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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 06/10/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2528/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2528/2025 VG promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Genny Parte_1 C.F._1
Mercuri - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Castel di Lama, via Via C. Battisti n. 19;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
AN AR - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo
- ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a San Benedetto del Tronto, Via
Puglia n. 84;
*** dalla cui relazione more uxorio è nato un figlio, in data 16/2/2023. Persona_1
***
pagina 1 di 5 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2/7/2025 hanno dato atto di avere intrattenuto una relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale è nato il figlio (il 16/2/2023) ed hanno Persona_1 congiuntamente chiesto - in ragione del deterioramento del rapporto - di regolamentare nell'interesse del minore i rapporti tra i genitori, quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
“1. Il piccolo resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale sullo stesso. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il bambino, relative soprattutto all'istruzione, all'educazione ed alla salute nonché le spese extrascolastiche, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il minore sarà collocato presso l'abitazione materna sita a Grottammare alla via Boccaccio n. 21 dove ha anche la residenza.
3. La sig.ra svolge l'attività di libero professionista. Parte_1
4. Il sig. risulta attualmente disoccupato. Parte_3
5. La sig.ra è titolare di un veicolo marca Hyundai I10 e non è titolare di diritti reali su beni immobili. Pt_1
6. Il sig. è titolare di un veicolo marca Smart Four-Four e non è titolare di diritti reali su beni immobili. Per_1
7. Entrambi hanno un proprio conto corrente.
8. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore, 200,00 euro mensili (da Per_1 Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge) da corrispondersi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario da versarsi sul c/c della sig.ra acceso presso Poste Italiane codice Parte_1
IBAN: [...] oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio così come previsto dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.7.2024, avanti la Corte di Appello di Ancona”. I sig.ri ed intendono adeguarsi ed accettare come in effetti accettano tale protocollo anche per Pt_1 Per_1 distinguere le spese: mediche, scolastiche ed extrascolastiche, rimborsabili con e senza preventivo accordo. Tali spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore anticipatario mediante inoltro di apposita ricevuta/fattura/scontrino etc. in forma chiara e leggibile entro e non oltre gg. 10 dall'esborso sostenuto. Le parti pagina 2 di 5 concordemente stabiliscono che relativamente alle spese straordinarie che richiedono una spesa superiore ad € 100,00 esse dovranno essere previamente concordate.
Laddove la spesa straordinaria non sia documentata entro il termine di 30 giorni dal pagamento il genitore non anticipatario non sarà tenuto al rimborso. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie superiori ad € 100,00 non previamente concordate. L'eventuale dissenso del genitore non anticipatario dovrà essere motivato per iscritto entro massimo gg. 5 dalla richiesta (anche tramite SMS o messaggio whatsapp); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sono fatti salvi i casi di urgenza.
9. L'assegno unico che ad oggi ammonta ad € 120,00 sarà percepito dal genitore collocatario ovvero dalla sig.ra
Pt_1
10. Quanto alle visite e al piano genitoriale ex art. 473 bis 12 ultimo comma, le parti concordemente stabiliscono: - nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé il giovane il lunedì dalle ore 13:00 fino alle ore Per_1
21:30, il giovedì dalle ore 13:00 fino al venerdì quando avrà cura di accompagnarlo all'asilo; il sabato dalle ore
10:00 fino alla domenica alle ore 10:00. Laddove ciascuno dei due genitori, per impegni pregressi, non riuscisse a liberarsi nel giorno della turnazione, ne darà preavviso (almeno il giorno prima) all'altro, senza che tale rinuncia/impossibilità possa comportare per l'altro genitore richieste economiche o indennizzi in via alternativa, a condizione che si ricorra a detta modifica solo in gravi casi di necessità ed urgenza.
- per quanto riguarda le festività natalizie, compatibilmente con le attività lavorative di ciascun genitore, si seguirà
l'alternanza quotidiana ad anni alterni pertanto il giovane trascorrerà la Vigilia con uno dei due genitori e il
Natale con l'altro. Egualmente per il capodanno e il primo gennaio. Dal compimento di anni cinque del piccolo le parti concordemente stabiliscono che ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio la vigilia ed il giorno di Per_1
Natale e l'altro genitore capodanno e primo dell'anno con pernotto, il tutto ad anni alterni.
- relativamente alle festività pasquali, varrà la stessa alternanza, il padre potrà tenere con sé il piccolo un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre. Parimenti come già detto dal quinto anno di età del piccolo le parti potranno concordare il pernotto per il giorno di Pasqua e Per_1
Pasquetta ad anni alteri.
- per tutte le altre festività 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
- il padre potrà tenere con sé il giorno del proprio compleanno, così anche la madre. Per_1
- per il compleanno del minore, i genitori stabiliscono concordemente di festeggiarlo insieme (nel caso in cui vi fossero degli invitati, ognuno di loro pagherà per i propri ospiti mentre rimarranno a carico di entrambi nella misura del
50% le spese relative agli amichetti del bambino).
pagina 3 di 5 - Le parti concordemente stabiliscono che il piccolo possa trascorrere periodi di vacanze estive e invernali di Per_1 tre giorni (due notti) consecutive. Le parti concordemente stabiliscono di aumentare il numero delle notti consecutive sulla base della crescita del piccolo Per_1
11. Si precisa che, nel caso i cui il bambino sia malato, abbia la febbre, lo stesso rimarrà presso l'abitazione della madre.
12. Le parti si prestano il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto/carta di identità/tessera sanitaria del minore che saranno tenuti dalla madre.
13. Si precisa ulteriormente che i genitori hanno facoltà di modificare, d'intesa tra loro e tenuto conto delle esigenze e crescita del piccolo, la regolamentazione di cui sopra.
14. Congiuntamente i sig.ri ed dichiarano ex art. 473 bis 12 cpc che non vi sono altri Pt_1 Per_1 procedimenti aventi ad oggetto medesima domanda”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 10/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
OMOLOGA le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2528/2025 VG promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Genny Parte_1 C.F._1
Mercuri - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Castel di Lama, via Via C. Battisti n. 19;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
AN AR - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo
- ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a San Benedetto del Tronto, Via
Puglia n. 84;
*** dalla cui relazione more uxorio è nato un figlio, in data 16/2/2023. Persona_1
***
pagina 1 di 5 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2/7/2025 hanno dato atto di avere intrattenuto una relazione sentimentale, con convivenza more uxorio, dalla quale è nato il figlio (il 16/2/2023) ed hanno Persona_1 congiuntamente chiesto - in ragione del deterioramento del rapporto - di regolamentare nell'interesse del minore i rapporti tra i genitori, quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle seguenti condizioni:
“1. Il piccolo resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale sullo stesso. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il bambino, relative soprattutto all'istruzione, all'educazione ed alla salute nonché le spese extrascolastiche, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il minore sarà collocato presso l'abitazione materna sita a Grottammare alla via Boccaccio n. 21 dove ha anche la residenza.
3. La sig.ra svolge l'attività di libero professionista. Parte_1
4. Il sig. risulta attualmente disoccupato. Parte_3
5. La sig.ra è titolare di un veicolo marca Hyundai I10 e non è titolare di diritti reali su beni immobili. Pt_1
6. Il sig. è titolare di un veicolo marca Smart Four-Four e non è titolare di diritti reali su beni immobili. Per_1
7. Entrambi hanno un proprio conto corrente.
8. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore, 200,00 euro mensili (da Per_1 Pt_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge) da corrispondersi entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario da versarsi sul c/c della sig.ra acceso presso Poste Italiane codice Parte_1
IBAN: [...] oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio così come previsto dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.7.2024, avanti la Corte di Appello di Ancona”. I sig.ri ed intendono adeguarsi ed accettare come in effetti accettano tale protocollo anche per Pt_1 Per_1 distinguere le spese: mediche, scolastiche ed extrascolastiche, rimborsabili con e senza preventivo accordo. Tali spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore anticipatario mediante inoltro di apposita ricevuta/fattura/scontrino etc. in forma chiara e leggibile entro e non oltre gg. 10 dall'esborso sostenuto. Le parti pagina 2 di 5 concordemente stabiliscono che relativamente alle spese straordinarie che richiedono una spesa superiore ad € 100,00 esse dovranno essere previamente concordate.
Laddove la spesa straordinaria non sia documentata entro il termine di 30 giorni dal pagamento il genitore non anticipatario non sarà tenuto al rimborso. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie superiori ad € 100,00 non previamente concordate. L'eventuale dissenso del genitore non anticipatario dovrà essere motivato per iscritto entro massimo gg. 5 dalla richiesta (anche tramite SMS o messaggio whatsapp); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Sono fatti salvi i casi di urgenza.
9. L'assegno unico che ad oggi ammonta ad € 120,00 sarà percepito dal genitore collocatario ovvero dalla sig.ra
Pt_1
10. Quanto alle visite e al piano genitoriale ex art. 473 bis 12 ultimo comma, le parti concordemente stabiliscono: - nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenere con sé il giovane il lunedì dalle ore 13:00 fino alle ore Per_1
21:30, il giovedì dalle ore 13:00 fino al venerdì quando avrà cura di accompagnarlo all'asilo; il sabato dalle ore
10:00 fino alla domenica alle ore 10:00. Laddove ciascuno dei due genitori, per impegni pregressi, non riuscisse a liberarsi nel giorno della turnazione, ne darà preavviso (almeno il giorno prima) all'altro, senza che tale rinuncia/impossibilità possa comportare per l'altro genitore richieste economiche o indennizzi in via alternativa, a condizione che si ricorra a detta modifica solo in gravi casi di necessità ed urgenza.
- per quanto riguarda le festività natalizie, compatibilmente con le attività lavorative di ciascun genitore, si seguirà
l'alternanza quotidiana ad anni alterni pertanto il giovane trascorrerà la Vigilia con uno dei due genitori e il
Natale con l'altro. Egualmente per il capodanno e il primo gennaio. Dal compimento di anni cinque del piccolo le parti concordemente stabiliscono che ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio la vigilia ed il giorno di Per_1
Natale e l'altro genitore capodanno e primo dell'anno con pernotto, il tutto ad anni alterni.
- relativamente alle festività pasquali, varrà la stessa alternanza, il padre potrà tenere con sé il piccolo un anno la domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con la madre. Parimenti come già detto dal quinto anno di età del piccolo le parti potranno concordare il pernotto per il giorno di Pasqua e Per_1
Pasquetta ad anni alteri.
- per tutte le altre festività 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
- il padre potrà tenere con sé il giorno del proprio compleanno, così anche la madre. Per_1
- per il compleanno del minore, i genitori stabiliscono concordemente di festeggiarlo insieme (nel caso in cui vi fossero degli invitati, ognuno di loro pagherà per i propri ospiti mentre rimarranno a carico di entrambi nella misura del
50% le spese relative agli amichetti del bambino).
pagina 3 di 5 - Le parti concordemente stabiliscono che il piccolo possa trascorrere periodi di vacanze estive e invernali di Per_1 tre giorni (due notti) consecutive. Le parti concordemente stabiliscono di aumentare il numero delle notti consecutive sulla base della crescita del piccolo Per_1
11. Si precisa che, nel caso i cui il bambino sia malato, abbia la febbre, lo stesso rimarrà presso l'abitazione della madre.
12. Le parti si prestano il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto/carta di identità/tessera sanitaria del minore che saranno tenuti dalla madre.
13. Si precisa ulteriormente che i genitori hanno facoltà di modificare, d'intesa tra loro e tenuto conto delle esigenze e crescita del piccolo, la regolamentazione di cui sopra.
14. Congiuntamente i sig.ri ed dichiarano ex art. 473 bis 12 cpc che non vi sono altri Pt_1 Per_1 procedimenti aventi ad oggetto medesima domanda”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 10/7/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
OMOLOGA le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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