CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2023, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI LL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/02/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/syete le conclusioni del PG i Penale Sent. Sez. 4 Num. 1439 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 25/11/2022 Motivi della decisione 1. CC AR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. A carico dell'imputato era disposta la confisca di tutto il denaro rinvenuto nella sua disponibilità, per un importo pari ad euro 3.295,00. L'esponente, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen.; mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato sarebbe del tutto incompatibile con le condotte di cui al contestato art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, difettando il nesso di pertinenzialità di detta somma con il reato per il quale è intervenuta la sentenza di patteggiamento. Anche nel caso in cui il CC avesse posto in essere la condotta di cessione descritta nell'imputazione, l'ingente ammontare del danaro sequestrato sarebbe del tutto incompatibile con la condotta di lieve entità ritenuta dal giudice. Come affermato dalla Corte di legittimità in plurime pronunce, nel caso di applicazione del comma V dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 è esclusa la confisca prevista dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356. Il giudice può procedere alla confisca facoltativa, ai sensi del comma 1 dell'art. 240 cod. pen., solo in relazione alle cose che rivestano una speciale qualità, posto che essa è consentita solo ove si dimostri una relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non già da un mero rapporto di occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale. E' poi possibile applicare la confisca nella ricorrenza dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. In ogni caso il Giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale, che deve essere esercitato in vista di ragioni di prevenzione speciale, fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati. Il P.G. presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 2. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Al ricorrente era contestato di avere ceduto a TI NL sostanza stupefacente del tipo eroina del peso lordo di gr. 0,80, suddivisa in due involucri, ed avere detenuto, all'interno della propria abitazione, grammi 6 della medesima sostanza, suddivisa in n. 7 involucri. Previo riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 era applicata la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il Tribunale ha disposto la confisca del denaro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., sulla scorta della seguente motivazione: "Visto l'art. 240 va disposta anche la confisca di tutto il denaro rinvenuto: C 3.100 in contanti composti da banconote di vario taglio, per lo più da C 20 ed C 50 (a riprova della provenienza da singole cessioni al dettaglio), collocati sul tavolo in soggiorno e chiusi all'interno di una busta in cellophane, fermati con un elastico giallo e con all'interno un cartoncino manoscritto con indicata l'entità della cifra;
C 500 collocati sullo stesso tavolo in soggiorno, chiusi all' interno di una carta trasparente e con un foglietto riportante l'entità della cifra (esattamente con la scritta "500 latte"); C 195, composti da banconote di vario taglio, rinvenuti all'interno del portafogli del CC, custodito nella sua giacca a vento. Infatti, avendo il CC dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa dopo aver perso il lavoro di guardia giurata nel 2016, ed, inoltre, che nemmeno la moglie convivente svolgeva attività lavorativa, non può che evincersi la derivazione di tutto il denaro posseduto dall'attività di spaccio;
peraltro il denaro si trovava proprio nell'abitazione dove avveniva lo spaccio, in via dell'Archeologia n. 64, scala N, 3 0 piano, luogo diverso dall'abitazione effettiva del CC, e dunque evidentemente era legato proprio all'illecito mercimonio, verosimilmente opportunamente diviso per i compensi di fornitori ed eventuali concorrenti". Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di definizione con il "patteggiamento" del procedimento per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è possibile procedere alla confisca del denaro sequestrato, oltre che nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, cod. pen., anche nel caso delle ipotesi di confisca facoltativa previste dall'art. 240, comma 1, cod. pen., mentre il denaro è altresì obbligatoriamente sequestrabile ex art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356, salvo che venga ritenuta l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ne consegue che, quando la provenienza della somma di denaro non sia riconducibile con immediatezza alla condotta come contestata nell'imputazione, permane l'obbligo del giudice del "patteggiamento" di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la relativa confisca. 3 ' nnit Il Consigliere estensore Il Presidente Va allora ricordato che, a norma dell'art. 240, comma 1, cod. pen., sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i c.d. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve cioè trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282). Venendo al caso in esame, è d'uopo rilevare come il ricorrente sia stato chiamato a rispondere anche della condotta di cessione della sostanza stupefacente e non solo della condotta d'illecita detenzione. Ai fini della confisca, il Tribunale ha precisato che il denaro era detenuto dall'imputato nell'abitazione in cui era svolta l'attività di spaccio. In proposito ha evidenziato come, prima che venisse fermato il TI, la polizia giudiziaria aveva osservato "molteplici accessi di acquirenti" nell'abitazione sottoposta a perquisizione. Ha poi evidenziato le particolari modalità di custodia e suddivisione della somma di danaro, con indicazioni suscettibili di essere interpretate come una contabilità tenuta dal ricorrente. In tal modo ha dato conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto che il denaro caduto in sequestro fosse provento dall'attività di spaccio a cui era dedito il ricorrente, giustificando in modo adeguato, anche per la parte eccedente il profitto ricavato dalla cessione in favore del TI, il provvedimento di confisca. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2022
lette/syete le conclusioni del PG i Penale Sent. Sez. 4 Num. 1439 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 25/11/2022 Motivi della decisione 1. CC AR ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, indicata in epigrafe, con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata tra le parti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. A carico dell'imputato era disposta la confisca di tutto il denaro rinvenuto nella sua disponibilità, per un importo pari ad euro 3.295,00. L'esponente, a mezzo del difensore, deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen.; mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato sarebbe del tutto incompatibile con le condotte di cui al contestato art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, difettando il nesso di pertinenzialità di detta somma con il reato per il quale è intervenuta la sentenza di patteggiamento. Anche nel caso in cui il CC avesse posto in essere la condotta di cessione descritta nell'imputazione, l'ingente ammontare del danaro sequestrato sarebbe del tutto incompatibile con la condotta di lieve entità ritenuta dal giudice. Come affermato dalla Corte di legittimità in plurime pronunce, nel caso di applicazione del comma V dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 è esclusa la confisca prevista dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356. Il giudice può procedere alla confisca facoltativa, ai sensi del comma 1 dell'art. 240 cod. pen., solo in relazione alle cose che rivestano una speciale qualità, posto che essa è consentita solo ove si dimostri una relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non già da un mero rapporto di occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale. E' poi possibile applicare la confisca nella ricorrenza dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. In ogni caso il Giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale, che deve essere esercitato in vista di ragioni di prevenzione speciale, fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati. Il P.G. presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 2. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Al ricorrente era contestato di avere ceduto a TI NL sostanza stupefacente del tipo eroina del peso lordo di gr. 0,80, suddivisa in due involucri, ed avere detenuto, all'interno della propria abitazione, grammi 6 della medesima sostanza, suddivisa in n. 7 involucri. Previo riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 era applicata la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il Tribunale ha disposto la confisca del denaro, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., sulla scorta della seguente motivazione: "Visto l'art. 240 va disposta anche la confisca di tutto il denaro rinvenuto: C 3.100 in contanti composti da banconote di vario taglio, per lo più da C 20 ed C 50 (a riprova della provenienza da singole cessioni al dettaglio), collocati sul tavolo in soggiorno e chiusi all'interno di una busta in cellophane, fermati con un elastico giallo e con all'interno un cartoncino manoscritto con indicata l'entità della cifra;
C 500 collocati sullo stesso tavolo in soggiorno, chiusi all' interno di una carta trasparente e con un foglietto riportante l'entità della cifra (esattamente con la scritta "500 latte"); C 195, composti da banconote di vario taglio, rinvenuti all'interno del portafogli del CC, custodito nella sua giacca a vento. Infatti, avendo il CC dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa dopo aver perso il lavoro di guardia giurata nel 2016, ed, inoltre, che nemmeno la moglie convivente svolgeva attività lavorativa, non può che evincersi la derivazione di tutto il denaro posseduto dall'attività di spaccio;
peraltro il denaro si trovava proprio nell'abitazione dove avveniva lo spaccio, in via dell'Archeologia n. 64, scala N, 3 0 piano, luogo diverso dall'abitazione effettiva del CC, e dunque evidentemente era legato proprio all'illecito mercimonio, verosimilmente opportunamente diviso per i compensi di fornitori ed eventuali concorrenti". Questa Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di definizione con il "patteggiamento" del procedimento per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è possibile procedere alla confisca del denaro sequestrato, oltre che nei casi previsti dall'art. 240, comma 2, cod. pen., anche nel caso delle ipotesi di confisca facoltativa previste dall'art. 240, comma 1, cod. pen., mentre il denaro è altresì obbligatoriamente sequestrabile ex art. 12 sexies convertito nella L. 7 agosto 1992 n. 356, salvo che venga ritenuta l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ne consegue che, quando la provenienza della somma di denaro non sia riconducibile con immediatezza alla condotta come contestata nell'imputazione, permane l'obbligo del giudice del "patteggiamento" di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la relativa confisca. 3 ' nnit Il Consigliere estensore Il Presidente Va allora ricordato che, a norma dell'art. 240, comma 1, cod. pen., sono suscettibili di confisca facoltativa solo le cose che abbiano una speciale qualità (i c.d. mezzi di esecuzione del reato ossia le cose servite o destinate a commettere il reato e quelle che costituiscono il prodotto o il profitto del reato). Deve cioè trattarsi di cose che siano direttamente riferibili al fatto di reato, potendo essere oggetto di confisca solo quelle che siano eziologicamente collegate, in maniera diretta ed essenziale, con il reato commesso, fermo restando che il giudice deve dare conto, nella confisca facoltativa, dell'uso del potere discrezionale che va esercitato in vista di considerazioni di prevenzione speciale fondate sull'esigenza di prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose connesse al reato che potrebbero costituire stimolo alla perpetrazione di nuovi reati (Sez. 4, n. 11982 del 14/02/2007, Indelicato ed altri, Rv. 236282). Venendo al caso in esame, è d'uopo rilevare come il ricorrente sia stato chiamato a rispondere anche della condotta di cessione della sostanza stupefacente e non solo della condotta d'illecita detenzione. Ai fini della confisca, il Tribunale ha precisato che il denaro era detenuto dall'imputato nell'abitazione in cui era svolta l'attività di spaccio. In proposito ha evidenziato come, prima che venisse fermato il TI, la polizia giudiziaria aveva osservato "molteplici accessi di acquirenti" nell'abitazione sottoposta a perquisizione. Ha poi evidenziato le particolari modalità di custodia e suddivisione della somma di danaro, con indicazioni suscettibili di essere interpretate come una contabilità tenuta dal ricorrente. In tal modo ha dato conto degli elementi in base ai quali ha ritenuto che il denaro caduto in sequestro fosse provento dall'attività di spaccio a cui era dedito il ricorrente, giustificando in modo adeguato, anche per la parte eccedente il profitto ricavato dalla cessione in favore del TI, il provvedimento di confisca. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 novembre 2022