Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 63 della legge succitata e' sostituito dal seguente:
"Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello in collegio e integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziarie dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dello ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati".
Il terzo comma dell'articolo 63 della legge succitata e' sostituito dal seguente:
"Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello in collegio e integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziarie dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dello ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati".