CASS
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2024, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1822 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 15/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2023, la Corte di appello dì Roma ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città, emessa in data 28 aprile 2022, che aveva condannato MA GR alla pena di mesi due di reclusione in ordine al reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si contesta violazione di legge e/o inosservanza degli artt. 156, 179 comma 1 e 601 cod. proc. pen. Si ritiene che la Corte territoriale abbia omesso di notificare il decreto di citazione per il giudìzio di appello ed il verbale di udienza cartolare del 30 gennaio 2023, che rinviava l'udienza al giorno 11 aprile 2023, all'imputato presso il luogo ove lo stesso si trovava detenuto - ossia presso la casa circondariale di Rieti - , dando così luogo ad una nullità assoluta. Inoltre, con conclusioni scritte di cui all'art. 23 d.l. 149/2020, inviate dal difensore a mezzo p.e.c. alla Corte territoriale, il difensore aveva invitato la Corte a verificare se il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 30 gennaio 2023, fosse stato notificato personalmente al ricorrente presso il luogo ove era detenuto. I giudici di merito nulla hanno osservato, all'udienza del 30 gennaio, in merito alla regolarità delle notifiche, omettendo poi di notificare il relativo verbale di udienza, svoltasi in forma cartolare, all'imputato nel luogo di detenzione suindicato, in cui si dava atto del rinvio del processo al 11 aprile 2023, onde verificare la presenza di querela da parte della persona offesa. L'omessa notifica degli atti citati, ha determinato una nullità della sentenza ex art. 185 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche. Nel ritenere negare la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello non ha considerato né la circostanza per cui i precedenti penali dell'imputato fossero risalenti nel tempo - l'ultimo reato contro il patrimonio è stato infatti commesso nel 2013 - né le modeste condizioni di vita individuali e sociali dello stesso, le quali avrebbero invece spiegato la fragilità personale ed economica del ricorrente e dunque la sua personalità. 2 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.La censura relativa all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondata, in quanto dagli atti risulta che il decreto di citazione in appello è stato regolarmente notificato mediante consegna a mani del detenuto presso il luogo di detenzione. Quanto al rinvio del processo all'udienza del 11.4.2023, statuito all'udienza dei 30.1.2023, di esso non doveva essere effettuata alcuna notificazione all'imputato dal momento che si verteva nell'ambito di processo celebrato con modalità cartolari ai sensi dell'art. 23-bis L. 176/2020, al quale l'imputato aveva deciso di non presenziare. 1.2.Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché si limita a riproporre la pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che aveva posto in evidenza non solo i precedenti penali, commessi anche contro il patrimonio, ma anche la loro reiterazione nel quinquennio, ovvero elementi ritenuti indicativi di un percorso criminale dal quale GR avrebbe dimostrato di non aver mai preso le distanze. In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della 3 cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1822 Anno 2024 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 15/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2023, la Corte di appello dì Roma ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della medesima città, emessa in data 28 aprile 2022, che aveva condannato MA GR alla pena di mesi due di reclusione in ordine al reato di furto pluriaggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. 2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si contesta violazione di legge e/o inosservanza degli artt. 156, 179 comma 1 e 601 cod. proc. pen. Si ritiene che la Corte territoriale abbia omesso di notificare il decreto di citazione per il giudìzio di appello ed il verbale di udienza cartolare del 30 gennaio 2023, che rinviava l'udienza al giorno 11 aprile 2023, all'imputato presso il luogo ove lo stesso si trovava detenuto - ossia presso la casa circondariale di Rieti - , dando così luogo ad una nullità assoluta. Inoltre, con conclusioni scritte di cui all'art. 23 d.l. 149/2020, inviate dal difensore a mezzo p.e.c. alla Corte territoriale, il difensore aveva invitato la Corte a verificare se il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 30 gennaio 2023, fosse stato notificato personalmente al ricorrente presso il luogo ove era detenuto. I giudici di merito nulla hanno osservato, all'udienza del 30 gennaio, in merito alla regolarità delle notifiche, omettendo poi di notificare il relativo verbale di udienza, svoltasi in forma cartolare, all'imputato nel luogo di detenzione suindicato, in cui si dava atto del rinvio del processo al 11 aprile 2023, onde verificare la presenza di querela da parte della persona offesa. L'omessa notifica degli atti citati, ha determinato una nullità della sentenza ex art. 185 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche. Nel ritenere negare la concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello non ha considerato né la circostanza per cui i precedenti penali dell'imputato fossero risalenti nel tempo - l'ultimo reato contro il patrimonio è stato infatti commesso nel 2013 - né le modeste condizioni di vita individuali e sociali dello stesso, le quali avrebbero invece spiegato la fragilità personale ed economica del ricorrente e dunque la sua personalità. 2 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.La censura relativa all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondata, in quanto dagli atti risulta che il decreto di citazione in appello è stato regolarmente notificato mediante consegna a mani del detenuto presso il luogo di detenzione. Quanto al rinvio del processo all'udienza del 11.4.2023, statuito all'udienza dei 30.1.2023, di esso non doveva essere effettuata alcuna notificazione all'imputato dal momento che si verteva nell'ambito di processo celebrato con modalità cartolari ai sensi dell'art. 23-bis L. 176/2020, al quale l'imputato aveva deciso di non presenziare. 1.2.Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché si limita a riproporre la pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, che aveva posto in evidenza non solo i precedenti penali, commessi anche contro il patrimonio, ma anche la loro reiterazione nel quinquennio, ovvero elementi ritenuti indicativi di un percorso criminale dal quale GR avrebbe dimostrato di non aver mai preso le distanze. In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della 3 cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2023.