Ordinanza collegiale 13 marzo 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6494 del 2025, proposto da
NA PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Palmiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1228/2023 del 1° dicembre 2023 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. DE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 21 novembre 2025 e depositato il 25 novembre 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 1228/2023 del 1° dicembre 2023 del Tribunale di Benevento, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare, premesso che con tale sentenza il ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico (cd. carta del docente), oltre spese di giudizio, viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione.
Con ordinanza collegiale n. 1752 del 13 marzo 2026 la sezione ha ordinato alla ricorrente di provvedere al deposito della sentenza ottemperanda, non essendo stata la stessa allegata al ricorso. La ricorrente ha depositato la sentenza il 16 marzo 2026.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al ministero dell’istruzione e del merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine sopra fissato, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione.
Condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro ottocento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CU, Presidente
DE LL, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE LL | IN CU |
IL SEGRETARIO