Articolo 224 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 214Articolo 225
Versione
6 maggio 1952
Art. 224.
(Modalita' delle annotazioni)


Le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria, qualifica.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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