CASS
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2024, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di IA Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1288 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava le richieste, presentate da EP SO, volte alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen., alla semilibertà ai sensi degli artt. 48-50 Ord. pen. Il rigetto è stato motivato sulla constatata irreperibilità del richiedente insieme con l'inidoneità del domicilio indicato poiché tale abitazione è risultata occupata senza titolo, sprovvista di utenza elettrica, citofono e campanello. Ci""biZwlunsalG. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione riffianc4i• con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico motivo. 2.1. Con tale motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'insussistenza della condizione d'irreperibilità e alla mancata valutazione della relazione dell'UEPE da cui risulta che l'abitazione, già ritenuta inidonea perché occupata senza titolo, era in corso di assegnazione da parte del Comune. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza non è idonea a superare il vaglio di legittimità sulla dedotta violazione di legge. Il provvedimento impugnato appare viziato in relazione all'irreperibilità del condannato richiedente le misure alternative alla detenzione poiché dichiarata con decreto illegittimamente assunto. La stessa informativa di P.S. del 21 aprile 2022, come richiamata nello stesso provvedimento impugnato, riferisce sulla reperibilità del SO indicandone anche il numero di telefono. Appare opportuno, quindi, ricordare che questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto così massimato: illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca." (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Rv. 282197; nello stesso senso Sez. 5, n. 34993 del 9.10.2020, Colombini, Rv. 279984; Sez 1, n. 5476 del 13.01.2010, Liberatore, Rv. 245914). 2.1. Non risulta considerata, peraltro, neanche la relazione UEPE che, sollecitando l'applicazione di una misura alternativa per motivi familiari e di salute, 1 riportava anche il fatto che il SO fosse in attesa dell'assegnazione dell'alloggio popolare ritenuto, invece, dal Tribunale come occupato senza titolo. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 27/6/2023
lette le conclusioni del PG, in persona di IA Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1288 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo rigettava le richieste, presentate da EP SO, volte alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen., alla semilibertà ai sensi degli artt. 48-50 Ord. pen. Il rigetto è stato motivato sulla constatata irreperibilità del richiedente insieme con l'inidoneità del domicilio indicato poiché tale abitazione è risultata occupata senza titolo, sprovvista di utenza elettrica, citofono e campanello. Ci""biZwlunsalG. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione riffianc4i• con il ministero dell'avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico motivo. 2.1. Con tale motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'insussistenza della condizione d'irreperibilità e alla mancata valutazione della relazione dell'UEPE da cui risulta che l'abitazione, già ritenuta inidonea perché occupata senza titolo, era in corso di assegnazione da parte del Comune. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza non è idonea a superare il vaglio di legittimità sulla dedotta violazione di legge. Il provvedimento impugnato appare viziato in relazione all'irreperibilità del condannato richiedente le misure alternative alla detenzione poiché dichiarata con decreto illegittimamente assunto. La stessa informativa di P.S. del 21 aprile 2022, come richiamata nello stesso provvedimento impugnato, riferisce sulla reperibilità del SO indicandone anche il numero di telefono. Appare opportuno, quindi, ricordare che questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto così massimato: illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca." (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Rv. 282197; nello stesso senso Sez. 5, n. 34993 del 9.10.2020, Colombini, Rv. 279984; Sez 1, n. 5476 del 13.01.2010, Liberatore, Rv. 245914). 2.1. Non risulta considerata, peraltro, neanche la relazione UEPE che, sollecitando l'applicazione di una misura alternativa per motivi familiari e di salute, 1 riportava anche il fatto che il SO fosse in attesa dell'assegnazione dell'alloggio popolare ritenuto, invece, dal Tribunale come occupato senza titolo. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 27/6/2023