Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
20641/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. BARATTI CARLA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BONARDI SABRINA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1) Le figlie minorenni e vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in UI d'OG (BS), via Almaria n. 83;
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.
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4) Il padre potrà vedere e stare con le figlie ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni ludici e scolastici delle stesse, e comunque:
- nelle giornate di lunedì e mercoledì dal pomeriggio al mattino successivo;
- a weekend alterni dal sabato pomeriggio dalle ore 14:30 fino al lunedì mattina;
- è fatta salva la possibilità, per esigenze specifiche delle figlie (quali ad esempio quelle scolastiche), per il padre di assolvere il diritto di visita permanendo presso la casa familiare sita in
UI d'OG (BS), via Almaria n. 83, senza alcun obbligo per la madre di lasciare l'abitazione durante la permanenza del medesimo;
- nelle vacanze estive ciascuno dei genitori potrà portare con sè le figlie per un periodo di quindici giorni da comunicare all'altro genitore almeno un mese prima;
- le vacanze di Natale e di Pasqua seguiranno il regime ordinario con la precisazione che le figlie trascorreranno il giorno di Natale e quello di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
5) il signor , considerate le attuali esigenze delle figlie, le risorse economiche del Parte_2 medesimo, la maggiore permanenza dei minori presso la madre, si onera a versare mensilmente alla signora per il concorso nel mantenimento delle figlie minori, entro il giorno Parte_1
15 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 (euro seicento/00), € 300,00 per ciascuna figlia, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, fino alla loro completa indipendenza economica.
6) Le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da
Protocollo del Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
7) La casa coniugale sita in UI d'OG (BS), via Almaria n. 83, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata alla signora con tutti i mobili e gli arredi in essa contenuti;
Pt_1
8) I signori e dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto non è Pt_1 Pt_2 previsto alcun genere di mantenimento reciproco.
9) Ciascun coniuge dichiara di essere a conoscenza della situazione economico-patrimoniale dell'altro coniuge.
10) I coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in relazione al rapporto di coniugio.
11) I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
12) spese di lite compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/10/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di IN (atto n. 28 parte II serie A anno 2005) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
2 Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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