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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/09/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
266/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “Lesione bilaterale della cuffia dei rotatori” e
“Epicondilite/epitrocleite bilaterale”, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività di meccanico/carrozziere ed a causa a causa del sovaccarico funzionale degli arti superiori a livello di spalle e gomiti correlato alle operazioni abituali e sistematiche di smontaggio, rimontaggio di sportelli, cofani, parafanghi, parabrezza;
nonché nella raddrizzatura, stuccatura e levigatura delle lamiere della carrozzeria, con utilizzo continuo strumenti che trasmettono vibrazioni agli arti superior, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto CP_1
assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… A) Che le patologie denunciate sono di origine professionale e, congiuntamente considerate, determinano un pregiudizio complessivo dell'integrità psico fisica che risulterà di Giustizia;
comunque pari o superiore al 6%. B) Conseguentemente condannare l' a CP_1
liquidare l'indennizzo per la menomazione complessiva dell'integrità psico fisica che risulterà dall'unificazione dei singoli danni”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado
Pag. 2 di 10 percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la
Pag. 3 di 10 derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, le patologie oggetto di causa (Lesione bilaterale della cuffia dei rotatori e Epicondilite/epitrocleite bilaterale) sono malattie previste nella Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n.
1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., purché se ne dimostri la loro concretizzazione in lavorazioni svolte in modo ripetuto e non occasionale ed implicanti posture incongrue, movimenti ripetuti ed impegno di forza a carico degli arti superiori.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
Pag. 4 di 10 specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , escusso in qualità Testimone_1
di collega di lavoro del ricorrente per un significativo arco temporale, ha confermato che il lavoratore, nello svolgimento della sua attività lavorativa di meccanico/carrozziere, ha sempre abitualmente e sistematicamente espletato mansioni consistite in raddrizzatura, stuccatura e levigatura delle lamiere della carrozzeria delle vetture, con necessità di smontare e rimontare sportelli, cofani, paraurti, parafanghi, ecc., utilizzando trapani, avvitatori pneumatici, martelli e chiavi inglesi azionati a mano, il tutto in posizione supina sotto la scocca delle vetture, operando a lungo con le braccia alzate verso i pezzi da riparare, ed anche svolgendo operazioni di stuccatura e levigatura (specie dei tetti delle vetture), sia manuale che con uso della levigatrice elettrica, al riguardo dichiarando che “… lo so perché lavoriamo insieme da sempre, da almeno quarantuno anni. Siamo entrambi titolari…
Siamo nello stesso ambiente, facciamo lo stesso lavoro alternandoci…”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, , ha reso dichiarazioni non Testimone_2
dissimili, all'uopo riferendo che “… l'ho visto fare operazioni di smontaggio,
Pag. 5 di 10 rimontaggio e tutto quello che mi avete letto. Preciso che l'ultima società per la quale ho lavorato, da dicembre 2016 fino al luglio 2021, aveva in affitto dietro
l'officina un piazzaletto dove mettevamo i mezzi (scavatore, camion, furgoni). Era quindi una cosa quotidiana vedere che egli lavorava, soprattutto la sera quando rientravo dal lavoro, sia per scambiare qualche parola, sia proprio per necessità, quando avevo problemi alla carrozzeria della macchina (carrozzeria, tergicristallo, cofano)…”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto uno collega di lavoro e l'altro soggetto che, operando in zona adiacente al luogo di lavoro del ricorrente, lo vedeva direttamente svolgere la sua attività lavorativa, di talché non vi sono ragioni per dubitare della relativa attendibilità e credibilità - hanno integralmente confermato le mansioni svolte dal lavoratore come meccanico/carrozziere, consistenti nell'eseguire abitualmente e sistematicamente esegue abitualmente la raddrizzatura, stuccatura e levigatura delle lamiere della carrozzeria delle vetture, con necessità di smontare e rimontare sportelli, cofani, paraurti, parafanghi, ecc., utilizzando trapani, avvitatori pneumatici, martelli e chiavi inglesi azionati a mano, sesso in posizione supina per porsi al di sotto delle vetture e con le braccia alzate per eseguire le dovute lavorazioni. Trattasi, dunque, di attività che espongono certamente a posture incongrue e impiego di forza del tutto compatibili con le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto,
l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva - anche riponderata all'esito
Pag. 6 di 10 delle osservazioni all'uopo presentate a seguito della prima stesura della bozza di relazione peritale - si legge quanto segue: “… la documentazione sanitaria in atti
(ecografia spalle) rileva “……cuffia dei rotatori che mostra spessore aumentato, eco struttura disomogenea, come per fatti irritativi-degenerativi cronici, oltre che micro- calcifici (micro-calcificazioni evidenti soprattutto a livello del trochite, a configurare una sindrome da conflitto…….”, (ecografia gomiti) “…….epicondilite bilaterale, di alto grado a sinistra e di grado moderato a destra. Lieve moderata epitrocleite a carico dell'inserzione prossimale dei tendini flessori delle dita della mano sull'epitroclea di dx e di sinistra (soprattutto. Si segnala, inoltre, la presenza lieve- moderata entesite del tendine del muscolo tricipite a livello dell'inserzione olecranica, bilateralmente……”. Trattasi, nel complesso, di un quadro clinico strumentale che il D. Lgs. 38/2000 e le tabelle allegate al successivo D.M. 12 luglio
2000 riportano al codice 227, con valutazione fino al 4% (“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”) e al codice 232 con valutazione fino al 5% (Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità). Tanto premesso, è da rilevare che, pur essendo le patologie denunciate considerate patologie a genesi multifattoriale, su base morfologica-costituzionale-degenerativa, una maggiore esposizione, che ha connotato l'attività del ricorrente (carrozziere), espletata per più decenni, possa aver avuto un ruolo concausale, nel determinismo della patologia lamentata”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della loro genesi
Pag. 7 di 10 multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 6%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 6%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in
Pag. 8 di 10 cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 6%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 9 di 10 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
266/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “Lesione bilaterale della cuffia dei rotatori” e
“Epicondilite/epitrocleite bilaterale”, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività di meccanico/carrozziere ed a causa a causa del sovaccarico funzionale degli arti superiori a livello di spalle e gomiti correlato alle operazioni abituali e sistematiche di smontaggio, rimontaggio di sportelli, cofani, parafanghi, parabrezza;
nonché nella raddrizzatura, stuccatura e levigatura delle lamiere della carrozzeria, con utilizzo continuo strumenti che trasmettono vibrazioni agli arti superior, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare l'illegittima reiezione da parte dell'istituto CP_1
assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… A) Che le patologie denunciate sono di origine professionale e, congiuntamente considerate, determinano un pregiudizio complessivo dell'integrità psico fisica che risulterà di Giustizia;
comunque pari o superiore al 6%. B) Conseguentemente condannare l' a CP_1
liquidare l'indennizzo per la menomazione complessiva dell'integrità psico fisica che risulterà dall'unificazione dei singoli danni”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado
Pag. 2 di 10 percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la
Pag. 3 di 10 derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, le patologie oggetto di causa (Lesione bilaterale della cuffia dei rotatori e Epicondilite/epitrocleite bilaterale) sono malattie previste nella Tabella per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n.
1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., purché se ne dimostri la loro concretizzazione in lavorazioni svolte in modo ripetuto e non occasionale ed implicanti posture incongrue, movimenti ripetuti ed impegno di forza a carico degli arti superiori.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e
Pag. 4 di 10 specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , escusso in qualità Testimone_1
di collega di lavoro del ricorrente per un significativo arco temporale, ha confermato che il lavoratore, nello svolgimento della sua attività lavorativa di meccanico/carrozziere, ha sempre abitualmente e sistematicamente espletato mansioni consistite in raddrizzatura, stuccatura e levigatura delle lamiere della carrozzeria delle vetture, con necessità di smontare e rimontare sportelli, cofani, paraurti, parafanghi, ecc., utilizzando trapani, avvitatori pneumatici, martelli e chiavi inglesi azionati a mano, il tutto in posizione supina sotto la scocca delle vetture, operando a lungo con le braccia alzate verso i pezzi da riparare, ed anche svolgendo operazioni di stuccatura e levigatura (specie dei tetti delle vetture), sia manuale che con uso della levigatrice elettrica, al riguardo dichiarando che “… lo so perché lavoriamo insieme da sempre, da almeno quarantuno anni. Siamo entrambi titolari…
Siamo nello stesso ambiente, facciamo lo stesso lavoro alternandoci…”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, , ha reso dichiarazioni non Testimone_2
dissimili, all'uopo riferendo che “… l'ho visto fare operazioni di smontaggio,
Pag. 5 di 10 rimontaggio e tutto quello che mi avete letto. Preciso che l'ultima società per la quale ho lavorato, da dicembre 2016 fino al luglio 2021, aveva in affitto dietro
l'officina un piazzaletto dove mettevamo i mezzi (scavatore, camion, furgoni). Era quindi una cosa quotidiana vedere che egli lavorava, soprattutto la sera quando rientravo dal lavoro, sia per scambiare qualche parola, sia proprio per necessità, quando avevo problemi alla carrozzeria della macchina (carrozzeria, tergicristallo, cofano)…”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto uno collega di lavoro e l'altro soggetto che, operando in zona adiacente al luogo di lavoro del ricorrente, lo vedeva direttamente svolgere la sua attività lavorativa, di talché non vi sono ragioni per dubitare della relativa attendibilità e credibilità - hanno integralmente confermato le mansioni svolte dal lavoratore come meccanico/carrozziere, consistenti nell'eseguire abitualmente e sistematicamente esegue abitualmente la raddrizzatura, stuccatura e levigatura delle lamiere della carrozzeria delle vetture, con necessità di smontare e rimontare sportelli, cofani, paraurti, parafanghi, ecc., utilizzando trapani, avvitatori pneumatici, martelli e chiavi inglesi azionati a mano, sesso in posizione supina per porsi al di sotto delle vetture e con le braccia alzate per eseguire le dovute lavorazioni. Trattasi, dunque, di attività che espongono certamente a posture incongrue e impiego di forza del tutto compatibili con le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di “probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto,
l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva - anche riponderata all'esito
Pag. 6 di 10 delle osservazioni all'uopo presentate a seguito della prima stesura della bozza di relazione peritale - si legge quanto segue: “… la documentazione sanitaria in atti
(ecografia spalle) rileva “……cuffia dei rotatori che mostra spessore aumentato, eco struttura disomogenea, come per fatti irritativi-degenerativi cronici, oltre che micro- calcifici (micro-calcificazioni evidenti soprattutto a livello del trochite, a configurare una sindrome da conflitto…….”, (ecografia gomiti) “…….epicondilite bilaterale, di alto grado a sinistra e di grado moderato a destra. Lieve moderata epitrocleite a carico dell'inserzione prossimale dei tendini flessori delle dita della mano sull'epitroclea di dx e di sinistra (soprattutto. Si segnala, inoltre, la presenza lieve- moderata entesite del tendine del muscolo tricipite a livello dell'inserzione olecranica, bilateralmente……”. Trattasi, nel complesso, di un quadro clinico strumentale che il D. Lgs. 38/2000 e le tabelle allegate al successivo D.M. 12 luglio
2000 riportano al codice 227, con valutazione fino al 4% (“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”) e al codice 232 con valutazione fino al 5% (Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità). Tanto premesso, è da rilevare che, pur essendo le patologie denunciate considerate patologie a genesi multifattoriale, su base morfologica-costituzionale-degenerativa, una maggiore esposizione, che ha connotato l'attività del ricorrente (carrozziere), espletata per più decenni, possa aver avuto un ruolo concausale, nel determinismo della patologia lamentata”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della loro genesi
Pag. 7 di 10 multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
“probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato nella misura del 6%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 6%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in
Pag. 8 di 10 cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 6%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 9 di 10 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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