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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3191/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005142973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005142973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente a [...], elettivamente domiciliato presso e nello Studio Legale dell'Avv. Difensore_1, dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato in atti , ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90051429 73/000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420180007648702000, riferita a Tassa automobilistica per gli anni 2013-2014, dell'importo di €. 678,79 .
Ha convento in giudizio l'Agenzia delle entrate-RI.
Ha posto a motivi l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e della cartella di pagamento sottostante (n. 03420180007648702000);
l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine triennale previsto per la tassa automobilistica, anche considerando le sospensioni dovute all'emergenza pandemica;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agnezia delle NT RI , costituitasi in giudizio , ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi della pretesa tributaria ed ha chiamato in giudizio l'Ente RE , la Regione
Calabria.
L'Agente della RI ha prodotto altresì la relata di notifica della cartella esattoriale del 29/09/2018.
La Regione Calabria, ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto di accertamento originario (anno 2016) ed ha sostenuto la legittimità della pretesa e l'applicabilità della proroga biennale dei termini di prescrizione ex art. 12 D.Lgs. 159/2015 richiamato dalla normativa Covid.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. 546/92, eccependo: L'inammissibilità della chiamata in causa della Regione Calabria in quanto effettuata da ADER oltre il termine di costituzione previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92;
L'irritualità dell'intervento volontario della Regione per mancata notifica dell'atto di intervento alle parti ex art. 14 D.Lgs. 546/92;
Il disconoscimento della conformità e della sottoscrizione della documentazione prodotta dalla Regione;
la prescrizione anche calcolando i giorni di sospensione Covid, non applicandosi l'effetto "a cascata" sulle annualità successive al 2020.
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse . Sulla inammissibilità della costituzione della Regione Calabria.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di parte ricorrente relativa all'inammissibilità della presenza in giudizio della Regione Calabria. Dagli atti emerge che il ricorso introduttivo è stato notificato all'Agenzia delle NT-RI in data 07/12/2023. L'Agente della RI si è costituito in giudizio in data
26/04/2024, ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la tardiva costituzione della parte resistente comporta la decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo (nella specie, l'Ente RE). Ne consegue che la
Regione Calabria deve considerarsi estromessa dal giudizio e la documentazione dalla stessa prodotta (in particolare la prova della notifica dell'avviso di accertamento del 2016) è inutilizzabile ai fini della decisione.
Sulla prescrizione del credito. L'Agente della RI ha fornito prova della notifica della cartella esattoriale n. 03420180007648702000 avvenuta in data 29/09/2018. Tuttavia, tra la data di notifica della cartella (29/09/2018) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (10/11/2023), il termine di prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/82 risulta interamente decorso.
Il termine di prescrizione, decorrente dal 29.9.2018 , sarebbe ordinariamente scaduto l' 1. novembre 2021.
Anche applicando la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dalla normativa emergenziale "Covid-19" (Art. 68 D.L. 18/2020), che prevede una sospensione complessiva di 542 giorni
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), la pretesa risulta comunque prescritta. Infatti, sommando i 542 giorni di sospensione alla naturale scadenza del triennio (31/12/2021), il termine ultimo per l'esercizio dell'azione di riscossione si sposterebbe approssimativamente al mese di giugno 2023. L'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 10/11/2023, ovvero quando il diritto alla riscossione era ormai estinto per prescrizione.
Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 poiché tale norma, come chiarito da recente giurisprudenza di merito, si applica ai carichi in scadenza nell'anno della sospensione e non può produrre un effetto di trascinamento "a cascata" per le annualità in cui la prescrizione matura successivamente, estendendo i termini oltre la misura della sospensione stessa.
L'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella de qua assorbe ogni altra questione di merito.
Le spese di lite , attesa la particolare questione trattata oggetto di specifica normativa succedutasi nel periodo interessato a causa della “pandemia Covid 19”, possono compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di Giudice monocratico , accoglie il ricorso ed annulla la Intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella n. 03420180007648702000, il cui credito dichiara prescritto . Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3191/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005142973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229005142973000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente a [...], elettivamente domiciliato presso e nello Studio Legale dell'Avv. Difensore_1, dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato in atti , ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90051429 73/000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420180007648702000, riferita a Tassa automobilistica per gli anni 2013-2014, dell'importo di €. 678,79 .
Ha convento in giudizio l'Agenzia delle entrate-RI.
Ha posto a motivi l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) e della cartella di pagamento sottostante (n. 03420180007648702000);
l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine triennale previsto per la tassa automobilistica, anche considerando le sospensioni dovute all'emergenza pandemica;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'Agnezia delle NT RI , costituitasi in giudizio , ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi della pretesa tributaria ed ha chiamato in giudizio l'Ente RE , la Regione
Calabria.
L'Agente della RI ha prodotto altresì la relata di notifica della cartella esattoriale del 29/09/2018.
La Regione Calabria, ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'atto di accertamento originario (anno 2016) ed ha sostenuto la legittimità della pretesa e l'applicabilità della proroga biennale dei termini di prescrizione ex art. 12 D.Lgs. 159/2015 richiamato dalla normativa Covid.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. 546/92, eccependo: L'inammissibilità della chiamata in causa della Regione Calabria in quanto effettuata da ADER oltre il termine di costituzione previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92;
L'irritualità dell'intervento volontario della Regione per mancata notifica dell'atto di intervento alle parti ex art. 14 D.Lgs. 546/92;
Il disconoscimento della conformità e della sottoscrizione della documentazione prodotta dalla Regione;
la prescrizione anche calcolando i giorni di sospensione Covid, non applicandosi l'effetto "a cascata" sulle annualità successive al 2020.
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito espresse . Sulla inammissibilità della costituzione della Regione Calabria.
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di parte ricorrente relativa all'inammissibilità della presenza in giudizio della Regione Calabria. Dagli atti emerge che il ricorso introduttivo è stato notificato all'Agenzia delle NT-RI in data 07/12/2023. L'Agente della RI si è costituito in giudizio in data
26/04/2024, ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la tardiva costituzione della parte resistente comporta la decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo (nella specie, l'Ente RE). Ne consegue che la
Regione Calabria deve considerarsi estromessa dal giudizio e la documentazione dalla stessa prodotta (in particolare la prova della notifica dell'avviso di accertamento del 2016) è inutilizzabile ai fini della decisione.
Sulla prescrizione del credito. L'Agente della RI ha fornito prova della notifica della cartella esattoriale n. 03420180007648702000 avvenuta in data 29/09/2018. Tuttavia, tra la data di notifica della cartella (29/09/2018) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (10/11/2023), il termine di prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/82 risulta interamente decorso.
Il termine di prescrizione, decorrente dal 29.9.2018 , sarebbe ordinariamente scaduto l' 1. novembre 2021.
Anche applicando la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dalla normativa emergenziale "Covid-19" (Art. 68 D.L. 18/2020), che prevede una sospensione complessiva di 542 giorni
(dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), la pretesa risulta comunque prescritta. Infatti, sommando i 542 giorni di sospensione alla naturale scadenza del triennio (31/12/2021), il termine ultimo per l'esercizio dell'azione di riscossione si sposterebbe approssimativamente al mese di giugno 2023. L'intimazione di pagamento è stata notificata solo in data 10/11/2023, ovvero quando il diritto alla riscossione era ormai estinto per prescrizione.
Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 poiché tale norma, come chiarito da recente giurisprudenza di merito, si applica ai carichi in scadenza nell'anno della sospensione e non può produrre un effetto di trascinamento "a cascata" per le annualità in cui la prescrizione matura successivamente, estendendo i termini oltre la misura della sospensione stessa.
L'intervenuta prescrizione del credito di cui alla cartella de qua assorbe ogni altra questione di merito.
Le spese di lite , attesa la particolare questione trattata oggetto di specifica normativa succedutasi nel periodo interessato a causa della “pandemia Covid 19”, possono compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in funzione di Giudice monocratico , accoglie il ricorso ed annulla la Intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla cartella n. 03420180007648702000, il cui credito dichiara prescritto . Compensa fra le parti le spese del giudizio.