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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4338/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048596140000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata e merita accoglimento l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria azionata. Infatti, non vi
è prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto relativo alla tassa automobilistica anno 2020, dunque, il relativo termine di prescrizione triennale risultava già decorso alla data di notifica della cartella impugnata (25/9/2025).
Per quanto innanzi, il ricorso è accolto ed è annullato il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate, attesa la sussistenza di orientamenti difformi in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 26/1/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4338/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048596140000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata e merita accoglimento l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria azionata. Infatti, non vi
è prova della notifica dell'avviso di accertamento presupposto relativo alla tassa automobilistica anno 2020, dunque, il relativo termine di prescrizione triennale risultava già decorso alla data di notifica della cartella impugnata (25/9/2025).
Per quanto innanzi, il ricorso è accolto ed è annullato il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate, attesa la sussistenza di orientamenti difformi in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 26/1/2026
Il Giudice
dott. Aldo De Luca