Articolo 45 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 44Articolo 46
Versione
29 gennaio 1929
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Versione
10 aprile 1969
Art. 45.

La giurisdizione attribuita dalla presente legge all'intendente di finanza puo' essere esercitata anche da un funzionario di carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo, che sia stato delegato con decreto dell'intendente.

La delegazione puo' essere concessa anche per singole categorie di tributi.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 10 aprile 1969
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