Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02835/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2835 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone, Alberto Cerutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
al Decreto -OMISSIS- n. cron. -OMISSIS- del Tribunale Civile di -OMISSIS-, con cui è stato liquidato il compenso al difensore, avv. -OMISSIS-, per l’attività svolta nella causa civile R.G. n. -OMISSIS- innanzi al medesimo Tribunale
e per la condanna
del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’avv. -OMISSIS- dell’importo di € 11.570,15 oltre C.P.A. I.V.A. ed interessi dal dovuto al saldo con nomina di un commissario ad acta ed applicazione di astreintes .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa PA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha adito l’intestato TAR deducendo che il Tribunale civile di -OMISSIS- ha liquidato in suo favore delle competenze per prestazioni professionali rese in regime di patrocinio a spese dello Stato; il decreto di liquidazione è stato emesso in data 13.4.2017 e non è stato opposto; in data 11.2.2025 e stato corredato di attestazione di cancelleria di passaggio in giudicato ( rectius definitività per mancata opposizione).
Nelle more la ricorrente aveva provveduto ad emettere, su richiesta, fattura, e chiedere il pagamento ricevendo in risposta un diniego motivato in ragione del fatto che, in data 8.2.2019, il giudice, riscontrato che i redditi dell’interessato superavano i limiti prescritti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha disposto la revoca dell’ammissione al beneficio.
In data 1.4.2025 parte ricorrente ha provveduto a notificare il decreto di liquidazione corredato di formula esecutiva ai fini dell’ottemperanza.
Stante il persistente mancato riscontro, in data 31.10.2025, parte ricorrente ha notificato il presente ricorso per l’ottemperanza.
L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.
Deve premettersi che il provvedimento in relazione al quale è stato promosso il presente giudizio supporta, a parere del Collegio, l’attivazione di un giudizio di ottemperanza.
L’art. 112 lett. c) ammette il giudizio in ottemperanza per gli “altri provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.
La giurisprudenza ordinaria, in relazione ai decreti con i quali viene liquidato il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha sancito che l’eventuale revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pur avendo efficacia retroattiva, non incide sull’efficacia del decreto di pagamento già emesso, in quanto il decreto di liquidazione:
“ benché indubbiamente collegato a quello di ammissione al patrocinio, è regolato da una disciplina sua propria, anche per quanto attiene al regime delle impugnazioni (cfr. il combinato disposto degli articoli 84 e 170, d.P.R. n. 115/2002, riferito all'opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore). Esso ha, inoltre, pacificamente natura giurisdizionale, ciò che implica - per il giudice che dispone la liquidazione - la consumazione del potere di provvedere in merito; ed esclude la possibilità, per il medesimo magistrato, di revocarlo in funzione di autotutela, istituto prettamente amministrativistico: in via di principio - con riguardo ai provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, ma con principi pienamente calzanti anche nel caso che ne occupa - ci si deve richiamare al chiaro indirizzo del Giudice delle Leggi (C. Cost. Sentenza n. 192 dell/8/07/2015) in base al quale siffatta categoria di provvedimenti «presenta carattere giurisdizionale (il che, del resto, condiziona la possibilità stessa di sollevare, in tale sede, questioni di legittimità costituzionale: sentenza n. 88 del 1970). Per tale ragione, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi invece procedere
all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di una preclusione processuale (salva, naturalmente, la eventualità che sia la stessa legge a prevedere la possibilità di revoca). In altri termini, i provvedimenti di liquidazione non restano nella disponibilità del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili solo in sede di
(eventuale) impugnazione». ” (Cass. pen. sez. IV n. 10159/21; Cass. pen. sez. IV n. 9628/2025; idem Cass. civ. Sez. VI n. 1196/2017).
La giurisprudenza di legittimità è quindi univoca nel considerare i decreti di liquidazione provvedimenti aventi natura giurisdizionale suscettibili di diventare definitivi per consumazione dei mezzi tipici di impugnazione.
Quanto al termine per proporre impugnazione, e quindi al presupposto che rendendo definitivo il provvedimento consente accesso al giudizio di ottemperanza, si deve anche in questo caso prendere atto delle conclusioni raggiunte dal giudice civile di legittimità con riferimento alla normativa ratione temporis vigente (il decreto oggetto di ottemperanza è del 2017) e per la quale era sorto un contrasto giurisprudenziale.
Si legge infatti in Cass. civ. sez. II n. 20054/2022:
“l’incertezza interpretativa (nata) dalla considerazione di alcuni commentatori che l’art. 34 d.lgs. 150 del 2011, nel modificare l’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, aveva abolito la previsione secondo cui l’opposizione doveva proporsi entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento, senza prevedere espressamente un altro termine, mancanza che aveva portato a formulare ipotesi diverse, tra cui quella secondo cui l’opposizione fosse divenuta proponibile sine die, entro il termine di prescrizione del credito, ed altra favorevole invece ad applicare il termine generale di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ. L’incertezza è stata poi risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 12. 5. 2016, che, disattendendo l’interpretazione - sostenuta dalla ordinanza di rimessione di questa Corte n. 6652 dell’1. 4. 2015 - secondo cui la nuova disposizione non fissava alcun termine per la proposizione dell’opposizione, ha affermato che tale termine era invece indicato in forza del richiamo fatto dall’art. 170 all’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, che dichiara applicabili al procedimento le norme del rito sommario di cognizione, cioè specificatamente dall’art. 702 quater cod. proc. civ., ritenuto applicabile, per esigenze di omogeneità del rito, sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702 ter cod. proc. civ . (r ectius 702 quater c.p.c.) ”.
La menzionata pronuncia della Corte Costituzionale n. 106/2016 ha sancito, se non ribadito, la natura sostanzialmente giurisdizionale del decreto di liquidazione in questione, con attitudine alla definitività.
Ne consegue che il decreto appare ascrivibile alla categoria dei provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
La ricorrente ha inoltre provveduto alla notificazione del titolo in forma esecutiva e l’amministrazione è rimasta silente; sono decorsi i termini di cui all’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione al provvedimento in epigrafe, mediante il pagamento in favore della ricorrente, nel termine di giorni trenta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza, della somma di € 10.061,00 oltre rimborso spese fortettarie 15%, CPA ed IVA, nonché interessi dalla liquidazione (13.4.2017) al saldo.
Si ritiene altresì di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
La parte ha chiesto altresì disporsi una penalità di mora; sul punto si condivide la giurisprudenza che afferma che: “ nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la richiesta di liquidazione di una somma a titolo di penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere respinta, ove la corresponsione di interessi legali risulti ampiamente satisfattiva e sufficiente a ricoprire l'eventuale ritardo ulteriormente maturato ” (Tar Napoli, sez, IV, n. 7169/2025).
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’intervenuto riconoscimento degli interessi corrispettivi a decorrere dalla liquidazione del credito e sino all’effettivo pagamento compensi, appunto, l’ulteriore possibile ritardo.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
a) ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza con il versamento, in favore della ricorrente, della somma di € 10.061,00 oltre rimborso spese fortettarie 15%, CPA ed IVA, nonché interessi dalla liquidazione (13.4.2017) al saldo;
b) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte della predetta amministrazione, Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di -OMISSIS-, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’Ufficio, il quale provvederà, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza;
d) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
PA LA, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA LA | SA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.