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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 630/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 88/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MACERATA sez. 1 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320229000160426_000 ALTRI TRIBUTI 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Macerata n. 88 del 2.04.2024 che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per 73 atti in favore del Giudice ordinario, dichiarava estinto il giudizio per 8 cartelle oggetto di stralcio automatico, e respingeva per il resto il ricorso, proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di MACERATA, con condanna alle spese per euro 13.000,00 il ricorso. L'appellante proponeva appello eccependo: 1) carenza di giurisdizione;
2) illegittimità delle notifiche ex art. 140 c.p.c.; 3) prescrizione e decadenza;
4) mancata indicazione del calcolo di aggi e interessi;
5) violazione dell'art. 157 D.L. 34/2020, in termini di proroga per la notifica degli atti;
6) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (statuto dei contribuenti); 7) violazione dell'art. 50 DPR 602/73 relativamente alla notifica dell'intimazione a adempiere. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva con controdeduzioni chiedendo il rigetto integrale dell'appello Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Il primo motivo va respinto. L'art. 2 del D.Lgs. 546/1992 circoscrive la giurisdizione tributaria alle sole controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno costantemente affermato che sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, crediti previdenziali INPS, crediti da recupero presso i Tribunali e altri crediti di natura non tributaria sono sottratti alla cognizione del giudice tributario. Nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha individuato 29 cartelle relative a sanzioni amministrative, 19 cartelle previdenziali, 21 avvisi di addebito INPS e 4 cartelle emesse da altri soggetti (Ispettorato del Lavoro e Tribunali), per un totale di 73 atti sottratti alla giurisdizione tributaria.
2. Il secondo motivo va respinto. L'appellante Ricorrente_1 contesta l'illegittimità delle notifiche delle cartelle prodromiche all'intimazione per asserita violazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo: a) l'omessa o irregolare esecuzione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito presso casa comunale, affissione alla porta, spedizione raccomandata informativa); b) l'inesistenza giuridica delle notifiche in quanto alcune sarebbero state eseguite da operatore postale privato (Società_1) privo di titolo abilitativo;
c) la necessità di nomina di consulente tecnico d'ufficio per verificare la corretta applicazione delle norme sulla notificazione;
d) l'assenza della prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Tuttavia, l'appellante formula tali censure in modo generico, senza indicare specificamente quali cartelle sarebbero state notificate in modo irregolare e quali sarebbero i vizi concreti riscontrati. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione contesta l'eccezione sollevata dalla ricorrente sostenendo che il motivo di appello è inammissibile per mancata indicazione delle cartelle specifiche che sarebbero state colpite dall'asserita illegittimità notificatoria. L'Agenzia precisa che solo 4 cartelle su 110 sono state notificate mediante operatore postale privato (06320140011065537000; 06320150005120287000; 06320170006139920000; 06320180001331391000). La notifica è stata, comunque, eseguita dal messo notificatore per quanto riguarda il deposito presso casa comunale e l'affissione alla porta;
solo la postalizzazione della comunicazione Società_1informativa è stata curata dall'operatore privato . Va osservato che nel procedimento di notificazione degli atti riscossivi l'operatore di posta privata può legittimamente intervenire, purché tale intervento sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica e sotto la sua responsabilità. Il soggetto legittimato può affidare il solo recapito degli atti ad un operatore diverso da Poste Italiane, senza che ne derivi l'invalidità della notifica. Del resto, va riconosciuta l'equivalenza giuridica delle raccomandate inviate da Poste Italiane, rispetto a quelle inviate, dagli operatori postali privati, facendo riferimento all'art. 18 del D.Lgs. 261/1999, secondo cui le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio. Si ricorda, inoltre, che l'art. 4 stabilisce che sono affidati in via esclusiva a Poste Italiane solo alcuni servizi per esigenze di ordine pubblico (notificazioni di atti giudiziari ex L. 890/1982 e notificazioni multe stradali ex art. 201 del Codice della Strada). Gli atti tributari amministrativi, come le cartelle di pagamento, non rientrano nella riserva.
3. Il terzo motivo va respinto. L'appellante non ha fornito alcuna prova della maturazione dei termini prescrizionali, limitandosi ad affermazioni generiche e ad indicare a fianco delle cartrelle la descrizione
“prescrizione sorte – sanzioni – interessi”. Le cartelle di pagamento risultano notificate nel rispetto dei termini decadenziali previsti dall'art. 25 del DPR 602/73 e la successiva intimazione di pagamento è stata emessa entro l'anno dall'ultima azione esecutiva, come richiesto dall'art. 50 del medesimo decreto. La mancata specificazione da parte del ricorrente dei motivi per i quali i singoli crediti sarebbero prescritti o decaduti, unitamente all'assenza di documentazione probatoria, rende l'eccezione inammissibile per genericità.
4. Il quarto motivo va respinto. L'appellante contesta la mancata indicazione nell'intimazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione. L'intimazione di pagamento indica i singoli tributi oggetto delle cartelle previamente notificate, riportandone gli estremi e il contenuto, così assolvendo pienamente agli obblighi motivazionali. Non occorre l'esplicitazione, nella cartella, del calcolo matematico degli interessi applicati essendo sufficiente il riferimento al tributo nell'ambito del quale la normativa prevede le modalità di calcolo e la decorrenza degli interessi. Quanto ai compensi di riscossione, essi sono determinati ex lege e non richiedono specifica motivazione, essendo applicati automaticamente nelle percentuali previste dalla normativa vigente.
5. Il quinto motivo va respinto. L'art. 157 del D.L. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) ha introdotto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia. Tale norma ha operato un differimento dei termini in corso, ma non può valere a determinare decadenze pregresse o a sanare situazioni già consolidate anteriormente alla sua entrata in vigore. L'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione specifica di come la normativa emergenziale avrebbe determinato la decadenza dei crediti contestati, limitandosi a rappresentazioni prive di contenuto esplicativo.
6. Il sesto motivo va respinto. L'appellante lamenta la violazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente per mancata indicazione dell'ufficio presso cui richiedere informazioni. La doglianza è infondata. Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'intimazione di pagamento contiene a pag. 3 e a pag. 49 precise indicazioni sull'ufficio competente per le informazioni, distinguendo tra agente della riscossione (per informazioni sui pagamenti) ed Ente creditore (per chiarimenti sulle somme dovute), indicando inoltre il nome del responsabile del procedimento. Gli obblighi informativi previsti dall'art. 7 L. 212/2000 risultano pienamente assolti, con indicazione delle modalità di impugnazione, dei termini e dell'autorità competente.
7. Il settimo motivo va respinto. Le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento esecutivi costituiscono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 49 del DPR 602/73, idonei a fondare l'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione. L'intimazione di pagamento, ex art. 50 del DPR 602/73, è l'atto prodromico alla procedura esecutiva, che deve essere notificato quando sia decorso oltre un anno dalla notifica della cartella senza che sia stata intrapresa azione esecutiva. La genericità della censura, priva di qualsivoglia specificazione circa quali atti non avrebbero natura esecutiva e per quali ragioni, la rende inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese di lite a carico dell'appellante che si liquidano in euro 7.000,00. Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA NT
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GIANFELICE ANNALISA, Giudice APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 630/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 88/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MACERATA sez. 1 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320229000160426_000 ALTRI TRIBUTI 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia di 1° Grado di Macerata n. 88 del 2.04.2024 che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per 73 atti in favore del Giudice ordinario, dichiarava estinto il giudizio per 8 cartelle oggetto di stralcio automatico, e respingeva per il resto il ricorso, proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di MACERATA, con condanna alle spese per euro 13.000,00 il ricorso. L'appellante proponeva appello eccependo: 1) carenza di giurisdizione;
2) illegittimità delle notifiche ex art. 140 c.p.c.; 3) prescrizione e decadenza;
4) mancata indicazione del calcolo di aggi e interessi;
5) violazione dell'art. 157 D.L. 34/2020, in termini di proroga per la notifica degli atti;
6) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (statuto dei contribuenti); 7) violazione dell'art. 50 DPR 602/73 relativamente alla notifica dell'intimazione a adempiere. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva con controdeduzioni chiedendo il rigetto integrale dell'appello Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Il primo motivo va respinto. L'art. 2 del D.Lgs. 546/1992 circoscrive la giurisdizione tributaria alle sole controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno costantemente affermato che sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, crediti previdenziali INPS, crediti da recupero presso i Tribunali e altri crediti di natura non tributaria sono sottratti alla cognizione del giudice tributario. Nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha individuato 29 cartelle relative a sanzioni amministrative, 19 cartelle previdenziali, 21 avvisi di addebito INPS e 4 cartelle emesse da altri soggetti (Ispettorato del Lavoro e Tribunali), per un totale di 73 atti sottratti alla giurisdizione tributaria.
2. Il secondo motivo va respinto. L'appellante Ricorrente_1 contesta l'illegittimità delle notifiche delle cartelle prodromiche all'intimazione per asserita violazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo: a) l'omessa o irregolare esecuzione delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. (deposito presso casa comunale, affissione alla porta, spedizione raccomandata informativa); b) l'inesistenza giuridica delle notifiche in quanto alcune sarebbero state eseguite da operatore postale privato (Società_1) privo di titolo abilitativo;
c) la necessità di nomina di consulente tecnico d'ufficio per verificare la corretta applicazione delle norme sulla notificazione;
d) l'assenza della prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Tuttavia, l'appellante formula tali censure in modo generico, senza indicare specificamente quali cartelle sarebbero state notificate in modo irregolare e quali sarebbero i vizi concreti riscontrati. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione contesta l'eccezione sollevata dalla ricorrente sostenendo che il motivo di appello è inammissibile per mancata indicazione delle cartelle specifiche che sarebbero state colpite dall'asserita illegittimità notificatoria. L'Agenzia precisa che solo 4 cartelle su 110 sono state notificate mediante operatore postale privato (06320140011065537000; 06320150005120287000; 06320170006139920000; 06320180001331391000). La notifica è stata, comunque, eseguita dal messo notificatore per quanto riguarda il deposito presso casa comunale e l'affissione alla porta;
solo la postalizzazione della comunicazione Società_1informativa è stata curata dall'operatore privato . Va osservato che nel procedimento di notificazione degli atti riscossivi l'operatore di posta privata può legittimamente intervenire, purché tale intervento sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica e sotto la sua responsabilità. Il soggetto legittimato può affidare il solo recapito degli atti ad un operatore diverso da Poste Italiane, senza che ne derivi l'invalidità della notifica. Del resto, va riconosciuta l'equivalenza giuridica delle raccomandate inviate da Poste Italiane, rispetto a quelle inviate, dagli operatori postali privati, facendo riferimento all'art. 18 del D.Lgs. 261/1999, secondo cui le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio. Si ricorda, inoltre, che l'art. 4 stabilisce che sono affidati in via esclusiva a Poste Italiane solo alcuni servizi per esigenze di ordine pubblico (notificazioni di atti giudiziari ex L. 890/1982 e notificazioni multe stradali ex art. 201 del Codice della Strada). Gli atti tributari amministrativi, come le cartelle di pagamento, non rientrano nella riserva.
3. Il terzo motivo va respinto. L'appellante non ha fornito alcuna prova della maturazione dei termini prescrizionali, limitandosi ad affermazioni generiche e ad indicare a fianco delle cartrelle la descrizione
“prescrizione sorte – sanzioni – interessi”. Le cartelle di pagamento risultano notificate nel rispetto dei termini decadenziali previsti dall'art. 25 del DPR 602/73 e la successiva intimazione di pagamento è stata emessa entro l'anno dall'ultima azione esecutiva, come richiesto dall'art. 50 del medesimo decreto. La mancata specificazione da parte del ricorrente dei motivi per i quali i singoli crediti sarebbero prescritti o decaduti, unitamente all'assenza di documentazione probatoria, rende l'eccezione inammissibile per genericità.
4. Il quarto motivo va respinto. L'appellante contesta la mancata indicazione nell'intimazione delle modalità di calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione. L'intimazione di pagamento indica i singoli tributi oggetto delle cartelle previamente notificate, riportandone gli estremi e il contenuto, così assolvendo pienamente agli obblighi motivazionali. Non occorre l'esplicitazione, nella cartella, del calcolo matematico degli interessi applicati essendo sufficiente il riferimento al tributo nell'ambito del quale la normativa prevede le modalità di calcolo e la decorrenza degli interessi. Quanto ai compensi di riscossione, essi sono determinati ex lege e non richiedono specifica motivazione, essendo applicati automaticamente nelle percentuali previste dalla normativa vigente.
5. Il quinto motivo va respinto. L'art. 157 del D.L. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) ha introdotto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia. Tale norma ha operato un differimento dei termini in corso, ma non può valere a determinare decadenze pregresse o a sanare situazioni già consolidate anteriormente alla sua entrata in vigore. L'appellante non ha fornito alcuna dimostrazione specifica di come la normativa emergenziale avrebbe determinato la decadenza dei crediti contestati, limitandosi a rappresentazioni prive di contenuto esplicativo.
6. Il sesto motivo va respinto. L'appellante lamenta la violazione dell'art. 7 comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente per mancata indicazione dell'ufficio presso cui richiedere informazioni. La doglianza è infondata. Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'intimazione di pagamento contiene a pag. 3 e a pag. 49 precise indicazioni sull'ufficio competente per le informazioni, distinguendo tra agente della riscossione (per informazioni sui pagamenti) ed Ente creditore (per chiarimenti sulle somme dovute), indicando inoltre il nome del responsabile del procedimento. Gli obblighi informativi previsti dall'art. 7 L. 212/2000 risultano pienamente assolti, con indicazione delle modalità di impugnazione, dei termini e dell'autorità competente.
7. Il settimo motivo va respinto. Le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi di accertamento esecutivi costituiscono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 49 del DPR 602/73, idonei a fondare l'azione esecutiva da parte dell'Agente della riscossione. L'intimazione di pagamento, ex art. 50 del DPR 602/73, è l'atto prodromico alla procedura esecutiva, che deve essere notificato quando sia decorso oltre un anno dalla notifica della cartella senza che sia stata intrapresa azione esecutiva. La genericità della censura, priva di qualsivoglia specificazione circa quali atti non avrebbero natura esecutiva e per quali ragioni, la rende inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese di lite a carico dell'appellante che si liquidano in euro 7.000,00. Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA NT