Articolo 2 della Legge 5 maggio 1976, n. 384
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 giugno 1976
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale dello scambio di note stesso.
Entrata in vigore il 22 giugno 1976