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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1825/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARMEGGIANI ELISABETTA
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PARMEGGIANI ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
09/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 3 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi del 07/10/2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
come da conclusioni congiunte recepite con sentenza n. 451/2024 emessa il 15/10/2024,
pubblicata in pari data dal Tribunale di EN (RG 2275/2024), e passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro esistente in sede di separazione e di non avere più nessuna pretesa al riguardo né di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro titolo di divisione del patrimonio familiare e/o per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
2) Il signor e la OR dichiarano di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno di loro, nel pagina 2 di 3 futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo provento pensionistico.
3) Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute dalle parti in ragione di un 50% ciascuno”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
04/08/1968 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1968 Atto n. 218 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1825/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARMEGGIANI ELISABETTA
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PARMEGGIANI ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
09/05/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 3 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi del 07/10/2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
come da conclusioni congiunte recepite con sentenza n. 451/2024 emessa il 15/10/2024,
pubblicata in pari data dal Tribunale di EN (RG 2275/2024), e passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro esistente in sede di separazione e di non avere più nessuna pretesa al riguardo né di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro titolo di divisione del patrimonio familiare e/o per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
2) Il signor e la OR dichiarano di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno di loro, nel pagina 2 di 3 futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo provento pensionistico.
3) Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute dalle parti in ragione di un 50% ciascuno”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
04/08/1968 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1968 Atto n. 218 Parte II Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3