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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66761/2023 DEL 27.01.2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso con condanna alle spese del Comune con distrazione delle stesse.
Il rappresentante del Comune di Palermo si riporta ai motivi delle controdeduzioni. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 66761/2023, notificato il 13.01.2024 e relativo alla TARI per gli anni d'imposta 2018-2021 deducendone l'illegittimità, l'infondatezza e l'inattendibilità per difetto dei presupposti impositivi, sostenendo di non avere mai posseduto né detenuto l'immobile oggetto di accertamento, sito in Indirizzo_1, né di avervi mai risieduto.
A sostegno della propria posizione, la ricorrente ha prodotto idonea documentazione, tra cui certificato storico di residenza e visura catastale storica, e ha richiesto in via amministrativa l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato mediante istanza inviata in data 17.01.2024.
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, ha successivamente disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento in corso di causa con provvedimento prot. n. 1852456 del 02.10.2024, determinando il venir meno della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento impugnato è stato integralmente annullato dal Comune di Palermo in corso di causa, con conseguente venir meno della materia del contendere.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese, deve applicarsi il principio della soccombenza virtuale, atteso che lo sgravio è stato disposto dall'Ente resistente solo a seguito della proposizione del ricorso e delle fondate doglianze della contribuente, che, in caso di decisione nel merito, sarebbe presumibilmente risultata vittoriosa, come si evince dal contenuto motivazionale del ricorso e dalla successiva ammissione implicita dell'illegittimità dell'atto mediante l'annullamento in autotutela.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 230 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario nella misura del 15% da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso in Palermo nella camera di Consiglio del 16 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66761/2023 DEL 27.01.2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso con condanna alle spese del Comune con distrazione delle stesse.
Il rappresentante del Comune di Palermo si riporta ai motivi delle controdeduzioni. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo l'Avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 66761/2023, notificato il 13.01.2024 e relativo alla TARI per gli anni d'imposta 2018-2021 deducendone l'illegittimità, l'infondatezza e l'inattendibilità per difetto dei presupposti impositivi, sostenendo di non avere mai posseduto né detenuto l'immobile oggetto di accertamento, sito in Indirizzo_1, né di avervi mai risieduto.
A sostegno della propria posizione, la ricorrente ha prodotto idonea documentazione, tra cui certificato storico di residenza e visura catastale storica, e ha richiesto in via amministrativa l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato mediante istanza inviata in data 17.01.2024.
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, ha successivamente disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento in corso di causa con provvedimento prot. n. 1852456 del 02.10.2024, determinando il venir meno della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti emerge che l'avviso di accertamento impugnato è stato integralmente annullato dal Comune di Palermo in corso di causa, con conseguente venir meno della materia del contendere.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese, deve applicarsi il principio della soccombenza virtuale, atteso che lo sgravio è stato disposto dall'Ente resistente solo a seguito della proposizione del ricorso e delle fondate doglianze della contribuente, che, in caso di decisione nel merito, sarebbe presumibilmente risultata vittoriosa, come si evince dal contenuto motivazionale del ricorso e dalla successiva ammissione implicita dell'illegittimità dell'atto mediante l'annullamento in autotutela.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 230 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario nella misura del 15% da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso in Palermo nella camera di Consiglio del 16 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo