CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2277/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302024009229467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302024009229467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 313/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate della SI per l'annullamento della cartella esattoriale n. 0302024009229467000 relativa a tasse automobilistiche riferite alle annualità 2019 e 2021.Al riguardo ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti rappresentati dagli avvisi di accertamento;
nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito contenuto. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario
Agenzia delle Entrate SI che in primis aveva eccepito il difetto di contraddittorio per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore. Nel merito ha contestato i motivi di ricorso. A sostegno della pretesa ha prodotto le relate di notifica. Ha concluso per il rigetto del ricorso. Disposto l'integrazione del contradditorio si è costituita la regione che ha contestato i motivi, producendo per l'anno 2019 l'avviso di accertamento. Mentre per l'anno 2021 non era necessario in virtù della legge 156/2023. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova per l'anno d'imposta 2019
l'avviso di accertamento notificato in data 09.03.2022. Mentre per l'anno 2021 la Regione Calabria non ha fornito la prova. Ne può dirsi esentata in virtù della legge n.56/2023, atteso che la norma, non puo' avere effetti retroattivi, sia perche' incide su disposizioni di tipo procedurale, per le quali vale il principio tempus regit actum, sia perche' lo stesso statuto del contribuente 212/2000 prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) ma anche perché l'art. della legge regionale suindicata, che detta le disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale segue i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, dove è sancita l'irretroattività della legge in materia tributaria tranne se non è espressamente disposta dal legislatore anche tramite l'interpretazione autentica. Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti dell'irretroattività. Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto. L'accoglimento parziale comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sz.
4 -giudice monocratico- cosi provvede: annulla parzialmente la cartella di pagamento n. 0302024009229467000 relativamente alla pretesa dell'annualità 2021. Rigetta nel resto. Spese compensate. Cosi deciso in AT nella camera di consiglio del 23.02.2026 Il giudice monocratico
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2277/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302024009229467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302024009229467000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 313/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate della SI per l'annullamento della cartella esattoriale n. 0302024009229467000 relativa a tasse automobilistiche riferite alle annualità 2019 e 2021.Al riguardo ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti rappresentati dagli avvisi di accertamento;
nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito contenuto. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario
Agenzia delle Entrate SI che in primis aveva eccepito il difetto di contraddittorio per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore. Nel merito ha contestato i motivi di ricorso. A sostegno della pretesa ha prodotto le relate di notifica. Ha concluso per il rigetto del ricorso. Disposto l'integrazione del contradditorio si è costituita la regione che ha contestato i motivi, producendo per l'anno 2019 l'avviso di accertamento. Mentre per l'anno 2021 non era necessario in virtù della legge 156/2023. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova per l'anno d'imposta 2019
l'avviso di accertamento notificato in data 09.03.2022. Mentre per l'anno 2021 la Regione Calabria non ha fornito la prova. Ne può dirsi esentata in virtù della legge n.56/2023, atteso che la norma, non puo' avere effetti retroattivi, sia perche' incide su disposizioni di tipo procedurale, per le quali vale il principio tempus regit actum, sia perche' lo stesso statuto del contribuente 212/2000 prevede che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" (art. 3, comma 1) ma anche perché l'art. della legge regionale suindicata, che detta le disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale segue i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, dove è sancita l'irretroattività della legge in materia tributaria tranne se non è espressamente disposta dal legislatore anche tramite l'interpretazione autentica. Nel caso in esame, non ricorrono i presupposti dell'irretroattività. Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto. L'accoglimento parziale comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sz.
4 -giudice monocratico- cosi provvede: annulla parzialmente la cartella di pagamento n. 0302024009229467000 relativamente alla pretesa dell'annualità 2021. Rigetta nel resto. Spese compensate. Cosi deciso in AT nella camera di consiglio del 23.02.2026 Il giudice monocratico