fosse facoltativa, sarebbe frustata la finalità della disposizione.
Il meccanismo voluto dal legislatore prevede che la revoca sia preceduta dalla sospensione della prestazione, disposta dall'Ente e che, nel termine di
60 giorni da tale provvedimento, l'assicurato possa adempiere tardivamente all'obbligo di comunicazione senza incorrere nella revoca della prestazione, sebbene l'inoltro dei dati reddituali in questo modo avvenga non solo oltre il termine originariamente previsto, ma con un ritardo che è variabile poiché dipende dal momento in cui è disposta la sospensione da parte dell'Ente.
Tale ultimo provvedimento, nello schema voluto dal legislatore, precede la revoca ed, evidentemente, costituisce un provvedimento cautelativo per l'Ente ed un avvertimento per l'assicurato (cfr in tal senso Corte Appello
Milano, n. 1042/2021; Corte appello Torino, 17/03/2025, n.130).
Nel caso di specie, la mancata comunicazione della sospensione della prestazione (e prima ancora, dei solleciti) rende la richiesta del recupero dei ratei non legittima.
Quanto all'istanza di rateizzazione delle somme di cui al richiamato “indebito” presentata dalla ricorrente in data 29.11.2023, si precisa quanto segue.
Sul punto, rileva richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi richiesti, in particolare, il puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento non può avere l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all' “an debeatur”. Sebbene la relativa domanda non determini acquiescenza in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ. (cfr Cass. n. 5160/22; Cass. n. 27504/2024; Cass.
4180/2025;Cass 5234/2025).
Pertanto, sebbene tale istanza di rateizzazione costituisca atto idoneo alla interruzione della prescrizione e tale da invertire l'onere della prova del rapporto sottostante che passa dal creditore (regola generale: art. 2697 del
Codice Civile) al debitore (art. 1988 C.C.), non può essere preclusiva della contestazione da parte dell'istante della sussistenza del debito in sede giudiziaria.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' secondo la regola della CP_1 soccombenza e tenuto conto del valore dell'indebito scaturente dalla revoca per come quantificato nella comunicazione (€ 6.470,89). CP_1
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata e dichiarata la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro 6.740,89 quale conseguenza della revoca definitiva della prestazione collegata ai redditi degli anni 2017 e
2018, condanna l alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 trattenute in conseguenza della illegittima revoca;
2. condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00 CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Salerno, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Caterina Petrosino