CASS
Ordinanza 13 ottobre 2021
Ordinanza 13 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/10/2021, n. 37212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37212 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: IN NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
)99YJ\, Penale Ord. Sez. 7 Num. 37212 Anno 2021 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 15/04/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTD 1.Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione - che aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 7 novembre 2017 limitatamente alla durat3 delle pene accessorie di cui all'art. 217 I. fall., applicate a NI UC alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni del 3 aprile 2014, ha -determinato tale durata in anni due. 2. Ricorre per cassazione il NI, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico sulla durata delle pene accessorie, quantificate in violazione dell'art. 133 cod. pen., senza ter conto del comportamento processuale dell'imputato, già positivamente valutato con la concessione delle attenuanti generiche, al solo fine di equiparare la durata a quella della pena principale. 3. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi mar ifestamente infondati. 2. Il ricorrente, pur denunziando vizio di motivazipne, non critica a violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali del a sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, rElativamente alla quantificazione delle pene accessorie, che risulta v n Nato dalla Corte di appello in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. Tale riesame è inammissibile i -1 sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldameme ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2')14, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01). La Corte distrettuale ha operato la quantificazone delle pene accessorie, irrogate al NI in conseguenza della sua condanna per i reati di cui agli 216, comma 1, n. 1, e 219 legge fall., conformandosi ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222. A questo proposito ha evidenziato, sia pure in termini obiettivamente siltetici, che la durata di due anni, a prescindere dalla equiparazione alla pena principale, era gius:ificata dalla "pluralità delle condotte distrattive accertate e della loro ripetizione nel tempo". 94 ot2 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
)99YJ\, Penale Ord. Sez. 7 Num. 37212 Anno 2021 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 15/04/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTD 1.Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione - che aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 7 novembre 2017 limitatamente alla durat3 delle pene accessorie di cui all'art. 217 I. fall., applicate a NI UC alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018 - in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni del 3 aprile 2014, ha -determinato tale durata in anni due. 2. Ricorre per cassazione il NI, a mezzo del difensore, deducendo vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico sulla durata delle pene accessorie, quantificate in violazione dell'art. 133 cod. pen., senza ter conto del comportamento processuale dell'imputato, già positivamente valutato con la concessione delle attenuanti generiche, al solo fine di equiparare la durata a quella della pena principale. 3. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi mar ifestamente infondati. 2. Il ricorrente, pur denunziando vizio di motivazipne, non critica a violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali del a sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, rElativamente alla quantificazione delle pene accessorie, che risulta v n Nato dalla Corte di appello in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. Tale riesame è inammissibile i -1 sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldameme ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell08/07/2014, Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2')14, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636-01). La Corte distrettuale ha operato la quantificazone delle pene accessorie, irrogate al NI in conseguenza della sua condanna per i reati di cui agli 216, comma 1, n. 1, e 219 legge fall., conformandosi ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222. A questo proposito ha evidenziato, sia pure in termini obiettivamente siltetici, che la durata di due anni, a prescindere dalla equiparazione alla pena principale, era gius:ificata dalla "pluralità delle condotte distrattive accertate e della loro ripetizione nel tempo". 94 ot2 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.