Art. 25. (Collegio dei revisori dei conti dell'I.S.P.E.)
Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica e' nominato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e dura in carica tre anni.
Esso e' composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, e' designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli altri due sono designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del tesoro.
Il Collegio dei revisori ha i seguenti compiti e poteri:
a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Comitato amministrativo;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) eseguire il riscontro finanziario della gestione;
d) redigere apposite relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto.
Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica e' nominato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e dura in carica tre anni.
Esso e' composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, e' designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e gli altri due sono designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del tesoro.
Il Collegio dei revisori ha i seguenti compiti e poteri:
a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Comitato amministrativo;
b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
c) eseguire il riscontro finanziario della gestione;
d) redigere apposite relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto.