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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 4976/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di GG LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott.ssa Monica Kumbasar
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP Monica Kumbasar, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4976/2023 promossa da:
(C.F. e P.IV , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IV_1
Unico della Società e Legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Tarasconi come da procura allegata all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Regina Elena n. 13/2
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2 tempore, con sede in Roma, Via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Di Mauro e Gontrano Giuseppe di Malcangi come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, Via Marconi n. 71
CONVENUTO
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti: accertare e dichiarare che non ha alcun titolo, neppure quello di servitù Controparte_2
d'elettrodotto, validamente opponibile a per occupare con la cabina elettrica descritta in atti, il Parte_1 vano ubicato nell'immobile decritto in atti, in proprietà di Parte_1 per effetto dell'accertamento e della dichiarazione di cui alla lettera a)
2 che precede dichiarare tenuta e condannare con sede in Via Ombrone 2 – Controparte_2
00198 Roma, C.F. – P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro tempore a liberare P.IV_3 il vano ubicato nell'immobile decritto in atti, in proprietà di dalla cabina elettrica descritta in Parte_1 atti. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto che ha Parte_1 titolo e ragione d'ottenere risarcimento del danno per l'occupazione abusiva decritta nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare con sede in Via Controparte_2
Ombrone 2 – 00198 Roma, C.F. – P.IV in persona del suo legale P.IV_2 P.IV_3 rappresentante pro tempore a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno la perdita del Parte_1 canone di locazione a far data dal gennaio 2023, nella somma che sarà accertata per dovuta e ritenuta di giustizia in corso di causa, ed eventualmente determinata dal Giudice in via equitativa.
Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale GG LI adito, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso:
a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversa per difetto di giurisdizione;
b) nel merito, in via principale:
b/1) accogliere domanda riconvenzionale volta ad accertare l'avvenuta costituzione di servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia sui beni di cui è causa a favore di;
Controparte_1
b/2) alternativamente accogliere domanda riconvenzionale volta alla costituzione giudiziale di servitù coattiva a favore di Controparte_1
b/3) rigettarsi in quanto infondata l'azione avversa. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad accessori del giudizio.”
PREMESSE DI FATTO
1. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli articoli
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n. 69/2009 e, pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] esponendo: Controparte_2
3 - di avere acquistato in data 29.09.2020 (doc. 1 di parte attrice) dalla provincia di Reggio Emilia
l'immobile denominato “Palazzo Palazzi Trivelli”, sottoposto a vincolo della soprintendenza dei beni culturali, sito in Reggio Emilia, Piazza San Giovanni n.4;
- sulla proprietà insiste una cabina elettrica, situata all'interno di un locale posto al piano seminterrato, realizzata in virtù di concessione a costruire del 28 luglio 1971, rilasciata dalla
Provincia di Reggio Emilia. Tale concessione aveva una durata di 30 anni ed è attualmente scaduta.
- che divenuta proprietaria dell'immobile, aveva richiesto la rimozione e lo spostamento della cabina elettrica all'infuori della proprietà, ma la società convenuta non aveva provveduto alla rimozione della cabina in oggetto e la relativa liberazione dell'immobile benché sollecitata.
Ha pertanto chiesto accertarsi che la convenuta non è titolare di alcun titolo giuridico sulla suddetta proprietà e di condannarla alla rimozione della cabina elettrica che occupa il vano sito al piano seminterrato dell'immobile, con conseguente ripristino della situazione preesistente, oltre al risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo, da liquidarsi in via equitativa in misura pari al prezzo di mercato per la locazione di un immobile analogo, a decorrere da gennaio 2023.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione Controparte_1 avversa per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, atteso il dedotto esercizio di servizio pubblico di erogazione di energia elettrica da parte della cabina di trasformazione in oggetto.
Nel merito, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande di controparte, deducendo che l'opera in contestazione rivestirebbe carattere di pubblica utilità e che il suo eventuale spostamento, dopo circa quarant'anni di permanenza nell'attuale collocazione, si prospetterebbe allo stato impraticabile, se non a costo di arrecare gravi irreparabili pregiudizi al servizio elettrico per l'intera area del centro storico della città.
Ha quindi chiesto in via riconvenzionale accertarsi l'intervenuto acquisto della servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. ovvero alternativamente, in via gradata, la costituzione giudiziale di servitù coattiva a proprio favore.
3. Depositate le memorie 171-ter, la causa è stata istruita in via documentale e con l'assunzione di prove testimoniali ed è stata rinviata all'udienza del 25.09.25 per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Va dato atto che è stato esperito, sebbene con esito negativo, il procedimento di mediazione, sicché la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lgs. 28/10 deve ritenersi soddisfatta.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione afferente al presunto difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da parte convenuta.
Come la stessa parte attrice ha avuto modo di rilevare nelle proprie difese, le S.U. della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 24147/2017, hanno avuto modo di affermare che ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 la materia dei servizi pubblici, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concerne esclusivamente le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti. In base a tale premessa l'ordinanza n. 23835/04 ha escluso, in particolare, che vi rientrino le prestazioni effettuate a favore del gestore medesimo per consentirgli l'organizzazione del servizio, e di riflesso ha dichiarato che appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia diretta ad ottenere, in carenza di un titolo di diritto privato giustificativo della detenzione, il rilascio di un immobile – in quel caso una cabina di trasformazione – utilizzato dal gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica per la organizzazione del servizio stesso e, in particolare, per la distribuzione dell'energia elettrica ad altri utenti, diversi dal proprietario concedente.
La controversia promossa da parte attrice e le domande da questi formulate hanno natura prettamente civilistica, avendo ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità di un mero comportamento materiale della pubblica amministrazione, ovvero dell'asserita indebita occupazione del terreno di proprietà attorea, comportamenti attuati da iure Controparte_1 privatorum.
La domanda, nella fattispecie, non è fondata sull'esercizio di una pubblica autorità che, altrimenti, legittimerebbe la devoluzione della controversia alla cognizione del giudice amministrativo.
Sul punto si osserva che per costante orientamento della Suprema Corte le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve
5 essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U., Ord. n.
29087/2019; Cass. S.U. sent. n. 32364/2018; Cass. S.U. sent. n. 10285/2012)
In conclusione, l'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta.
Venendo, dunque, al merito della vicenda, va rilevato che:
- risulta documentalmente provato che parte attrice, è proprietaria a Reggio Emilia, Piazza San
Giovanni n.4 di un immobile censito al foglio 133, part. 367 come da rogito notarile del 29 settembre 2020 (doc. 1 parte attrice);
- che l'ente provinciale precedentemente proprietario dell'immobile, con atto pubblico sottoscritto in data 03.11.1981, con deliberazione n. 6927.2434 del Consiglio Provinciale in data
21.9.1971 e come da nota protocollata in data 2 novembre 1971 (doc. 4 parte convenuta), aveva concesso in uso per l'installazione di cabina elettrica all'Enel, un locale posto nello scantinato dell'immobile di proprietà della della durata di anni 30 e dunque Parte_2 sino al 02.11.2001;
- che in data 14/03/1997, con nota provinciale n. Prot. 95/6174/13223, è intervenuta l'autorizzazione in sanatoria delle linee e degli impianti elettrici aerei e interrati del territorio di
Mancasale del Comune di Reggio Emilia (pag. 6 doc. 1 parte convenuta) incluso il mantenimento della cabina elettrica concessa dalla Provincia di Reggio Emilia.
In tale quadro documentale, il chiaro tenore delle clausole del contratto fa comprendere come il precedente proprietario dell'immobile assentì alla costituzione di una concessione di elettrodotto in favore dell'Enel, cui poi è subentrata la società convenuta, pattuendo a pagina 4 del rogito di acquisto che “l'immobile sopra descritto viene venduto nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui si trova […]”.
La disciplina della servitù di elettrodotto è dettata innanzitutto dall'articolo 1056 c.c. in forza del quale “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”. La disciplina specifica si rinviene negli articoli 119-129 del
Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio
Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In particolare, si veda l'articolo 119, del seguente tenore:
“Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”.
Va richiamato anche l'art. 121 che, per quanto qui di interesse, prevede quanto segue: “La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a. … far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di
6 manovra necessarie all'esercizio delle condutture … da tale servitù sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini … ; d. fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari. …”.
Nel caso di specie, risulta una delibera del 1971 avente ad oggetto la costituzione di concessione, unitamente ad un collegata nota, avente ad oggetto il manufatto su cui l'Enel è stata autorizzata ad installare una cabina elettrica nonché l'autorizzazione in sanatoria della cabina elettrica avvenuta con successivo provvedimento della Provincia di Reggio Emilia del marzo 1997 (Nota provincia Reggio Emilia Prot. 95/6174/13223 del 14.03.1997), in conformità alla legge Regionale 22.02.1993 n.10, autorizzazione nella quale è subentrata pacificamente l'odierna convenuta. Avendo le parti (il precedente proprietario dell'immobile attoreo e l'Enel) pattuito sin dal 1981 la concessione di elettrodotto, cui si è aggiunta l'autorizzazione in sanatoria del 1997, non vi è altra necessità probatoria, sussistendo i presupposti per costituire una servitù con sentenza alla stregua degli artt. 119 e ss. TU n
1755/1933 e 1032 c.c..
Conclusivamente, va dichiarata la costituzione di servitù di elettrodotto a favore della società convenuta e a carico dell'immobile – nel vano posto nello scantinato di circa 20 mq, sito in
Reggio Emilia, Piazza San Giovannino n. 4, distinto in Catasto al N.C.T. foglio 133, particella
367 nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto medesimo (comprensivo, dunque, delle linee elettriche attualmente esistenti), ferma restando la sussistenza della proprietà superficiaria dell'attrice.
Va ordinata al Conservatore dei RR II di Reggio Emilia la trascrizione della presente sentenza.
Pertanto, costituita la servitù di elettrodotto sull'immobile dell'attrice, deve essere rigettata la domanda principale della stessa diretta ad ottenere la rimozione delle opere. L'accoglimento di tale domanda, difatti, mirando ad eliminare completamente la cabina elettrica, eliderebbe del tutto la servitù acquisita dalla società convenuta.
Quando si costituisce una servitù, come nella fattispecie in esame, l'art. 1056 c.c. e l'art. 44 del
DPR 327/01 riconoscono il diritto a un'indennità per il proprietario di un immobile che, pur non essendo espropriato, subisce una servitù o una permanente diminuzione di valore a causa della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Si tratta di una somma di denaro che ha la funzione di risarcire il proprietario dell'immobile, gravato dalla servitù, e commisurata al pregiudizio effettivo (ad esempio considerando fattori come rumore, luminosità) e dalla
7 perdita di valore del fondo. Ai fini del calcolo dell'importo dell'indennità, si tiene conto quindi dei seguenti fattori:
-il danno effettivo causato dal manufatto;
-il deprezzamento che il fondo servente subisce a causa del manufatto.
Tuttavia, da quanto emerso dai fatti di causa la proprietà della società viene Parte_1 alimentata dall'anzidetta cabina, unitamente ad altre numerose utenze. Può pertanto affermarsi che la presenza del manufatto de quo determina un vantaggio anche per l'immobile della società attrice, circostanza idonea ad escludere, a parere di questo giudice, la corresponsione di un'indennità a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice.
Ne consegue, invero, anche il rigetto delle domande risarcitorie, le quali, oltre ad essere prive di qualsivoglia allegazione in merito alle conseguenze dannose patite e alla quantificazione del danno, neppure a mezzo della prova testimoniale resa all'udienza del 28.11.2024, non appaiono fondate stante la costituita servitù a favore della convenuta.
Il rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta giustifica la compensazione della metà delle spese di lite. La rimanente metà è posta a carico dell'attrice, comunque soccombente, ed a favore della convenuta, liquidata come da dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014, tenendo a mente un valore medio per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, e un valore minimo per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
RIGETTA le domande dell'attrice;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale principale della convenuta nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto,
ACCERTA e DICHIARA l'esistenza di servitù di elettrodotto a favore della società convenuta e a carico dell'immobile – manufatto presente nel vano seminterrato di ca 20 mq, sito in Reggio
Emilia, Piazza San Giovanni n. 4, identificato al Catasto N.C.T. del Comune di Reggio Emilia,
Foglio 133, Particella n. 367 di proprietà dell'attore;
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
8 ND l'attrice al pagamento in favore della convenuta della metà delle spese di lite che si quantificano (già in misura di 1/2) in € 3.356,50 oltre IV se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
COMPENSA tra le parti la restante metà delle spese di lite;
La sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. addetto all'Ufficio Controparte_3 per il Processo.
Così deciso a Reggio Emilia il 17/12/2025
IL GOP
Dott.ssa Monica Kumbasar
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TRIBUNALE ORDINARIO di GG LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il GOP
Dott.ssa Monica Kumbasar
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG LI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del GOP Monica Kumbasar, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4976/2023 promossa da:
(C.F. e P.IV , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IV_1
Unico della Società e Legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Tarasconi come da procura allegata all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Regina Elena n. 13/2
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IV_2 tempore, con sede in Roma, Via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Di Mauro e Gontrano Giuseppe di Malcangi come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, Via Marconi n. 71
CONVENUTO
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti: accertare e dichiarare che non ha alcun titolo, neppure quello di servitù Controparte_2
d'elettrodotto, validamente opponibile a per occupare con la cabina elettrica descritta in atti, il Parte_1 vano ubicato nell'immobile decritto in atti, in proprietà di Parte_1 per effetto dell'accertamento e della dichiarazione di cui alla lettera a)
2 che precede dichiarare tenuta e condannare con sede in Via Ombrone 2 – Controparte_2
00198 Roma, C.F. – P.IV , in persona del suo legale rappresentante pro tempore a liberare P.IV_3 il vano ubicato nell'immobile decritto in atti, in proprietà di dalla cabina elettrica descritta in Parte_1 atti. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto che ha Parte_1 titolo e ragione d'ottenere risarcimento del danno per l'occupazione abusiva decritta nella parte narrativa del presente atto e, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare con sede in Via Controparte_2
Ombrone 2 – 00198 Roma, C.F. – P.IV in persona del suo legale P.IV_2 P.IV_3 rappresentante pro tempore a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno la perdita del Parte_1 canone di locazione a far data dal gennaio 2023, nella somma che sarà accertata per dovuta e ritenuta di giustizia in corso di causa, ed eventualmente determinata dal Giudice in via equitativa.
Con vittoria delle spese di lite.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale GG LI adito, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso:
a) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversa per difetto di giurisdizione;
b) nel merito, in via principale:
b/1) accogliere domanda riconvenzionale volta ad accertare l'avvenuta costituzione di servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia sui beni di cui è causa a favore di;
Controparte_1
b/2) alternativamente accogliere domanda riconvenzionale volta alla costituzione giudiziale di servitù coattiva a favore di Controparte_1
b/3) rigettarsi in quanto infondata l'azione avversa. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad accessori del giudizio.”
PREMESSE DI FATTO
1. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli articoli
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n. 69/2009 e, pertanto la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] esponendo: Controparte_2
3 - di avere acquistato in data 29.09.2020 (doc. 1 di parte attrice) dalla provincia di Reggio Emilia
l'immobile denominato “Palazzo Palazzi Trivelli”, sottoposto a vincolo della soprintendenza dei beni culturali, sito in Reggio Emilia, Piazza San Giovanni n.4;
- sulla proprietà insiste una cabina elettrica, situata all'interno di un locale posto al piano seminterrato, realizzata in virtù di concessione a costruire del 28 luglio 1971, rilasciata dalla
Provincia di Reggio Emilia. Tale concessione aveva una durata di 30 anni ed è attualmente scaduta.
- che divenuta proprietaria dell'immobile, aveva richiesto la rimozione e lo spostamento della cabina elettrica all'infuori della proprietà, ma la società convenuta non aveva provveduto alla rimozione della cabina in oggetto e la relativa liberazione dell'immobile benché sollecitata.
Ha pertanto chiesto accertarsi che la convenuta non è titolare di alcun titolo giuridico sulla suddetta proprietà e di condannarla alla rimozione della cabina elettrica che occupa il vano sito al piano seminterrato dell'immobile, con conseguente ripristino della situazione preesistente, oltre al risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo, da liquidarsi in via equitativa in misura pari al prezzo di mercato per la locazione di un immobile analogo, a decorrere da gennaio 2023.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione Controparte_1 avversa per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, atteso il dedotto esercizio di servizio pubblico di erogazione di energia elettrica da parte della cabina di trasformazione in oggetto.
Nel merito, parte convenuta ha chiesto il rigetto delle domande di controparte, deducendo che l'opera in contestazione rivestirebbe carattere di pubblica utilità e che il suo eventuale spostamento, dopo circa quarant'anni di permanenza nell'attuale collocazione, si prospetterebbe allo stato impraticabile, se non a costo di arrecare gravi irreparabili pregiudizi al servizio elettrico per l'intera area del centro storico della città.
Ha quindi chiesto in via riconvenzionale accertarsi l'intervenuto acquisto della servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c. ovvero alternativamente, in via gradata, la costituzione giudiziale di servitù coattiva a proprio favore.
3. Depositate le memorie 171-ter, la causa è stata istruita in via documentale e con l'assunzione di prove testimoniali ed è stata rinviata all'udienza del 25.09.25 per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Va dato atto che è stato esperito, sebbene con esito negativo, il procedimento di mediazione, sicché la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.lgs. 28/10 deve ritenersi soddisfatta.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, rigettarsi l'eccezione afferente al presunto difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da parte convenuta.
Come la stessa parte attrice ha avuto modo di rilevare nelle proprie difese, le S.U. della Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 24147/2017, hanno avuto modo di affermare che ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 la materia dei servizi pubblici, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concerne esclusivamente le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti. In base a tale premessa l'ordinanza n. 23835/04 ha escluso, in particolare, che vi rientrino le prestazioni effettuate a favore del gestore medesimo per consentirgli l'organizzazione del servizio, e di riflesso ha dichiarato che appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia diretta ad ottenere, in carenza di un titolo di diritto privato giustificativo della detenzione, il rilascio di un immobile – in quel caso una cabina di trasformazione – utilizzato dal gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica per la organizzazione del servizio stesso e, in particolare, per la distribuzione dell'energia elettrica ad altri utenti, diversi dal proprietario concedente.
La controversia promossa da parte attrice e le domande da questi formulate hanno natura prettamente civilistica, avendo ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità di un mero comportamento materiale della pubblica amministrazione, ovvero dell'asserita indebita occupazione del terreno di proprietà attorea, comportamenti attuati da iure Controparte_1 privatorum.
La domanda, nella fattispecie, non è fondata sull'esercizio di una pubblica autorità che, altrimenti, legittimerebbe la devoluzione della controversia alla cognizione del giudice amministrativo.
Sul punto si osserva che per costante orientamento della Suprema Corte le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve
5 essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U., Ord. n.
29087/2019; Cass. S.U. sent. n. 32364/2018; Cass. S.U. sent. n. 10285/2012)
In conclusione, l'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta.
Venendo, dunque, al merito della vicenda, va rilevato che:
- risulta documentalmente provato che parte attrice, è proprietaria a Reggio Emilia, Piazza San
Giovanni n.4 di un immobile censito al foglio 133, part. 367 come da rogito notarile del 29 settembre 2020 (doc. 1 parte attrice);
- che l'ente provinciale precedentemente proprietario dell'immobile, con atto pubblico sottoscritto in data 03.11.1981, con deliberazione n. 6927.2434 del Consiglio Provinciale in data
21.9.1971 e come da nota protocollata in data 2 novembre 1971 (doc. 4 parte convenuta), aveva concesso in uso per l'installazione di cabina elettrica all'Enel, un locale posto nello scantinato dell'immobile di proprietà della della durata di anni 30 e dunque Parte_2 sino al 02.11.2001;
- che in data 14/03/1997, con nota provinciale n. Prot. 95/6174/13223, è intervenuta l'autorizzazione in sanatoria delle linee e degli impianti elettrici aerei e interrati del territorio di
Mancasale del Comune di Reggio Emilia (pag. 6 doc. 1 parte convenuta) incluso il mantenimento della cabina elettrica concessa dalla Provincia di Reggio Emilia.
In tale quadro documentale, il chiaro tenore delle clausole del contratto fa comprendere come il precedente proprietario dell'immobile assentì alla costituzione di una concessione di elettrodotto in favore dell'Enel, cui poi è subentrata la società convenuta, pattuendo a pagina 4 del rogito di acquisto che “l'immobile sopra descritto viene venduto nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui si trova […]”.
La disciplina della servitù di elettrodotto è dettata innanzitutto dall'articolo 1056 c.c. in forza del quale “Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia”. La disciplina specifica si rinviene negli articoli 119-129 del
Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio
Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In particolare, si veda l'articolo 119, del seguente tenore:
“Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”.
Va richiamato anche l'art. 121 che, per quanto qui di interesse, prevede quanto segue: “La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di: a. … far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di
6 manovra necessarie all'esercizio delle condutture … da tale servitù sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini … ; d. fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari. …”.
Nel caso di specie, risulta una delibera del 1971 avente ad oggetto la costituzione di concessione, unitamente ad un collegata nota, avente ad oggetto il manufatto su cui l'Enel è stata autorizzata ad installare una cabina elettrica nonché l'autorizzazione in sanatoria della cabina elettrica avvenuta con successivo provvedimento della Provincia di Reggio Emilia del marzo 1997 (Nota provincia Reggio Emilia Prot. 95/6174/13223 del 14.03.1997), in conformità alla legge Regionale 22.02.1993 n.10, autorizzazione nella quale è subentrata pacificamente l'odierna convenuta. Avendo le parti (il precedente proprietario dell'immobile attoreo e l'Enel) pattuito sin dal 1981 la concessione di elettrodotto, cui si è aggiunta l'autorizzazione in sanatoria del 1997, non vi è altra necessità probatoria, sussistendo i presupposti per costituire una servitù con sentenza alla stregua degli artt. 119 e ss. TU n
1755/1933 e 1032 c.c..
Conclusivamente, va dichiarata la costituzione di servitù di elettrodotto a favore della società convenuta e a carico dell'immobile – nel vano posto nello scantinato di circa 20 mq, sito in
Reggio Emilia, Piazza San Giovannino n. 4, distinto in Catasto al N.C.T. foglio 133, particella
367 nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto medesimo (comprensivo, dunque, delle linee elettriche attualmente esistenti), ferma restando la sussistenza della proprietà superficiaria dell'attrice.
Va ordinata al Conservatore dei RR II di Reggio Emilia la trascrizione della presente sentenza.
Pertanto, costituita la servitù di elettrodotto sull'immobile dell'attrice, deve essere rigettata la domanda principale della stessa diretta ad ottenere la rimozione delle opere. L'accoglimento di tale domanda, difatti, mirando ad eliminare completamente la cabina elettrica, eliderebbe del tutto la servitù acquisita dalla società convenuta.
Quando si costituisce una servitù, come nella fattispecie in esame, l'art. 1056 c.c. e l'art. 44 del
DPR 327/01 riconoscono il diritto a un'indennità per il proprietario di un immobile che, pur non essendo espropriato, subisce una servitù o una permanente diminuzione di valore a causa della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Si tratta di una somma di denaro che ha la funzione di risarcire il proprietario dell'immobile, gravato dalla servitù, e commisurata al pregiudizio effettivo (ad esempio considerando fattori come rumore, luminosità) e dalla
7 perdita di valore del fondo. Ai fini del calcolo dell'importo dell'indennità, si tiene conto quindi dei seguenti fattori:
-il danno effettivo causato dal manufatto;
-il deprezzamento che il fondo servente subisce a causa del manufatto.
Tuttavia, da quanto emerso dai fatti di causa la proprietà della società viene Parte_1 alimentata dall'anzidetta cabina, unitamente ad altre numerose utenze. Può pertanto affermarsi che la presenza del manufatto de quo determina un vantaggio anche per l'immobile della società attrice, circostanza idonea ad escludere, a parere di questo giudice, la corresponsione di un'indennità a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice.
Ne consegue, invero, anche il rigetto delle domande risarcitorie, le quali, oltre ad essere prive di qualsivoglia allegazione in merito alle conseguenze dannose patite e alla quantificazione del danno, neppure a mezzo della prova testimoniale resa all'udienza del 28.11.2024, non appaiono fondate stante la costituita servitù a favore della convenuta.
Il rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta giustifica la compensazione della metà delle spese di lite. La rimanente metà è posta a carico dell'attrice, comunque soccombente, ed a favore della convenuta, liquidata come da dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014, tenendo a mente un valore medio per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, e un valore minimo per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
RIGETTA le domande dell'attrice;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale principale della convenuta nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto,
ACCERTA e DICHIARA l'esistenza di servitù di elettrodotto a favore della società convenuta e a carico dell'immobile – manufatto presente nel vano seminterrato di ca 20 mq, sito in Reggio
Emilia, Piazza San Giovanni n. 4, identificato al Catasto N.C.T. del Comune di Reggio Emilia,
Foglio 133, Particella n. 367 di proprietà dell'attore;
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
8 ND l'attrice al pagamento in favore della convenuta della metà delle spese di lite che si quantificano (già in misura di 1/2) in € 3.356,50 oltre IV se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
COMPENSA tra le parti la restante metà delle spese di lite;
La sentenza è stata redatta in collaborazione con il dott. addetto all'Ufficio Controparte_3 per il Processo.
Così deciso a Reggio Emilia il 17/12/2025
IL GOP
Dott.ssa Monica Kumbasar
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