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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/11/2025, n. 3749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3749 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/12678
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da ato/a il 20/08/1960 a VIAREGGIO (LU), PIAZZA DEI Parte_1 C.F._1
PITTI N. 22 ----- rapp.to avv.to PASSAGNOLI MADDALENA Indirizzo CP_1 Telematico C.F._2
ATTORE/I
rapp.to avv.to Controparte_2 C.F._3
GROUPAMA rapp.to avv.to Giulia Tronconi CP_3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. e dell'assicuratrice Controparte_2 polizza n.0007760108467216, nella causazione del sinistro occorso in data 21.12.2018 di cui Controparte_4 in narrativa, per le ragioni tutte di cui al presente atto;
III) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, in solido tra loro, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 138 e 144 del Cod. Ass. (D. Lgs. 209/2005) nonché degli artt. 2043 e seguenti, 2054, 2056, 2059 e 1226 c.c., per tutti i danni subìti dal sig. in occasione del sinistro stradale del 21.12.2018 e di cui in narrativa;
Parte_1
IV) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso Parte_1 diversa mie\o sarà ritenuta di giustizia;
V) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria;
Nell'interesse del convenuto : Parte_2
Pagina 1 Nel merito, respingere le domande attoree così come proposte perché infondate e comunque indimostrate;
In subordine, accertata e dichiarata la corresponsabilità dell'attore alla verificazione del sinistro, contenere nei limiti del giusto, del dovuto e del provato l'ammontare del risarcimento a carico della comparente commisurandolo all'effettivo grado di colpa attribuibile all'assicurato e detraendo l'importo già corrisposto, pari ad euro 5.000,00. Con vittoria e/o compensazione delle spese di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
L'ATTORE ha esposto che: Il giorno 21.12.2018, alle ore 4.04 di notte, il convenuto, signor
[...]
, percorreva a bordo dell'autoveicolo di sua proprietà BMW 216 targato EZ415JX, il viale CP_2
RA a , con provenienza da piazzale Donatello e direzione Piazza Beccaria, CP_1 quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via della Mattonaia, la impegnava con luce semaforica rossa andando così ad urtare il mezzo condotto dal signor Parte_1 un Ape Piaggio targato X88XWB, che transitava con semaforo verde direzione su via Mattonaia direzione viale Segni e provenienza Sant'Ambrogio. Contr
- in seguito al violento impatto tra la parte anteriore della e la parte posteriore, il signor Pt_1 veniva sbalzato fuori dal veicolo e rovinava a terra;
- sul posto interveniva una pattuglia della Polizia Municipale di che, al termine CP_1 dei rilevamenti, elevava a carico del conducente l'autoveicolo BMW 216 le seguenti violazioni: articolo 15 comma 1 lettera a) e commi 2 e 4 del Codice della Strada;
articolo 146 comma 3; articolo 141 commi 3 e 8 del Codice della Strada;
articolo 186 commi 1 e 2 lettera b) e 2 bis del Codice della Strada e articolo 590bis comma 5 n.2) del Codice Penale [doc.1]. proseguiva l'attore in citazione che era stato immediatamente trasportato in ospedale e che dal fatto sortivano numerosi accessi per cure e terapie. Che nonostante ripetute richieste dell'assicuratoe dell'auto investitrice,
l'attore aveva ricevuto solamente la somma di euro 4700,00 oltre i danni al mezzo.
Agisce dunque per ottenere il saldo.
In particolare ha esposto che il signor in conseguenza del sinistro per cui è causa ha riportato Pt_1 le gravissime lesioni, subendo in conseguenza delle stesse plurimi e peraltro non risolutivi interventi. L'attore si è sottoposto a protratti trattamenti fisio-riabilitativi e per un lungo periodo è stato costretto a deambulare sempre con un doppio appoggio. Stabilizzatisi i postumi del sinistro, il signor è stato sottoposto a visita medico legale da parte del Dott. [doc.16] che Pt_1 Per_1 ha quantificato il danno biologico in una misura non inferiore al 13/14% (tredici –quattordici per cento) “da indennizzarsi con punti biologicamente pesanti attese le gravi ripercussioni relative – quale lesione all'integrità psicofisica della persona che esplica una incidenza relativa sull'attitudine quotidiana e sull'aspetto dinamico-relazione della vita del danneggiato”. Per quanto riguarda l'inabilità temporanea ha riconosciuto al signor 216 giorni di malattia (dal giorno Pt_1
21.12.2018 al giorno 25.07.2019) di cui i primi 90 giorni da considerarsi come temporanea assoluta,
60 giorni al 50% e i rimanenti 66 giorni a scalare. A ciò si aggiunga il pregiudizio morale. La tipologia di postumi, ha altresì comportato oltre a continui patimenti che tuttora permangono,
Pagina 2 notevoli limitazioni e cambiamenti che incidono su specifici aspetti dinamico relazionali del pertanto, il danno deve essere personalizzato in considerazione delle seguenti circostanze Pt_1
(che, occorrendo, saranno provate nel corso del giudizio): = il signor diplomatosi Pt_1 all'istituto d'arte e dedito alla pittura, non riesce più a dipingere a causa del calo della vista (visione annebbiata e corpuscolata) derivante dal trauma cranico subito;
= ha dovuto interrompere l'attività imprenditoriale (mescita di vino, soprattutto in ore serali) appena avviata, con evidente conseguente frustrazione;
tale attività comportava infatti il dover stare in piedi per molte ore e ciò era reso impossibile a causa dell'instabilità, cedimento articolare e senso di fastidio nonché dolorabilità al ginocchio sinistro conseguenti alla frattura del piatto tibiale;
= ha difficoltà relazionali e disturbi del sonno e ciò anche a causa delle frequenti crisi cefalgiche;
= non è in grado di svolgere gli allenamenti sportivi che in precedenza effettuava con regolarità (era calciante del calcio storico fiorentino); deve seguire anche un severo regime alimentare per non appesantire il fisico e gravare così sul ginocchio;
= ha crisi vertiginose che lo hanno reso più insicuro nelle relazioni;
= il tutto aggravato dalle conseguenze del danno estetico che anche incide fortemente sulla sicurezza del soggetto nelle relazioni. Peraltro, il signor al momento del sinistro usciva da un periodo Pt_1 molto difficile a causa di una grave malattia che lo aveva costretto a pesanti cure per lungo tempo.
Il sinistro subito a causa dell'esclusiva responsabilità dell'assicurato OU lo ha fatto nuovamente “sprofondare” in una situazione di grave sofferenza e disagio, oltre ad averlo ulteriormente costretto ad una vita tra casa ed ospedale, con conseguente suo isolamento sociale.
Applicando i parametri risarcitori di cui alla tabella di Milano, il danno non patrimoniale subito dal signor (età 58 anni, percentuale invalidità 14%) può essere così quantificato: DANNO Pt_1
PERMANENTE Danno non patrimoniale: 34.611,00 Aumento per la personalizzazione: euro
10.649,00 Importo totale danno: 45.260,00 € DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA Punto base
I.T.T. euro120,00 Invalidità totale (100 %): 90 giorni - euro 10.800,00 Percentuale parziale (50 %):
60 giorni - euro 3.600 Percentuale parziale (25 %): 66 giorni – euro 1.980,00 Danno non patrimoniale per temporanea: 16.380,00 € TOTALE GENERALE: 61.640,00 2.2. Danno patrimoniale a causa del sinistro il signor ha subito anche danni patrimoniali Parte_1 consistenti nelle seguenti spese: = 17.1.19 - € 200,00, per ginocchiera [doc.17] Controparte_6
- 31.1.2019 - € 10,00 ticket per rx ginocchio AOUC Firenze [doc.18] = 26.3.2019 - € 38,00 Istituto
Prosperius, fatt 816/5[doc.19] = 27.6.2019 - € 4,00 AOUC spesa per ritiro documentazione medica Per_ ospedaliera [doc.20] = 4.7.2019 - € 902,00 Dott. fatt. 1353 per corona provvisoria dentale
[doc.21] = 25.7.2019 - € 150,00 Dott. visita ortopedica fatt 61607/2019 [doc.22] = Per_3
1.10.2019 - € 100,00 Dott. visita controllo fatt. 76394/2019 [doc.23] = 12.11.2019 - € Per_3
170,00 Istituto Fanfani fatt 258945 per ecodoppler art inferiori e Rm ginocchio [doc.24] =
Pagina 3 19.11.2019 - € 180,00 ricevuta n. 677 Dott. per visita orl con esame vestibolare e Persona_4 relazione medico legale [doc.25] = 22.11.2019 - € 250,00 ricevuta Dott. per visita Persona_5 oculistica e relazione medico legale specialistica [doc.26] = 25.11.2019 - € 174,00 fatt 261575
Istituto Fanfani per ecocolordoppler vene arti inferiori e rm ginocchio [doc.27] = 6.10.2020 - €
702,00 visita medica dell'11.12.2019 più relazione medico legale dott. in tema di Per_1 responsabilità civile [doc.28], per complessive € 2.880,00. Sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale, calcolate con riferimento all'epoca del fatto, spettano interessi e rivalutazione dagli esborsi (gli interessi dovranno essere calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data della sentenza).
Si è costituita OU offrendo banco iudicis euro 2880,00 in aggiunta ad euro 5000,00 corrisposte prima della causa.
Ha contestato la perosnalizzaizone del danno e il nesso eziologico tra danno oculare e sinistro.
In causa è stata disposta ctu sia medico legale che tecnica ricostruttiva e assunta una prova per testi oltre acquisizioni documentali e la causa è stata spedita in decisione in data 3 aprile 2025 con concessione di termini per comparse e repliche conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ctu dinamica e ricostruttiva ha escluso, conformemente agli accertamenti fatti nell'immediatezza dalla polizia stradale, qualsiasi profilo di responsabilità dell'attore, accertando con elaborati calcoli cvd. Pag. 16 e 17 che npn solo la velocità dell'Ape condotta da parte attrice era contenuta a 25 km orari, ma che non avrebbe nemmeno potuto avere percezione della imminente arrivo e impatto della BMW condotta dal convenuto. Dunque non sussiste alcuna responsabilità dell'attore nella causazione dell'urto tra i due veicoli e le eccezioni della convenuta sono risultate infondate.
Quanto ai danni derivanti dal sinistro stradale si osserva che è insorta una polemica sui danni da dislocazione del cristallino che secondo parte attrice e suo consulente dott. sarebbe in nesso Per_6 di causa con il sinistro dedotto in giudizio.
La ctu dott.ssa supportata dall'oculista dott.ssa a seguito del decesso del Per_7 Per_8 precedente oculista ausiliario ha tuttavia confermato l'assenza di nesso di causa tra la sublussazione dle cristallino rilevata pela prima volta nel 2023 e il sinisto di causa così scrivendo:
La dott. ha visitato il in data 25 febbraio 2023. In tale occasione, come sopra detto, Tes_1 Pt_1 non è emerso nessuno dei segni indicativi della sublussazione ( iridodonesi , facodonesi , iridodialisi) né in OD in OS . La visita alla lampada a fessura, eseguita sia prima che dopo la midriasi, farmacologica, avrebbe dovuto mostrare almeno alcuni di questi segni, se presenti . Né è emersa la presenza di vitreo in camera anteriore. Si segnala inoltre che la visita , presente la sottoscritta CTU, è stata eseguita assieme agli oculisti ausiliari dei CCTTPP, ovvero lo stesso Dr. e Persona_9 il Dr. Entrambi in quella occasione hanno avuto modo di visitare il leso senza che Persona_10 venisse rilevato alcuno dei segni sopra citati. Né risulta che in tale occasione l'oculista del signor abbia contestato la obiettività emersa alla visita Quindi lo specialista che oggi definisce non Pt_1 corretta la visita/diagnosi della Dr. ssa era presente ed ha potuto constatare di persona la Tes_1 obiettività emersa in tale occasione, non sollevando alcuna obiezione in merito a quanto rilevato e, in particolare non riscontrando alcuno dei segni indicativi di una sublussazione del cristallino. Al termine della visita la Dr. ssa confermò infatti la presenza di una cataratta bilaterale e di Tes_1
Pagina 4 un ipertono oculare, obiettività sui cui concordarono gli altri oculisti . Il dissenso del dr. in Per_6 tale occasione venne espresso in merito a quanto affermato dalla Dr. ssa circa la natura Tes_1 non traumatica della cataratta . Lo stesso dr. d'altronde nel giugno 2022 aveva visitato il Per_6 senza rilevare alterazioni indicative di una dislocazione del cristallino. Ancora prima, nel Pt_1 novembre 2019 ,quindi dopo un anno dall'incidente del del 21.12.2018, l'oculista Dr Persona_5 aveva visitato il anche in tale occasione (vedasi relazione in atti) non emergeva alcun segno Pt_1 indicativo di dislocazione del cristallino. Riteniamo di dover segnalare anche la visita effettuata in data 11 novembre 2022 (vedi quanto riportato a pag. 10 della CTU del 9 gennaio 2023 in merito a tale accertamento oculistico ) dal Dr. , all'epoca ausiliario del CTU. Anche se tale Persona_11 visita non è stata poi ufficializzata per il decesso dello specialista verificatosi prima che questi potesse far pervenire al CTU la sua relazione, essa venne eseguita congiuntamente dal dr. e dal Dr. Per_11
con la conferma di una cataratta bilaterale e di un ipertono oculare, (patologie verbalmente Per_6 comunicate alla sottoscritta presente alla visita e contestualmente ad essa ) ma senza rilevare alcun segno indicativo di dislocazione del cristallino. Ci troveremmo pertanto paradossalmente di fronte a ben cinque specialisti oculisti , tutti professionisti preparati ed esperti, nessuno dei quali avrebbe visto un reperto obiettivamente rilevabile alla visita Quindi da tre visite oculistiche (quattro se consideriamo anche quella del Dr. , effettuate in un arco di tempo di quasi quattro anni e Per_11 mezzo dall'evento in oggetto, non risultano mai reperti a sostegno di una dislocazione del cristallino. In base a tali evidenze si deve concludere che non emergono elementi che permettano di ritenere plausibile un rapporto fra l'incidente del dicembre 2018 e una sublussazione del cristallino segnalata nell' aprile- maggio 2023.
Il ctu conclude a pg 7: Dalla prima visita oculistica eseguita nel novembre 2019 all'ultima del febbraio 2023 per un totale di 4 visite e la partecipazione di 5 oculisti, non è emerso alcun segno clinico di dislocazione del cristallino nel contesto di una cataratta bilaterale di natura degenerativa e non traumatica.
Omissis…. Al di là di ogni considerazioni sulla entità del traumatismo cranico (nella fattispecie si trattò di trauma cranico minore, non alterazioni neurologiche, non alterazioni dello stato di coscienza, ferita superficiale regione frontale destra) l'elemento fondamentale che porta alla esclusione di una cataratta traumatica è rappresentato quindi dall'aspetto che presentano i cristallini, privo di quelle caratteristiche morfologiche che caratterizzato appunto queste forme.
All'epoca del sinistro in oggetto (dicembre 2018) non risulta che il , all'epoca 58enne, fosse Pt_1 affetto da cataratta né alterazioni a carico dei cristallini emergono alla visita del dr. del Per_5 novembre 2019) La diagnosi di cataratta cortico nucleare bilaterale viene posta dal dr. in Per_6 occasione della visita eseguita per la stesura di una relazione peritale nel giugno del 2022. Quindi ne deriva che la cataratta deve essere insorta in una fase intermedia fra queste due visite, non appurabile con precisione in quanto non vi sono visite oculistiche intermedie.
Questo induce a ritenere del tutto inverosimile la ipotesi di un processo di aggravamento/ accelerazione da parte del pregresso trauma cranico su un processo che ancora si doveva manifestare.
Dunque non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni peritali e pertanto quel tipo di danno non può essere ascritto al sinistro di causa.
Dnque recependo la ctu della dott.ssa medico legale e del suo ausiliario oculista del 9 Per_7 gennaio 2023 a pag. 12 si individua la IP e la inabilità temporanea come segue:
2. Valutazione Medico legale 1) La inabilità temporanea è da riconoscere in complessivi gg. 150 centocinquanta) dei quali 45 (quarantacinque) di assoluta, 30(trenta) al 75%, 30 (trenta) al 50% e 45 (quarantacinque ) al 25%. 2) Sono residuati esiti di carattere permanente il cui grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica, tenuto conto delle ripercussioni negative sullo svolgimento delle attività ordinarie del vivere quotidiano e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del
Pagina 5 danneggiato, appare equamente valutabile nella misura del 12 (dodici)%. Gli esiti di carattere permanente residuati e oggetto della presente valutazione non risultano tali da incidere sulla capacità produttiva specifica del leso con riferimento alle attività svolte in passato e dichiarate (commerciante, titolare di bar, pittore).
Si procede alla liquidazione del danno con la massima personalizzazione tenuto conto dell'intervento in anestesia generale causato dal fatto ingiusto altrui e delle complicanze di trombosi venosa profonda a carico dell'aro inferiore sempre in rapporto di derivazione causale col sinistro;
inoltre si tiene conto sia dei disturbi neurologici annotati nei vari certificati sanitari che poi si sarebbero risolti, sia della ridondanza in termini esistenziali e relazionali della permanente lesione parziale del LCP e del collaterale interno, suscettibili di incidere negativamente in molteplici attività di movimento quotidiano di chiunque e in particolare dell'attore che, come emerge dalle dichiarazioni dei testi escussi, prima del sinistro svolgeva delle attività non più svolte dopo il sinistro come ad es. la partecipazione al calcio storico fiorentino o la frequentazione della palestra nelle quali indubbiamente la validità e integrità degli arti inferiori gioca un ruolo fondamentale.
Si liquida come segue in base alle nuove tabelle:
calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 33 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea al 25% 45
tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente € 2.912,56
Pagina 6 Personalizzazione danno morale 35,3% (aumento massimo) € 1.028,13
Punto danno non patrimoniale € 3.940,69
Coefficiente di riduzione per età 0,841
Indennità temporanea + 44% per danno morale € 79,55
PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 2.912,56 x 12 x 0,841) € 29.393,55
Danno morale nel valore massimo (€ 1.028,13 x 12 x 0,841) € 10.375,92
A) Danno permanente complessivo (€ 47.288,31 x 0,841): € 39.769,47
Invalidità temporanea totale per 45 giorni: € 3.579,55
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.789,78
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.193,18
Invalidità temporanea al 25% per 45 giorni: € 894,89
B) Danno temporaneo totale: € 7.457,40
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 47.226,87
TOTALE GENERALE: € 47.226,87
A tale somma si aggiungono le SPESE SOSTENUTE DALL'ATTORE e documentate in causa in ammontare pari ad euro 12.867,79 incluse spese ctp doc. 57 e spese ctp doc. 58. Per_12 Per_6
All'attore spetta dunque un risarcimento a saldo che detratti gli acconti ricevuti a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale (eccetto danni al mezzo qui non richiesti) ammonta ad euro 55.394,66, somma da devalutare al dì del fatto (26.10.2017) e successivamente rivalutare con indici istat applicando (a titolo di danno da ritardo) gli interessi al tasso di legge, sulla somma rivalutata annualmente.
Pagina 7 Appare dunque evidente che la somma corrisposta ante causam per un sinistro del 2017 e di cui non era fondatamente contestabile la responsabilità del conducente della BMW non era affatto sufficiente al ristoro del danneggiato ciò che implica l'applicazione del comma 10 dell'art. 148 del codice delle assicurazioni.
Le spese legali seguono l a soccombenza come in dispositivo con obbligo per i convenuti in solido di rimborsare all'attore le anticipazioni a tale titolo sostenute.
p.q.m.
il tribunale con sentenza che definisce il giudizio
1. condanna i convenuti in solido tra loro a corrispondere all'attore euro 55.394,66 da devalutare al dì del fatto (26.10.2017) e successivamente rivalutare con indici istat applicando (a titolo di danno da ritardo) gli interessi al tasso di legge, sulla somma rivalutata annualmente fino al soddisfo.
2. Condanna i convenuti in solido al rimborso delle spese del giudizio che liquida in euro 7.616,00 per compensi al difensore oltre accessori di legge, oltre spese vive per contributo unificato e marche.
3. Pone definitivamente a carico dei convenuti i compensi delle ctu come liquidate in separati decreti in corso di causa, con obbligo di rimborso delle anticipazioni effettuate dall'attore,
4. Dispone l'invio di copia della sentenza all'IVASS ex art. 148 comma 10 codice delle assicurazioni.
Così deciso il 22 nov. 2025.
Il Giudice dott.ssa Susanna Zanda
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