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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di ZI TE, in composizione monocratica, nella persona del Dott. AN IC, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°133/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F. ), da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
ND EL e AN EN, presso il cui studio del 1° in ZI TE (CZ) alla Via Garibaldi
n°44, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-
Opponente
E
(C.F. ), da ZI TE (CZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CP_1 CodiceFiscale_2
MASCARO, presso il cui studio in ZI TE (CZ) al Via F. Nicotera n°100, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
Resistente-Opposta
E
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede alla Controparte_2
Via Sen. A. di ZI TE (CZ), terzo pignorato CP_3 contumace
OGGETTO: Opposizione pignoramento presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
*******
pagina 1 di 4 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierno ricorrente con citazione in giudizio iscritta il 30.01.2023 introduceva la fase di merito e cognizione piena riguardo all'opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi instaurato presso il Tribunale di ZI TE ed iscritto al n°130/2021, promosso nei suoi confronti dalla SI.ra e riguardanti il pagamento di spese di mantenimento per CP_1 il periodo maggio-luglio 2014 e febbraio-marzo 2021, in virtù di provvedimento Presidenziale ex art. 708 cpc del Tribunale di
ZI TE del 29.07.2014 su ricorso per separazione dei coniugi del depositato il 02.05.2014 dalla . CP_1
Il periodo febbraio-marzo 2021 veniva pagato con la sola notifica del precetto, per cui il pignoramento veniva eseguito e notificato per la sola differenza e precisamente per €.1.062,46=.
A tal riguardo, parte opponente eccepiva:
INESISTENZA DEL DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA DELLE SOMME PRECETTATE.
a) Periodo maggio-luglio 2014. In sintesi l'opponente sosteneva che le differenze del mantenimento per il periodo maggio-luglio 2014 non erano dovute poiché il provvedimento Presidenziale era del 29.07.2014 e depositato il 31.07.2014 per cui la decorrenza delle somme dovute era da agosto 2014. IMPROCEDIBILITA' del procedimento esecutivo per non essere stato notificato il titolo esecutivo ossia il processo verbale di separazione redatto dinanzi al Presidente del Tribunale;
b) Periodo febbraio-marzo 2021. In sintesi, anche in questo caso, l'opponente sosteneva che “… con la sentenza del 20.1.2022, emessa in esito al giudizio n. 770/2014 R.G., il Tribunale di ZI TE ha disposto la revoca del mantenimento precedentemente stabilito con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. in favore di parte opposta. …”.
Concludeva chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse:
1) … l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata da parte dell'opposta per la complessiva CP_1 somma di 1.593,69, stante l'inesistenza del diritto di credito portato ad esecuzione;
2) conseguentemente e per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo ed inefficace l'atto di pignoramento presso terzi opposto in tale sede.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio della fase cautelare e di merito.
Instaurato il giudizio in fase contenziosa, parte opposta, evidenziava la infondatezza delle eccezioni mosse da parte opponente, sostenendo in sintesi che la decorrenza del mantenimento è dalla domanda giudiziale e non pagina 2 di 4 dalla data del provvedimento giudiziale come da costante giurisprudenza, mentre per quanto riguarda le mensilità del 2021 evidenziava che la sentenza che revocava il beneficio stabiliva chiaramente che decorreva dalla data della decisione, per cui l'opposizione era infondata ed andava rigettata con spese di lite.
All'udienza del 29.10.2024, precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti nelle note depositate, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, ritiene l'opposizione infondata per le ragioni di seguito esposte, procedendo ad esaminare preliminarmente la circostanza riguardante il periodo febbraio-marzo 2021 e successivamente quello maggio-luglio 2014.
L'opposizione proposta è rivolta al pignoramento notificato, pertanto, i rilievi devono riguardare il contenuto dello stesso, quindi le pretese con lo stesso azionate.
Nel caso della richiesta di somme per il periodo febbraio-marzo 2021 queste non sono contenute nell'atto di pignoramento, ciò per stessa ammissione della parte ricorrente, con la conseguenza che avanzare richieste su tale circostanza, a parere di questo Giudicante, è inammissibile, poiché non può esaminarsi al legittimità o meno di una pretesa non avanzata dalla parte creditrice bel pignoramento, non solo, ma parte ricorrente avrebbe dovuto procedere ad una opposizione a precetto e lamentando quanto su tale punto ha dedotto in questo giudizio.
In ogni caso, anche a voler, ma così non è, ammettere che, perché la domanda è inammissibile per le ragioni esposte, i rilievi sono infondati, anche nel merito, perché, diversamente dal Decreto Presidenziale del 2014, la sentenza n°64/2022 del Tribunale di ZI TE, che revoca il beneficio del mantenimento in favore della parte opposta, SI.ra , ha, su disposizione specifica, una data di decorrenza. CP_1
Infatti, dopo aver motivato le ragioni che del venir meno degli obblighi di mantenimento conclude in modo chiaro ed inequivocabile (vedasi punto n°5 della richiamata decisione), stabilendo che “… il mantenimento deve essere revocato con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia. …”, ed essendo stata emessa successivamente al periodo in contestazione, cioè data 20.01.2022, va da sé che l'eccezione è destituita di fondamento e che le pronunce della S.C. richiamate risultano inconferenti, del resto non risulta che detta decisione sia stata impugnata su tale circostanza.
Riguardo, invece, alla decorrenza del Provvedimento Presidenziale emesso a fine luglio 2014, il quale stabilisce l'importo e la data entro il quale deve essere accreditato il beneficio, non contiene la data di decorrenza del beneficio stesso.
Ebbene, in tali circostanze, come correttamente evidenziato da parte opposta, il beneficio decorre dalla data della domanda e non già da quella del provvedimento.
Infatti, l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale ha decorrenza dalla data di pronuncia del provvedimento, salvo che il Presidente non disponga diversamente. pagina 3 di 4 Fattispecie, per come evidenziato, non presente nel caso in questione,
La data di decorrenza così determinata è in linea con il principio che il diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, per come evidenziato anche dalla parte opponente.
L'assegno di mantenimento individuato all'esito del procedimento ex Artt. 316 e 337 ter Cod. Civ. decorre, in mancanza di espresse limitazioni e in assenza di provvedimenti provvisori, dalla data di deposito del ricorso, nel caso in esame dal 02.05.2014.
Del resto la S.C. Sez. I^ con Ordinanza n°21785/2023 ha ribadito il principio evidenziato affermando che “…
Questa Corte ha di recente evidenziato come la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, prescindendo l'obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
17570 del 20-06-2023; Cass., Sez. 6-1, n. 3348 del 19-02-2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02-05-
2006). …”
Anche in questo caso la sollevata eccezione risulta essere priva di pregio e, quindi, va rigettata perchè infondata.
Riguardo al richiamo del provvedimento del G.E. del 21/05/24 che ha revocato l'ordinanza di assegnazione somme emessa l'01/12/22, questo non ha alcun rilievo nel presente giudizio, pendendo al riguardo, da quanto si legge, altro giudizio.
Conseguenza di quanto sopra è che le somme dovute per il periodo febbrai-marzo 2021, sono dovute e quindi irripetibili, per le ragioni su esposte;
così, come sono dovute e, quindi, dovranno essere dal G.E. assegnate le somme per il periodo maggio-luglio 2014, perché risulta legittima la richiesta, sempre per le motivazioni su esposte.
L'opposizione va, quindi, rigettata e le spese di lite di questa fase, in considerazione dell'esito, dove la soccombenza è totale, vengono poste interamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI TE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva.
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in complessivi €. 1.270,00, oltre accessori di legge, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
n°127/2022.
Così deciso in ZI TE il 26.11.2025
IL GIUDICE
AN IC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di ZI TE, in composizione monocratica, nella persona del Dott. AN IC, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°133/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F. ), da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
ND EL e AN EN, presso il cui studio del 1° in ZI TE (CZ) alla Via Garibaldi
n°44, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-
Opponente
E
(C.F. ), da ZI TE (CZ), rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CP_1 CodiceFiscale_2
MASCARO, presso il cui studio in ZI TE (CZ) al Via F. Nicotera n°100, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
Resistente-Opposta
E
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, con sede alla Controparte_2
Via Sen. A. di ZI TE (CZ), terzo pignorato CP_3 contumace
OGGETTO: Opposizione pignoramento presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
*******
pagina 1 di 4 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
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Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierno ricorrente con citazione in giudizio iscritta il 30.01.2023 introduceva la fase di merito e cognizione piena riguardo all'opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi instaurato presso il Tribunale di ZI TE ed iscritto al n°130/2021, promosso nei suoi confronti dalla SI.ra e riguardanti il pagamento di spese di mantenimento per CP_1 il periodo maggio-luglio 2014 e febbraio-marzo 2021, in virtù di provvedimento Presidenziale ex art. 708 cpc del Tribunale di
ZI TE del 29.07.2014 su ricorso per separazione dei coniugi del depositato il 02.05.2014 dalla . CP_1
Il periodo febbraio-marzo 2021 veniva pagato con la sola notifica del precetto, per cui il pignoramento veniva eseguito e notificato per la sola differenza e precisamente per €.1.062,46=.
A tal riguardo, parte opponente eccepiva:
INESISTENZA DEL DIRITTO A PROCEDERE AD ESECUZIONE FORZATA DELLE SOMME PRECETTATE.
a) Periodo maggio-luglio 2014. In sintesi l'opponente sosteneva che le differenze del mantenimento per il periodo maggio-luglio 2014 non erano dovute poiché il provvedimento Presidenziale era del 29.07.2014 e depositato il 31.07.2014 per cui la decorrenza delle somme dovute era da agosto 2014. IMPROCEDIBILITA' del procedimento esecutivo per non essere stato notificato il titolo esecutivo ossia il processo verbale di separazione redatto dinanzi al Presidente del Tribunale;
b) Periodo febbraio-marzo 2021. In sintesi, anche in questo caso, l'opponente sosteneva che “… con la sentenza del 20.1.2022, emessa in esito al giudizio n. 770/2014 R.G., il Tribunale di ZI TE ha disposto la revoca del mantenimento precedentemente stabilito con l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. in favore di parte opposta. …”.
Concludeva chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse:
1) … l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata da parte dell'opposta per la complessiva CP_1 somma di 1.593,69, stante l'inesistenza del diritto di credito portato ad esecuzione;
2) conseguentemente e per l'effetto, dichiarare inesistente, nullo ed inefficace l'atto di pignoramento presso terzi opposto in tale sede.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio della fase cautelare e di merito.
Instaurato il giudizio in fase contenziosa, parte opposta, evidenziava la infondatezza delle eccezioni mosse da parte opponente, sostenendo in sintesi che la decorrenza del mantenimento è dalla domanda giudiziale e non pagina 2 di 4 dalla data del provvedimento giudiziale come da costante giurisprudenza, mentre per quanto riguarda le mensilità del 2021 evidenziava che la sentenza che revocava il beneficio stabiliva chiaramente che decorreva dalla data della decisione, per cui l'opposizione era infondata ed andava rigettata con spese di lite.
All'udienza del 29.10.2024, precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti nelle note depositate, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, ritiene l'opposizione infondata per le ragioni di seguito esposte, procedendo ad esaminare preliminarmente la circostanza riguardante il periodo febbraio-marzo 2021 e successivamente quello maggio-luglio 2014.
L'opposizione proposta è rivolta al pignoramento notificato, pertanto, i rilievi devono riguardare il contenuto dello stesso, quindi le pretese con lo stesso azionate.
Nel caso della richiesta di somme per il periodo febbraio-marzo 2021 queste non sono contenute nell'atto di pignoramento, ciò per stessa ammissione della parte ricorrente, con la conseguenza che avanzare richieste su tale circostanza, a parere di questo Giudicante, è inammissibile, poiché non può esaminarsi al legittimità o meno di una pretesa non avanzata dalla parte creditrice bel pignoramento, non solo, ma parte ricorrente avrebbe dovuto procedere ad una opposizione a precetto e lamentando quanto su tale punto ha dedotto in questo giudizio.
In ogni caso, anche a voler, ma così non è, ammettere che, perché la domanda è inammissibile per le ragioni esposte, i rilievi sono infondati, anche nel merito, perché, diversamente dal Decreto Presidenziale del 2014, la sentenza n°64/2022 del Tribunale di ZI TE, che revoca il beneficio del mantenimento in favore della parte opposta, SI.ra , ha, su disposizione specifica, una data di decorrenza. CP_1
Infatti, dopo aver motivato le ragioni che del venir meno degli obblighi di mantenimento conclude in modo chiaro ed inequivocabile (vedasi punto n°5 della richiamata decisione), stabilendo che “… il mantenimento deve essere revocato con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia. …”, ed essendo stata emessa successivamente al periodo in contestazione, cioè data 20.01.2022, va da sé che l'eccezione è destituita di fondamento e che le pronunce della S.C. richiamate risultano inconferenti, del resto non risulta che detta decisione sia stata impugnata su tale circostanza.
Riguardo, invece, alla decorrenza del Provvedimento Presidenziale emesso a fine luglio 2014, il quale stabilisce l'importo e la data entro il quale deve essere accreditato il beneficio, non contiene la data di decorrenza del beneficio stesso.
Ebbene, in tali circostanze, come correttamente evidenziato da parte opposta, il beneficio decorre dalla data della domanda e non già da quella del provvedimento.
Infatti, l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale ha decorrenza dalla data di pronuncia del provvedimento, salvo che il Presidente non disponga diversamente. pagina 3 di 4 Fattispecie, per come evidenziato, non presente nel caso in questione,
La data di decorrenza così determinata è in linea con il principio che il diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, per come evidenziato anche dalla parte opponente.
L'assegno di mantenimento individuato all'esito del procedimento ex Artt. 316 e 337 ter Cod. Civ. decorre, in mancanza di espresse limitazioni e in assenza di provvedimenti provvisori, dalla data di deposito del ricorso, nel caso in esame dal 02.05.2014.
Del resto la S.C. Sez. I^ con Ordinanza n°21785/2023 ha ribadito il principio evidenziato affermando che “…
Questa Corte ha di recente evidenziato come la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, prescindendo l'obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
17570 del 20-06-2023; Cass., Sez. 6-1, n. 3348 del 19-02-2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02-05-
2006). …”
Anche in questo caso la sollevata eccezione risulta essere priva di pregio e, quindi, va rigettata perchè infondata.
Riguardo al richiamo del provvedimento del G.E. del 21/05/24 che ha revocato l'ordinanza di assegnazione somme emessa l'01/12/22, questo non ha alcun rilievo nel presente giudizio, pendendo al riguardo, da quanto si legge, altro giudizio.
Conseguenza di quanto sopra è che le somme dovute per il periodo febbrai-marzo 2021, sono dovute e quindi irripetibili, per le ragioni su esposte;
così, come sono dovute e, quindi, dovranno essere dal G.E. assegnate le somme per il periodo maggio-luglio 2014, perché risulta legittima la richiesta, sempre per le motivazioni su esposte.
L'opposizione va, quindi, rigettata e le spese di lite di questa fase, in considerazione dell'esito, dove la soccombenza è totale, vengono poste interamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI TE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva.
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in complessivi €. 1.270,00, oltre accessori di legge, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
n°127/2022.
Così deciso in ZI TE il 26.11.2025
IL GIUDICE
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