CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8995 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA MO nato a [...] il [...] awerso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari il 28 settembre 2023 che aveva disposto nei confronti di MO CO la misura cautelare degli arresti domicílíari in relazione al reato di rapina. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con un primo motivo, manifesta illogicità motivazionale in relazione al riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e, con un secondo motivo, contraddittorietà in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato. 3. Entrambi i profili sollevati dalla difesa sono manifestamente infondati e condannano pertanto il ricorso alla inammissibilità. 3.1 In relazione all'identificazione dell'indagato non vi è alcuna illogicità motivazionale nell'ordinanza del tribunale del riesame che ha ricordato come le due persone offese avessero fin da subito descritto in termini analoghi la persona dell'indagato fornendo in particolare il dettaglio assai particolare, al punto da essere decisivo, del tatuaggio a forma di lacrima sotto l'occhio. Non vi possono essere pertanto dubbi sulla validità Penale Sent. Sez. 2 Num. 8995 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 identificativa del riconoscimento, pur se effettuato a distanza di tempo, nemmeno valorizzando la incerta collocazione del disegno (sotto l'occhio sinistro piuttosto del destro -indicato solo 'presumibilmente' dalla persona offesa) ovvero il fatto che gli altri soggetti rappresentati in fotografia fossero privi di tatuaggio -data l'estrema particolarità e rarità del tertium comparationis, esso stesso rappresenta di per sé un elemento altamente identificativo. Il ricorrente, pur richiamando formalmente un vizio riconducibile alle categorie del vizio di motivazione, in realtà, con la censura proposta, non lamenta una motivazione manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio e scordando che, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, ex pluris Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 e;
in senso conforme, Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Infine, sul tatuaggio quale elemento significativo del riconoscimento, ex ceteris, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019 Ippolito Rv. 277013- 01. 3.2 Nessuna contraddittorietà è ravvisabile in ordine alla qualificazione del fatto come rapina giacché la sottrazione del cellulare della persona offesa è stata preceduta dall'imposizione delle mani sul corpo della dipendente del negozio e dal trattenimento forzoso della stessa ad opera dell'imputato. Su tali aspetti la motivazione fornisce adeguata giustificazione in termini logici ed analitici, descrivendo congruamente i fatti ed indicando correttamente le fonti di conoscenza. Né il fatto che il cellulare eventualmente si trovasse sul banco a fianco della persona offesa consente di derubricare la rapina in furto, attesa la contestualità tra violenza e sottrazione e la finalizzazione della prima alla seconda. Come più volte affermato, si deve avere riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente (Sez. 2, n. 4057 del 24/02/2000 Lamaj Rv. 215703; Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016 Campo Rv. 268173 - 01). Logicamente - pertanto - il Tribunale ricollega le violenze precedenti all'impossessamento successivo. 4. In base a quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella 2 determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatore La Presidente
lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari il 28 settembre 2023 che aveva disposto nei confronti di MO CO la misura cautelare degli arresti domicílíari in relazione al reato di rapina. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con un primo motivo, manifesta illogicità motivazionale in relazione al riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e, con un secondo motivo, contraddittorietà in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato. 3. Entrambi i profili sollevati dalla difesa sono manifestamente infondati e condannano pertanto il ricorso alla inammissibilità. 3.1 In relazione all'identificazione dell'indagato non vi è alcuna illogicità motivazionale nell'ordinanza del tribunale del riesame che ha ricordato come le due persone offese avessero fin da subito descritto in termini analoghi la persona dell'indagato fornendo in particolare il dettaglio assai particolare, al punto da essere decisivo, del tatuaggio a forma di lacrima sotto l'occhio. Non vi possono essere pertanto dubbi sulla validità Penale Sent. Sez. 2 Num. 8995 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 23/01/2024 identificativa del riconoscimento, pur se effettuato a distanza di tempo, nemmeno valorizzando la incerta collocazione del disegno (sotto l'occhio sinistro piuttosto del destro -indicato solo 'presumibilmente' dalla persona offesa) ovvero il fatto che gli altri soggetti rappresentati in fotografia fossero privi di tatuaggio -data l'estrema particolarità e rarità del tertium comparationis, esso stesso rappresenta di per sé un elemento altamente identificativo. Il ricorrente, pur richiamando formalmente un vizio riconducibile alle categorie del vizio di motivazione, in realtà, con la censura proposta, non lamenta una motivazione manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio e scordando che, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, ex pluris Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 e;
in senso conforme, Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Infine, sul tatuaggio quale elemento significativo del riconoscimento, ex ceteris, Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019 Ippolito Rv. 277013- 01. 3.2 Nessuna contraddittorietà è ravvisabile in ordine alla qualificazione del fatto come rapina giacché la sottrazione del cellulare della persona offesa è stata preceduta dall'imposizione delle mani sul corpo della dipendente del negozio e dal trattenimento forzoso della stessa ad opera dell'imputato. Su tali aspetti la motivazione fornisce adeguata giustificazione in termini logici ed analitici, descrivendo congruamente i fatti ed indicando correttamente le fonti di conoscenza. Né il fatto che il cellulare eventualmente si trovasse sul banco a fianco della persona offesa consente di derubricare la rapina in furto, attesa la contestualità tra violenza e sottrazione e la finalizzazione della prima alla seconda. Come più volte affermato, si deve avere riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente (Sez. 2, n. 4057 del 24/02/2000 Lamaj Rv. 215703; Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016 Campo Rv. 268173 - 01). Logicamente - pertanto - il Tribunale ricollega le violenze precedenti all'impossessamento successivo. 4. In base a quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella 2 determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 23 gennaio 2024 Il Consigliere relatore La Presidente