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Articolo 22 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
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Legge 25 luglio 1952, n. 991
Articolo 22 della Legge 25 luglio 1952, n. 991
Versione
15 agosto 1952
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Versione
7 gennaio 1972
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Art. 22. ((LA L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102 HA DISPOSTO (CON L'ART. 8) CHE IL
PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 21 DELLA L. 25
LUGLIO 1952, N. 991))
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972
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