TAR Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 173
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Natura giurisdizionale del decreto di liquidazione

    Il Tribunale riconosce la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione, citando la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, e afferma che la revoca del patrocinio a spese dello Stato non incide sull'efficacia del decreto di pagamento già emesso. Il decreto è considerato suscettibile di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.

  • Accolto
    Mancato pagamento del compenso nonostante il titolo esecutivo

    Il Tribunale constata che l'amministrazione è rimasta silente dopo la notifica del titolo esecutivo e che sono decorsi i termini di legge, ordinando quindi all'amministrazione di dare esecuzione al provvedimento.

  • Accolto
    Pagamento dell'importo liquidato e accessori

    Il Tribunale ordina all'amministrazione di pagare la somma di € 10.061,00 oltre rimborso spese forfettarie 15%, CPA ed IVA, nonché interessi dalla liquidazione al saldo. Viene nominato un Commissario ad acta in caso di inottemperanza e viene respinta la richiesta di penalità di mora, ritenendo che gli interessi legali siano satisfattivi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 173
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 173
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo