Versione
29 giugno 1954
29 giugno 1954
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.