Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 27/04/2026, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2026, proposto da MI MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Giovanni Andrea Condemi e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale Sicilia, Ufficio IX ambito territoriale di Ragusa, Istituto comprensivo “Carlo Amore Modica”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
previa sospensione
- del decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “Carlo Amore - Piano Gesù” di Modica, emesso il 3 febbraio 2026, notificato in pari data, recante “Rescissione convenzione riguardante lo svolgimento del tirocinio di pratica diretta” stipulata tra l’Istituto, l’Università Dimitrie IR di Targu Mures e il ricorrente;
- dell’atto prot. 1582 dell’11 marzo 2026 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R per la Sicilia Ufficio IX – Ambito territoriale di Ragusa, recante: “Riscontro vostra diffida avverso il provvedimento di rescissione convenzione tirocinio di pratica diretta del sig. MA MI – prot. USP (E) 1270 del 25.02.2026”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa, ove lesiva, la comunicazione dell’U.S.R. per la Sicilia Ambito territoriale di Ragusa prot. n. 1867 del 03.02.2026, richiamata nel provvedimento impugnato, ma non conosciuta dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria di Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale Sicilia, Ufficio IX ambito territoriale di Ragusa, Istituto comprensivo “Carlo Amore Modica”;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026, il Presidente OR NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato.
1. Con ricorso, notificato e depositato il 23 marzo 2026, il signor MI MA, precisato di essere iscritto al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l’Università “Dimitrie IR” di Targu Mures, in Romania, esponeva che il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo statale “Carlo Amore - Piano Gesù” di Modica, con decreto del 3 marzo 2026, aveva disposto la rescissione della convenzione per lo svolgimento del tirocinio di pratica diretta stipulata tra l’istituto, l’università rumena e lo stesso ricorrente.
Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale decreto e degli ulteriori atti impugnati, per i seguenti motivi:
Violazione: del principio nemo potest venire contra factum proprium ; del principio di tutela dell’affidamento legittimo; degli artt. 1, comma 2-bis, e 21-quinquies della l. n. 241 del 1990; dei principi di buona fede e correttezza. Eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà e dello sviamento. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, e dei principi UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento e dell’erronea valutazione. Violazione e falsa applicazione: del d.m. n. 142 del 1998 in materia di tirocini formativi curriculari e dell’art. 17 bis del d.lgs. n. 206 del 2007. Travisamento della disciplina sull’“autorizzazione (filiazione)” delle Università estere in Italia di cui all’art. 2 della l. n. 4 del 1999. Eccesso di potere sotto i profili: dell’erronea presupposizione di fatto e di diritto; del difetto d’istruttoria; della carenza di motivazione. Eccesso di potere sotto i profili: dell’irragionevolezza; della contraddittorietà interna ed esterna; del difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e tutela dell’affidamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili del difetto assoluto di motivazione e della motivazione postuma. Violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e del d.m. n. 1135/2019. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei presupposti e del difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili della violazione del principio del legittimo affidamento e della proporzionalità.
2. Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria cui, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e l’incompetenza del TAR Sicilia, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha anche insistito nelle proprie domande.
4. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata alle parti presenti, che nulla hanno osservato, e precisazione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alle ragioni della possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione, la causa è stata posta in decisione.
5. Preliminarmente va affermata la competenza di questo TAR ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., in quanto parte ricorrente ha impugnato atti di Pubbliche Amministrazioni con sede nella propria circoscrizione territoriale.
6. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sebbene sulla base di un percorso argomentativo differente rispetto a quello prospettato dall’Avvocatura dello Stato - che ha sollevato la relativa eccezione – nella propria memoria, come precisato in camera di consiglio alle parti presenti.
È noto che la giurisdizione si determina in base alla domanda, a prescindere dal vaglio della sua fondatezza, e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale , il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Nella specie viene in considerazione una convenzione per lo svolgimento di pratica diretta tra un’università rumena, un’istituzione scolastica italiana e il ricorrente, che è stata risolta per effetto della volontà di una delle parti (l’istituzione scolastica italiana).
Si tratta, pertanto, di un rapporto paritetico, che è stato inciso da una manifestazione di volontà successiva alla sua costituzione, relativamente alla quale si configurano diritti soggettivi devoluti alla cognizione del giudice ordinario e non interessi legittimi rientranti nella giurisdizione amministrativa.
In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando l’odierna controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario.
7. Nella definizione in rito e nelle peculiarità in fatto della vicenda il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR NT |
IL SEGRETARIO