Articolo 4 della Legge 7 febbraio 1991, n. 42
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 febbraio 1991
Art. 4. 1. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva per ciascun ente di gestione, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, indicazioni e criteri su settori ed aree geografiche degli investimenti di cui agli articoli 1 e 2.
2. La relazione da presentare a cura del Ministro delle partecipazioni statali al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI ed ai Presidenti delle due Camere ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , deve contenere dettagliati elementi sugli investimenti effettuati, anche con specifici riferimenti al Mezzogiorno ed alle indicazioni e criteri di cui al comma 1. A tal fine gli enti sono tenuti a trasmettere al Ministero delle partecipazioni statali note informative semestrali per consentire al Ministero stesso di svolgere tutte le opportune verifiche sugli investimenti effettuati e sugli andamenti gestionali.
3. La utilizzazione dei fondi di cui alla presente legge e' posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a tutti gli investimenti degli enti di gestione per i quali sono previsti appositi conferimenti ai fondi di dotazione per l'anno finanziario 1988.
5. La erogazione dei fondi e' subordinata all'accertamento dell'effettiva utilizzazione degli stessi per nuovi investimenti, con assoluta priorita' per iniziative nel Mezzogiorno, e dell'osservanza della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . Ove tale riserva non risulti osservata, l'erogazione dei fondi e' sospesa ai sensi dell'ottavo comma del suddetto articolo. Il Ministro delle partecipazioni statali informa il Parlamento ogni semestre dell'avvenuto accertamento e delle erogazioni effettuate in base ad esso.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore) e' riportato in nota all'art. 2. Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge citata:
"Art. 13. - E' costituita una commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai Presidenti delle due Camere in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del 'Fondo' di cui all'art. 3 e dei programmi di intervento delle partecipazioni statali.
Fino a quando non saranno diversamente regolate le procedure di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali, le relative proposte di nomina sono comunicate alla commissione di cui al presente articolo, corredate da una motivata relazione. Entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, entro i quali la commissione puo' esprimere il proprio parere, il Governo procede alla nomina definitiva.
Il Ministro per le partecipazioni statali trasmette alla commissione:
i programmi approvati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente;
copia della relazione di cui al nono comma dello stesso articolo;
relazione illustrativa degli atti ministeriali di indirizzo e delle direttive in ordine all'ingresso di imprese a partecipazione statale in nuovi settori produttivi, all'acquisizione di imprese e agli smobilizzi.
A richiesta della commissione il Ministro per le partecipazioni statali fornisce ogni ulteriore elemento conoscitivo e provvede affinche' presidenti e direttori generali degli enti di gestione si presentino alla commissione per fornire direttamente informazioni e dati in ordine all'andamento delle gestioni degli enti e delle societa' collegate.
Al fine di verificare l'attuazione dei programmi deliberati e l'andamento della gestione del 'Fondo' di cui all'art. 3, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica riferisce semestralmente alla commissione predetta sull'andamento della gestione stessa e su tutti i provvedimenti del CIPI di cui al precedente art. 2".
- L'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978 , e' cosi' formulato:
"Art. 107 (Riserva di investimenti pubblici). - Fino al 31 dicembre 1980 (termine prorogato al 31 dicembre 1993 dall' art. 17, primo comma, della legge n. 64/1986 , n.d.r.) e' riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1› luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.
Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti di capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.
Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.
Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.
Fino al 31 dicembre 1980 (termine prorogato al 31 dicembre 1993 dall' art. 17, primo comma, della legge n. 64/1986 , n.d.r.) gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e delle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.
Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle regioni meridionali in cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonche' programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.
Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all' art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.
Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e' riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.
Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell' art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , la GEPI S.p.a. effettua:
a) i nuovi interventi dall' art. 5, comma primo, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184 , nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ;
b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi dell' art. 2 settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 , nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.
Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.a. previsti dall' art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675 .
Gli stanziamenti recati dall' art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.
Il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell' art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685 , in base alle disponibilita' del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilita' di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra' essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.
La ripartizione dei fondi cui alla legge 1› giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.
Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma, della legge 1› giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.
La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'art. 1, e' fissata nella misura del 70 per cento.
Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo".
Entrata in vigore il 16 febbraio 1991
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