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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2569/2020 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Giuseppe e Silvana Benvenga che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente-opposto
e
(c.f. , elettivamente domiciliato in Letojanni Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'avv. Giacomo Rossini che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente- opponente
oggetto: opposizione all'esecuzione – fase di merito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 giugno 2020 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di essere creditore della e dei due soci accomandatari, CP_2
e , in ragione dell'attività di subagente di assicurazioni Controparte_3 Controparte_4
svolta per conto di questi ultimi, come accertato da questo ufficio con sentenza del 25 settembre
2009 e dalla Corte di Appello di Messina con successiva sentenza n. 598/2011 del 6 giugno
2011, deduceva di aver già tentato, senza esito, l'esecuzione avverso la società e il , CP_4
e di aver quindi provveduto, con atto del 24 gennaio 2018, al pignoramento presso terzi del credito vantato dal nei confronti del P_ Controparte_5
assicurazioni pari a 8.900 euro, a titolo di riscatto di annualità versate al fondo, non più utili e quindi pignorabili;
ha lamentato che tuttavia, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. promosso dal debitore in data 27 aprile 20202 (n. 274/2018 r.g.e.),
l'esecuzione è stata sospesa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Messina con ordinanza dell'8 febbraio 2020 – che compensava tra le parti le spese della fase cautelare e fissava il termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a questa Sezione
Lavoro –, tempestivamente reclamata innanzi collegio (giudizio n. 906/2020 r.g.). Dunque, proseguendo nel merito detto giudizio e lamentando l'illegittimità di tale provvedimento, ha chiesto di accertare in via definitiva il proprio diritto a procedere all'esecuzione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione del , nonché in via riconvenzionale di condannarlo al P_
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza dell'illecito tentativo di sottrargli la somma pignorata nonché per la più generica violazione dell'obbligo di buona fede e del diritto di difesa del creditore, da liquidarsi in misura corrispondente alla somma pignorata presso il pari a 8.900 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
oltre CP_5
al risarcimento ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella somma complessiva di 5.000 euro.
Nella resistenza del debitore opponente, sostituita l'udienza del 25 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- ha ribadito in questa fase che ai sensi dell'art. 11, comma 10, Controparte_1
d.lgs. n. 252/2005 le posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari sono intangibili nella fase di accumulo, vale a dire quando il beneficiario, a prescindere dall'attuale situazione di disoccupazione, sia ancora nella possibilità di intraprendere altra attività lavorativa o di versare la contribuzione volontaria al fine di raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia e/o anticipata.
Ha, dunque, insistito nell'eccezione di impignorabilità delle somme versate al
[...]
, avendo egli espressamente revocato la Controparte_6
richiesta di riscatto presentata il 26 gennaio 2018, come da nota del 10 marzo 2018, notificata il successivo 14 marzo.
Sul punto va anzitutto chiarito che la questione è già stata affrontata dal Tribunale di
Messina in sede collegiale nel giudizio n. 906/2020 r.g. instaurato dal con reclamo del 24 Pt_1
febbraio 2020 avverso l'ordinanza di sospensione emessa dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura n. 274/2018 r.g.e..
Il Collegio, con ordinanza del 7 dicembre 2020 (emessa, dunque, in corso di giudizio e qui allegata), di cui il ha chiesto la revoca, ha accolto l'istanza del creditore sul P_
presupposto che “non è in discussione che il piano individuale pensionistico non verta più nella fase di accumulo, di talché il debitore ha perso i requisiti di partecipazione al CP_5
acquisendo al contempo la facoltà di riscattare integralmente la propria posizione creditoria. Non costituisce ostacolo il fatto che il debitore non abbia ancora esercitato la predetta facoltà, dato che l'esigibilità del credito non costituisce notoriamente una condizione per la sua pignorabilità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5235/2004)”.
Tale statuizione va confermata, seppur nei termini che seguono.
La Suprema Corte ha di recente affermato che a norma dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n.
252/2005, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, “all'atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare, la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale, come tale pignorabile sol perché non si sia esercitata scelta in tal senso (riscatto parziale o totale) oppure non si sia avuto il transito in altra forma di previdenza. La posizione individuale continua ad essere in fase di accumulo fin quando permane una legittima aspettativa di future prestazioni pensionistiche in ragione dell'ulteriore carriera lavorativa dell'assicurato. Né si può dire che la sola inerzia protratta per anni dall'assicurato debba essere sanzionata convertendo la sua posizione individuale in prestazioni economiche aggredibili esecutivamente, così pregiudicandogli definitivamente l'aspettativa di prestazioni future e ledendo, il suo status di assicurato. Invero, il mancato passaggio ad altre forme di previdenza richiede che l'assicurato acceda ad altra attività lavorativa, e possono occorrere vari anni prima di trovare una nuova occupazione. Il mancato trasferimento ad altra forma di previdenza complementare, così come la (libera) decisione di non provvedere al riscatto, non potevano determinare, in assenza di una norma ad hoc mancante nel D.Lgs. n. 252 del 2005,
l'azzeramento della posizione individuale nel frattempo maturata in capo all'assicurato” (cfr.
Cass. n. 9249/2023).
Secondo la Corte tali principi sarebbero ricavabili dal sistema già prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 88/2018 (in vigore dal 14 luglio 2018), che li ha poi cristallizzati nella lett. c-bis) del novellato art. 14, comma 2, la quale dispone ora espressamente che in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, il contribuente può optare per “il mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto e fatta salva
l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata, non superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6”.
Ciò posto, nel caso di specie dalla documentazione in atti è emerso che alla data del 21 dicembre 2017 (di notifica al Fondo dell'istanza ex art. 492 c.p.c.) il risultava iscritto P_
al Fondo Pensione Agenti dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 2003, con versamento di sole 10 annualità di contribuzione, inferiori al minimo (15 anni) per il diritto alla pensione al raggiungimento dell'età pensionabile;
egli risultava, inoltre, privo di mandato agenziale in corso sicché, come precisato dal Fondo, sussisteva il suo diritto “a trasferire presso altro fondo pensione ovvero a riscattare (…) la posizione finora maturata”, all'epoca non ancora esercitato.
Con successiva dichiarazione del 5 febbraio 2018 il ha comunicato al , CP_5 Pt_1
creditore procedente, l'avvenuta presentazione da parte del della domanda di riscatto P_
della posizione maturata, in data 27 gennaio 2018 (dunque, antecedente alla notifica al Fondo del pignoramento, avvenuta il 30 gennaio 2018) e ricevuta il successivo 1 febbraio, comunque prima dell'udienza del 12 marzo 2018, fissata dal giudice dell'esecuzione per la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
Ne consegue che, contrariamente a quanto eccepito dal debitore opponente, le somme erano già all'epoca pignorabili.
La volontà del contribuente di procedere al riscatto trova poi conferma nella nota del 16 gennaio 2019 con la quale il , a seguito del presunto accordo raggiunto con il P_ Pt_1
dopo la notifica del pignoramento qui opposto – corresponsione della somma omnicomprensiva di 10.000 euro, a tacitazione di ogni pretesa – e dei chiarimenti forniti dallo stesso in CP_5
ordine all'ammontare delle somme dovute al contribuente a titolo di riscatto (7.172 euro, a fronte di un totale lordo di 9.113 euro), faceva presente “di non aver mai dedotto i contributi versati al Fondo Pensione (ex art. 10, comma 1, lett. E-bis del TUIR)” e chiedeva, pertanto, la rideterminazione della somma netta dovutagli “a titolo di riscatto”.
Trattasi di comunicazione, non contestata dal debitore, di gran lunga successiva alla presunta revoca della richiesta di riscatto (notificata il 14 marzo 2018 e i cui esiti non sono stati, comunque, documentati) e che incide, dunque, sulla pignorabilità delle somme, rendendo pienamente legittima l'esecuzione.
Va, del resto, precisato che la revoca è stata notificata al Fondo in epoca successiva all'avvio dell'esecuzione, sicché, laddove efficace (circostanza nella specie non verificabile), essa potrebbe peraltro costituire atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni assoggettati a pignoramento (cfr. Cass. n. 16495/2020).
3.- Il aveva poi contestato in memoria la legittimità del pignoramento anche in Pt_1
ragione dell'asserita non debenza delle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sugli importi oggetto dell'azionata sentenza di primo grado, posto che la condanna al versamento degli accessori sarebbe stata prevista nel solo dispositivo e, dunque, in totale difetto di adeguata motivazione. Sul punto giova rilevare che nelle note successive egli non ha insistito in tale motivo, che risulta comunque infondato.
Invero, è sufficiente rilevare che con sentenza n. 3287/2009 emessa il 25 settembre 2009
e notificata in forma esecutiva al debitore il successivo 20 novembre, il giudice di primo grado ha condannato la in solido con i due soci Controparte_7 CP_4
e , a corrispondere in favore di la somma complessiva
[...] Controparte_1 Parte_1
di 4.944,30 euro per l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo in qualità di subagente assicurativo nel periodo 10 marzo 2000 – 20 giugno 2003, di cui 3.270,45 euro a titolo di provvigioni differite relative a incassi delle polizze assicurative con scadenza nel periodo successivo alla risoluzione del rapporto e di 1.673,85 euro a titolo di indennità di fine rapporto.
Trattasi, dunque, di crediti di lavoro in relazione ai quali il giudice, in applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c., è tenuto a condannare il datore al pagamento, oltre che degli interessi nella misura legale, anche del maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto;
essi costituiscono, infatti, componenti integranti dei crediti retributivi e previdenziali, che concorrono ad esprimerne l'esatta entità al momento della liquidazione e il cui riconoscimento non necessita, dunque, di specifica motivazione, stante l'automatica maturazione secondo i criteri indicati dagli artt. 429 cit. e 150 disp. att. c.p.c.
Ne consegue che correttamente il ha provveduto, con l'atto di precetto notificato Pt_1
il 27 ottobre 2017, a calcolare interessi e rivalutazione sul capitale liquidato in sentenza, a decorrere dalla data di maturazione del credito e fino a quella di redazione dell'atto, sulla cui quantificazione nulla è stato eccepito dal . P_
3.1.- Si precisa sul punto che in questa fase il debitore sembra aver implicitamente abbandonato pure il motivo di opposizione relativo all'asserita mancata deduzione, dal totale del credito vantato, della somma già riscossa dal in forza dell'ordinanza di assegnazione Pt_1
del 25 ottobre 2011 ottenuta nei confronti della s.a.s.
La doglianza non meritava comunque accoglimento atteso che, come precisato dallo stesso creditore, gli importi così ottenuti (pari a 4.233,82 euro), sono stati assegnati “a totale soddisfo delle spese legali” – pari, quanto alla fase di esecuzione avverso , a 800 euro, CP_2
“di cui € 200,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario 12,50% (art. 15 Tarif. Prof.), iva e cpa” - e “a parziale soddisfo del credito per cui si procede”; il totale così ottenuto, pari a
3.184,40 euro, è stato dunque correttamente imputato dal debitore prima alle spese dei due gradi di giudizio, ex art. 1194 c.c. (complessivamente ammontanti a 2.587,50 euro, oltre spese generali, iva, cpa e compensi c.t.u., per un totale di 3.942,11 euro), sicché alla data di notifica del precetto residuavano, a titolo di spese per il merito, 757,71 euro.
Ne consegue che gli accessori sono stati opportunamente calcolati sull'intero capitale liquidato in sentenza, rimasto del tutto insoddisfatto a seguito della predetta assegnazione.
4.- Del pari infondata era la doglianza relativa alla non debenza delle somme richieste a titolo di iva, stante la possibilità per il creditore, titolare di partire iva, di portare in detrazione i relativi costi.
In merito va anzitutto precisato che la condanna al pagamento dell'iva in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione dell'effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (cfr.
Cass. n. 6974/2007); ne consegue che in ambito esecutivo la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo esecutivo, con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633/1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'iva (sul punto Cass.
n. 11877/2007).
Nella specie, la deducibilità di tale imposta da parte del è esclusa dalla natura Pt_1 dell'attività svolta (subagente assicurativo), posto che a norma dell'art. 10, nn. 2 e 9, d.p.r. n.
633/1973, sono esenti da imposta “le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio”, nonché le relative “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione”, le quali, ai sensi del successivo art. 19, comma 2, non danno diritto alla detrazione dell'imposta relativa all'acquisito o all'importazione di beni e servizi ad esse afferenti.
5.- Il debitore non ha poi insistito negli altri due motivi di opposizione originariamente promossi, relativi all'asserita impignorabilità delle provvigioni - di fatto neppure oggetto di esecuzione, attese le dichiarazioni negative rese dai due terzi pignorati (IN s.a.s. di IN
ON e C. e BCM Insurance Broker s.r.l.) – e alla mancata notifica dell'ordinanza di assegnazione del 25 ottobre 2011, quale titolo esecutivo per il presunto recupero da parte del dell'ulteriore somma di 1.049,92 euro, liquidatagli a titolo di spese delle relativa Pt_1
procedura esecutiva, le quali invece, come sopra dettagliatamente motivato, sono state anzi detratte dal totale dovuto dal , in quanto in parte già recuperate nei confronti di P_
. CP_2
Ciò precisato, in definitiva l'opposizione promossa dal va integralmente P_
respinta.
6.- Vanno a questo punto esaminate le domande formulate dal in via Pt_1
riconvenzionale, che sono però destituite di fondamento. In primo luogo, alcun tentativo di sottrazione illecita delle somme pignorate può rinvenirsi nella richiesta di riscatto formulata dal il 27 gennaio 2018, trattandosi come P_
sopra precisato di condizione necessaria ai fini della pignorabilità delle somme oggetto di esecuzione;
nulla è stato, invece, eccepito dal creditore quanto alla successiva richiesta di revoca del riscatto, sicché neppure è possibile in questa sede pronunciarsi sulla presumibile strumentalità della stessa.
L'accertata impignorabilità delle somme oggetto di previdenza complementare nella fase di accumulo e la pacifica notifica al debitore del pignoramento opposto prima della presentazione al Fondo della relativa richiesta di riscatto escludono, inoltre, l'eccepito abuso del processo da parte del debitore esecutato.
Non vi è prova, in ogni caso, dei danni, anche di natura non patrimoniale, asseritamente subiti dal creditore in ragione dell'esperita opposizione e solo genericamente allegati.
6.1.- Ciò esclude, in radice, la fondatezza dell'ulteriore richiesta risarcitoria ex art. 96
c.p.c.
7.- Si dà atto, da ultimo, che a seguito dell'accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso dal creditore procedente avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, il GE gli ha assegnato in pagamento la somma che il Fondo Pensione Agenti
Professionisti di Assicurazione ha dichiarato ex art. 547 c.p.c. di dovere al , “fino a P_ totale soddisfo delle spese di esecuzione” – liquidate per quella fase in “1.613,19 euro ( (di cui
€ 1.336,00 per compensi ed € 277,19 per spese vive), oltre spese generali in misura del 15% sui compensi, CPA e IVA se dovuti” – e a parziale soddisfo del credito per cui si procede (pari a complessivi 8.953,31 euro, oltre interessi legali dal titolo al soddisfo), dichiarandone l'incapienza; sicché il credito vantato è stato in parte soddisfatto nel corso del giudizio.
8.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione di 1/3 delle spese processuali, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 3.671 euro, di cui 79 per esborsi, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da e lo condanna a rimborsare a Controparte_1
due terzi delle spese del giudizio, liquidati in 3.671 euro, oltre spese generali, iva Parte_1
e cpa, compensando il resto.
Messina, 26.2.2025 Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro