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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4848 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30390/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30390/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOZZATO MAURIZIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. CELLAROSI MAURO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANDREA, 23 20121 MILANO presso il difensore avv. BOZZATO MAURIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI SEYSSEL D'AIX DI SOMMARIVA P.IVA_2
dell'avv. RAPINI MARCO MARIO ( ) Controparte_3 C.F._2
VIA SAN MAURILIO, 13 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO, 13 20123 MILANO presso il difensore avv. DI SEYSSEL D'AIX DI SOMMARIVA BALDASSINI TOMASO A.
CONVENUTO/I
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' Controparte_2 per grave inadempimento nell'espletamento dell'incarico
[...] investigativo commissionato da in relazione ai fatti dedotti in narrativa e, CP_1 conseguentemente, condannare la stessa Controparte_2
e C.: a) al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] subìto da per le motivazioni espresse in narrativa nella misura di € 50.000,00, o, CP_1 comunque, in quella diversa che sarà disposta dal Giudice;
b) al risarcimento del danno patrimoniale subìto per le motivazioni espresse in narrativa nella misura di: - € CP_1 pagina 1 di 12 13.000,00 per corrispettivo delle fatture 278/2018 e 299/2018 emesse dall' a Controparte_2 fronte dell'incarico investigativo di cui trattasi;
- € 11.752,04 per corrispettivo fattura n. 2019FC2575/2019 emessa dallo Studio Legale Chiomenti di Milano ed € 7.280,00 per corrispettivo fattura n. 64/2021 emessa dall'avv. Mauro Cellarosi, relativamente alla difesa di nei procedimenti R.G. n. 496 e 657/2019 davanti al Giudice del Lavoro di Ravenna (1° a CP_1
2° fase ); - € 14.793,02 per indennità risarcitoria al lordo delle ritenute fiscali CP_4 corrisposta a nelle buste paga settembre 2019 e dicembre 2019; - € 24.503,74 Controparte_5 per corrispettivo spese legali liquidate a nei procedimenti R.G. n. 496 e Controparte_5
657/2019 davanti al Giudice del Lavoro di Ravenna (1° a 2° fase ); - € 900,00 per CP_4 corrispettivo della fattura 26/001 del 09.12.2020 emessa da Parte_1
, e così complessivamente € 122.228,80, o quella diversa somma che dovesse risultare
[...] dovuta all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese di lite”.
Parte convenuta: Voglia l'ill.mo Tribunale adito In via principale di merito: - rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- condannare CP_1 ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'
[...] Controparte_2 nella misura che verrà ritenuta di giustizia
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota
6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
pagina 2 di 12 Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale l' CP_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, “ Controparte_2 CP_2
), chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'
[...] Controparte_2
per grave inadempimento nell'espletamento dell'incarico investigativo commissionato da e, conseguentemente, di condannare la stessa al risarcimento del CP_1 Controparte_2
danno non patrimoniale subito da nella misura di euro 50.000,00 o, comunque, in CP_1
quella diversa misura che fosse disposta dal Giudice, nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito da nella misura di euro 13.000,00 per corrispettivo delle fatture CP_1
278/2018 e 299/2018 emesse dall' a fronte dell'incarico investigativo di cui Controparte_2
trattasi; euro 11.752,04 per corrispettivo fattura n. 2019FC2575/2019 emessa dallo Studio
Legale Chiomenti di Milano ed euro 7.280,00 per corrispettivo fattura n. 64/2021 emessa dall'avv. Mauro Cellarosi, relativamente alla difesa di nei procedimenti R.G. n. CP_1
496/2019 e 657/2019 davanti al Giudice del Lavoro di Ravenna (1° a 2° fase ); CP_4
euro 14.793,02 per indennità risarcitoria al lordo delle ritenute fiscali corrisposta a
[...]
nelle buste paga settembre 2019 e dicembre 2019; euro 24.503,74 per corrispettivo CP_5
spese legali liquidate a nei procedimenti R.G. n. 496/2019 e 657/2019 davanti Controparte_5
al Giudice del Lavoro di Ravenna (1° a 2° fase ); euro 900,00 per corrispettivo CP_4
della fattura 26/001 del 9.12.2020 emessa da , e così Parte_2
complessivamente euro 122.228,80, o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria; con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- nel settembre 2018 conferiva all' l'incarico di verificare la CP_1 Controparte_2
corretta fruizione da parte della propria dipendente residente in Controparte_5
Villanova di Ravenna, via Villanova, n. 94F, dei permessi ottenuti ai sensi della L.
104/1992 per l'accudimento del di lei padre, sig. residente in [...]Controparte_6
di Ravenna, via Villanova, n. 92R, al fine di accertare la sussistenza di eventuali abusi nella fruizione dei suddetti permessi e di acquisire eventuale idonea prova da porre a base di eventuali provvedimenti disciplinari a carico della lavoratrice;
pagina 3 di 12 - con scambio di e-mail del 12.09.2018 l' esponeva le principali modalità Controparte_2
con cui avrebbe condotto l'investigazione, il preventivo dei costi e riferiva di aver già effettuato un'ispezione dei luoghi, la confermava l'incarico conferito;
CP_1
- le risultanze degli accertamenti svolti dall' venivano da questa riportate Controparte_2
in tre successive relazioni (dell'1.10.2018, del 5.11.2018 e del 16.11.2018), sulla base delle quali dapprima contestava alla lavoratrice l'addebito per reiterata CP_1
violazione della L. 104/1992 e successivamente le irrogava il licenziamento disciplinare per giusta causa in data 22.12.2018;
- a seguito di impugnazione del licenziamento da parte di il Giudice del Controparte_5
Lavoro di Ravenna emetteva ordinanza di reintegrazione in servizio della dipendente e condanna di al pagamento delle spese di lite, avanzando gravi e plurime CP_1 censure sulle modalità di effettuazione dell'investigazione;
- nella successiva fase processuale, avviata a seguito di impugnazione di CP_1
produceva la relazione di DIAG Investigazioni s.r.l., corredata da Controparte_5
fotografie e filmati contrastanti con la ricostruzione offerta dalla che si Controparte_2
rivelava inattendibile e non veritiera, tanto da far rinunciare alla seconda fase CP_1
del giudizio, con conseguente definitività del provvedimento di reintegrazione di
Controparte_5
- l'incarico conferito all non veniva eseguito o era eseguito in maniera Controparte_2
gravemente negligente, omissiva e con dichiarazioni non aderenti alla realtà, con evidenti profili di responsabilità contrattuale in applicazione dei principi generali dettati dagli artt. 1176 e 1218 c.c. e con produzione di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla CP_1
L' ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via Controparte_2
principale di merito, di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, nonché di condannare ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell' CP_1 Controparte_2
nella misura che venisse ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, parte convenuta osservava che:
pagina 4 di 12 - l svolgeva il proprio incarico con ordinaria diligenza e a regola d'arte, Controparte_2
adempiendo alle proprie obbligazioni mediante una raccolta di dati e informazioni
(attraverso indagini patrimoniali, pedinamenti, appostamenti ecc.) riportati in modo acritico, imparziale e privo di qualsivoglia valutazione e demandando poi l'interpretazione di tali fatti al cliente;
- non sussisteva alcun nesso causale tra l'esecuzione delle indagini investigative svolte dall' e la soccombenza di nel giudizio di opposizione al Controparte_2 CP_1
licenziamento instaurato da e quindi il danno asseritamente patito Controparte_5
dall'odierna attrice;
- gli investigatori dell' erano appostati nei pressi dell'abitazione della Controparte_2
signora con piena visuale sulla stessa e su quella del di lei padre. CP_5
All'udienza del 17.02.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 12.10.2022 il Giudice onorario ammetteva i capitoli di prova orale dedotti dalle parti e l'interrogatorio formale di Controparte_7
Ale udienze dell'11.10.2023 e del 5.03.2024 il Giudice onorario procedeva all'escussione dei testi e all'interrogatorio formale.
A seguito di riassegnazione del presente fascicolo, il Giudice, con ordinanza in data
24.09.2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva ha agito nel presente giudizio per far accertare e dichiarare la responsabilità CP_1
contrattuale dell' per grave inadempimento nell'espletamento del mandato Controparte_2
conferitole, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalla società attrice.
L'attività di controllo investigativo effettuata dall' su mandato della società Controparte_2
attrice si è svolta in sei giorni nel mese di settembre 2018 (11, 18, 20, 21, 25 e 27 settembre pagina 5 di 12 2018), in sette giorni nel mese di ottobre 2018 (23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre 2018) e in tre giorni nel mese di novembre 2018 (13, 14 e 15 novembre 2018).
Gli esiti di tale attività venivano trasfusi dall'odierna convenuta nelle tre relazioni del
1.10.2018, del 5.11.2018 e del 16.11.2018 (cfr. docc. 6, 14 e 16 di parte attrice).
Esaminati gli atti di causa e le deposizioni dei testi escussi, le predette relazioni fornite dall' non dimostrano l'esistenza di un nesso causale tra l'assenza di Controparte_2 [...] dal lavoro e l'assunta mancata assistenza del padre disabile. CP_5
Invero, le suddette tre relazioni appaiono concentrate sui movimenti della lavoratrice dal momento dell'uscita dal posto di lavoro fino al rientro a casa e su eventuali sue nuove uscite (in autovettura) fuori dal complesso abitativo verso varie destinazioni, senza alcuna espressa indicazione del punto di osservazione degli spostamenti della lavoratrice, né di eventuali spostamenti della stessa dalla propria abitazione a quella prospiciente del di lei padre.
Quanto al punto di osservazione degli agenti, si osserva che solo in data 11.12.2019, a seguito di precisi quesiti posti dalla la convenuta precisava, per la prima CP_1 Controparte_2 volta, che “il nostro agente era posizionato in auto sull'angolo delle abitazioni in una zona confinante con il terreno – campo agricolo adiacente” (cfr. doc. 25 di parte attrice).
Si deve altresì osservare che dalla documentazione fotografica in atti (cfr. docc. 7 e 8 di parte attrice), allegata da altre agenzie investigative, e dalle risultanze testimoniali emerge come fosse improbabile che gli agenti dell'odierna convenuta fossero posizionati in auto in zona confinante con il terreno agricolo, in modo da poter controllare entrambi gli ingressi delle abitazioni della lavoratrice e del padre della stessa.
In particolare, dalla predetta documentazione allegata da parte attrice e relativa a relazioni delle due società investigative Diag s.r.l. e IBS s.r.l. (cfr. docc. 7 e 8 di parte attrice) emerge con verosimiglianza che gli agenti operativi della convenuta non potevano aver stazionato in un'autovettura “sia nell'area cortilizia dell'abitazione della sig.ra che nel campo CP_5 adiacente” (cfr. doc. 7 di parte attrice, pag. 2), così come si concorda nell'escludere che, permanendo sulla via Villanova, fosse possibile l'osservazione contemporanea dei due ingressi n. 92/R e 94/F, essendo possibile tale tipo di osservazione “solo ponendosi nella porzione di vialetto interno ove sono ubicati i due civici” (cfr. doc. 8 di parte attrice, pag. 3).
pagina 6 di 12 Quanto agli spostamenti della sig.ra verso l'abitazione paterna, dal doc. 15 di parte CP_5
attrice (mail del 15.11.2018 da a si deduce che solo a metà Controparte_2 CP_1
novembre 2018, cioè quasi al termine delle indagini investigative, in risposta alla domanda di se le due abitazioni ai civici n. 94/F e n. 92/R fossero comunicanti o separate (cfr. CP_1
doc. 9 di parte attrice), la convenuta società rispondeva che aveva effettuato le verifiche ed era risultato che l'abitazione del sig. era “ben separata da quella della controllata”. Controparte_6
La precedente mail dall'Agenzia Sirletti a Sicis s.r.l. in data 8.10.2018 (successiva alla prima relazione del 1.10.2018, doc. 6 di parte attrice) precisava che non era ancora stata fatta una verifica in merito alla convivenza della con un genitore e, ritenendo sconsigliabile un CP_5 accertamento presso l'indirizzo di abitazione, prometteva infine che “sarà invece nostra cura, al termine dei pedinamenti concordati, accertare la coabitazione o meno del genitore”.
La mail del 22.10.2018 (cfr. doc. 12 di parte attrice) chiarisce che da indagini anagrafiche la convenuta aveva potuto accertare che il padre della sig.ra era residente con la moglie al CP_5
n. 92/R in abitazione distinta da quella della figlia (n. 94/F) e “posta a fianco di quella della signora ”, con ciò confermando implicitamente che gli agenti dell' Controparte_5 CP_2
non avevano, fino a quel momento, preso visione dei luoghi.
[...]
Con queste premesse appare incoerente la risposta data dalla convenuta (cfr. doc. 21 di parte attrice) in data 17.07.2019 a domande formulate da successivamente CP_1 all'impugnazione del licenziamento della la convenuta società afferma che il giorno CP_5
18.09.2018 il padre non era stato visto entrare nell'abitazione della figlia e che la stessa non era entrata nell'abitazione del padre;
stessa dichiarazione per le giornate del 20, 21, 25, 27 settembre 2018 e dei giorni 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre 2018, così come per i giorni 13 e
15 novembre 2018.
Confrontando tali asserzioni con il contenuto della sopra menzionata mail del 22.10.2018 (doc.
12 di parte attrice) si può legittimamente dubitare della verosimiglianza delle sopra riportate dichiarazioni dell' almeno in relazione ai controlli della fino alla data Controparte_2 CP_5
del 22.10.2018.
Quanto sopra esposto potrebbe confermare una negligente condotta della società convenuta, perlomeno in relazione alla verifica di eventuali spostamenti della sig.ra da e per CP_5
l'abitazione del padre.
pagina 7 di 12 Tuttavia, si deve qui rilevare altresì una sostanziale genericità, quantomeno iniziale, del mandato conferito da all' in particolare in cosa dovesse consistere CP_1 Controparte_2
l'assunto abuso, visto che il padre della lavoratrice non era relegato a letto, ma in grado di spostarsi al di fuori dell'abitazione (cfr. doc. 16 di parte attrice da cui risulta che, in data
14.11.2018, la sig.ra alle ore 13.15 si recava presso l'Ospedale Santa Maria delle Croci CP_5
in Ravenna, dove poco dopo il padre della stessa, alla guida di una Panda usciva dal parcheggio).
Nello specifico, si deve sottolineare come per la prima volta con la mail del 5.10.2018 (cfr. doc.
10 di parte attrice) – quando cioè erano già stati effettuati cinque appostamenti nel mese di settembre 2018 ed era già stata inviata la prima relazione del 1.10.2018 – chiedeva, CP_1
senza offrire alcun chiarimento, “se la persona anziana apparente 75-80 anni accompagnata dalla vive in casa della stessa”: tale richiesta è la prima – per quanto emerge dagli atti CP_5
– in cui si collegano esplicitamente i permessi ex L. 104/92 all'assistenza del padre della sig.ra così tentando di meglio circoscrivere e puntualizzare l'oggetto CP_5 CP_1 dell'indagine.
A tale mail fa riscontro la risposta dell' in data 8.10.2018 (cfr. doc. 11 di parte Controparte_2 attrice), con la quale la stessa dichiara che, in relazione all'eventuale convivenza della sig.ra con un genitore “allo stato attuale possiamo eseguire unicamente dei controlli CP_5
anagrafici … quello che è meglio non fare adesso, per non pregiudicare il lavoro futuro, è eseguire degli accertamenti presso l'indirizzo di abitazione …”.
Quel che rileva è la frase, mai contestata da parte attrice, “Sarà invece nostra cura, al termine dei pedinamenti concordati, accertare la coabitazione o meno del genitore”: singolarmente a tali affermazioni non ha replicato spiegando che il fine unico del mandato era quello CP_1
di sapere se la sig.ra assisteva il padre nei periodi di permesso ex L. 104/92. CP_5
Alla comunicazione dell'esito delle indagini svolte presso l'anagrafe del Comune da cui risultava che la sig.ra abitava al n. 94/F con il marito e la figlia, mentre il padre abitava CP_5
con la moglie al n. 92/R (cfr. doc. 12 di parte attrice), invece di insistere nel CP_1
richiedere controlli su eventuali spostamenti della sig.ra dalla sua abitazione a quella CP_5
del padre o viceversa, con mail del 23.10.2018 (cfr. doc. 9 di parte attrice) chiedeva se le due pagina 8 di 12 abitazioni (94/F della e 92/R del padre) fossero comunicanti o separate e quale fosse CP_5
l'età della madre della sig.ra e se la stessa guidasse l'auto. CP_5
Sintomatica, per valutare la chiarezza del mandato e il comportamento delle parti, è la risposta dell' con la mail del 23.10.2018 (cfr. doc. 13 di parte attrice), con cui l'agenzia Controparte_2 investigativa rispondeva: “per la verifica in merito alle abitazioni è meglio aspettare qualche giorno”, espressamente dichiarando che non conosceva la dislocazione dei due immobili e conseguentemente, di non aver mai preso visione degli stessi.
A questa chiara dichiarazione non ha ritenuto, per quanto emerge dai documenti di CP_1
causa, di replicare alcunché, né di chiarire che non le interessava tanto dove la sig.ra CP_5 andasse durante i periodi di congedo ex L. 104/92, rilevando, ai fini dell'indagine, quasi esclusivamente di sapere se e quando e per quanto tempo la lavoratrice si fosse recata nell'abitazione del padre o se lo stesso fosse andata in quella della figlia.
Da ultimo, con mail in data 15.11.2018 (cfr. doc. 15 di parte attrice), la convenuta, sciogliendo la riserva formulata il 22.10.2018, segnalava “abbiamo già effettuato le verifiche in merito all'abitazione del padre della richiesta, , ed è risultato che la stessa è ben Controparte_6
separata da quella della controllata”.
In occasione dell'ultimo giorno di pedinamento della sig.ra la convenuta società CP_5
comunica di aver appurato che le due abitazioni erano separate.
lungi dall'eccepire e contestare che in tutti i mesi precedenti l' non CP_1 Controparte_2
aveva, con tutta evidenza, effettuato controlli specifici sugli spostamenti della sig.ra CP_5
dalla sua abitazione a quella, di fronte, del padre, in data 22.11.2018 comunicava la contestazione disciplinare alla lavoratrice, dimostrando così di voler fondare le proprie argomentazioni sui rapporti informativi dell' Controparte_2
Da tutto quanto evidenziato finora consegue che i termini del mandato conferito all' CP_2
erano inizialmente limitati a servizi di controllo e pedinamento della sig.ra
[...] CP_5
sospettata dalla datrice di lavoro di abusare non solo dei permessi ex L. 104/1992, ma anche di quelli per malattia, come emerge dalla mail in data 6.10.2018, con la quale invitava CP_1
la convenuta a “riprendere la sorveglianza e verificare come questa signora passa il tempo” e tenuto conto che fino al 20 ottobre la sig.ra era in malattia (cfr. doc. 1 di parte CP_5
convenuta).
pagina 9 di 12 a parere di questo Giudice, avrebbe dovuto, fin da subito e prima dell'inizio CP_1
dell'attività dell' formulare alla convenuta i quesiti solo successivamente Controparte_2
formulati con lettera in data 16.07.2019 (cfr. doc. 20 di parte attrice) diretti a circoscrivere e precisare l'ambito delle indagini, cosa con tutta evidenza non fatta in precedenza: in caso contrario la suddetta richiesta sarebbe stata inutile e priva di interesse.
Stante il tenore delle citate relazioni della e la circostanza che più volte le Controparte_2 stesse abbiano escluso che la dipendente sig.ra rientrando a casa con l'auto, ne sia poi CP_5
uscita per andare nella casa del padre (cfr. docc. 6, 14 e 16 di parte attrice), pur in mancanza di documentazione fotografica, mai allegata dalla convenuta ai tre rapporti investigativi, l'odierna società attrice ha ritenuto accertato l'abuso dei permessi ex L. 104/1992, comminando così il licenziamento alla dipendente.
Ne deve derivare che la decisione della di procedere alla contestazione disciplinare CP_1
prima e al licenziamento della lavoratrice poi deriva da una forzata e non corretta interpretazione dei rapporti investigativi ricevuti, non potendosi dare rilevanza alla risposta data dalla convenuta (doc. 21 di parte attrice) in data 17.07.2019 alle domande formulate dalla
(doc. 20 di parte attrice) successivamente all'impugnazione del licenziamento della CP_1 sig.ra e tenendo anche conto che “In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. CP_5
n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa” (Cass. civ., sez. L.,
n. 1227 del 17.01.2025).
Si ribadisce che la domanda di parte attrice è fondata su una assunta responsabilità contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c. della convenuta per non aver eseguito esattamente la prestazione dovuta;
al fine della valutazione della sussistenza o meno di responsabilità si deve dunque verificare in cosa esattamene consistesse la prestazione dovuta.
pagina 10 di 12 Lo precisa la stessa parte convenuta nel suo atto di costituzione, affermando che la stessa ricevette l'incarico di effettuare il “pedinamento di una lavoratrice dipendente, sig.ra
[...]
sospettata di abusare dei permessi di cui alla Legge 104/1992” (cfr. comparsa di Per_1
costituzione e risposta, pag. 3).
Non essendoci, almeno fin dall'inizio, esatte indicazioni da parte di sull'identità CP_1
della persona da assistere per la quale la sig.ra chiedeva i congedi, né sul reale CP_5 perimetro del mandato conferito, l'Agenzia investigativa ha proceduto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, cioè pedinare la sig.ra dall'uscita dal luogo di lavoro fino al CP_5
rientro a casa.
Sul punto, si deve osservare che è documentato che l'accesso al complesso di case avviene attraverso un cancello e che è precisato il divieto di accesso agli estranei.
Pertanto, il convincimento della convenuta di aver adempiuto alle obbligazioni assunte è confermato, come esposto sopra, dal comportamento di che non ha mai chiarito in CP_1 modo perspicuo all'agenzia quale fosse il preciso oggetto del mandato, cioè la verifica se la lavoratrice assistesse il padre o no.
I chiarimenti successivi al licenziamento della dipendente e al giudizio di impugnazione dello stesso non solo non possono incidere in modo dirimente su quanto chiesto dall'attrice nel presente giudizio, ma confermano, al contrario, la stranezza del silenzio dell'attrice nel corso dei pedinamenti.
In conclusione, da quanto detto finora discende che qualsivoglia lacuna o manchevolezza riscontrabile nell'attività investigativa svolta dall' non può integrare un grave Controparte_2
inadempimento a un mandato dai contorni inizialmente generici e solo tardivamente specificati, né risulta provata dall'odierna attrice la sussistenza di un nesso causale intercorrente tra la condotta professionale dell' e gli assunti danni patrimoniali subiti dalla Controparte_2 CP_1
derivando questi dal licenziamento liberamente irrogato da a e
[...] CP_1 Controparte_5
poi ritenuto illegittimo dal Giudice del lavoro di Ravenna.
Infatti, tenuto conto del fatto che le relazioni investigative sono la mera registrazione degli spostamenti, la valutazione degli stessi ai fini dell'utilizzo processuale, è rimessa al cliente qui parte attrice. Pertanto, la decisione dell'odierna attrice di procedere al licenziamento di
[...]
è stato frutto di una libera scelta della società attrice, adottata sulla base di una libera CP_5
pagina 11 di 12 interpretazione delle risultanze dell'attività investigativa posta in essere dall e Controparte_2
versata nelle relazioni dalla stessa redatte.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande formulate dall'odierna attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande formulate dall'attrice, nei confronti della convenuta, CP_1
Controparte_2
2) condanna la società attrice alla rifusione a favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 16.218,45, di cui euro 14.103,00 per compensi ed euro
2.115,45 per spese generali al 15%, oltre Iva, cpa e oneri fiscali.
Milano, il 15 giugno 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30390/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOZZATO MAURIZIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. CELLAROSI MAURO ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANDREA, 23 20121 MILANO presso il difensore avv. BOZZATO MAURIZIO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI SEYSSEL D'AIX DI SOMMARIVA P.IVA_2
dell'avv. RAPINI MARCO MARIO ( ) Controparte_3 C.F._2
VIA SAN MAURILIO, 13 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO, 13 20123 MILANO presso il difensore avv. DI SEYSSEL D'AIX DI SOMMARIVA BALDASSINI TOMASO A.
CONVENUTO/I
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' Controparte_2 per grave inadempimento nell'espletamento dell'incarico
[...] investigativo commissionato da in relazione ai fatti dedotti in narrativa e, CP_1 conseguentemente, condannare la stessa Controparte_2
e C.: a) al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] subìto da per le motivazioni espresse in narrativa nella misura di € 50.000,00, o, CP_1 comunque, in quella diversa che sarà disposta dal Giudice;
b) al risarcimento del danno patrimoniale subìto per le motivazioni espresse in narrativa nella misura di: - € CP_1 pagina 1 di 12 13.000,00 per corrispettivo delle fatture 278/2018 e 299/2018 emesse dall' a Controparte_2 fronte dell'incarico investigativo di cui trattasi;
- € 11.752,04 per corrispettivo fattura n. 2019FC2575/2019 emessa dallo Studio Legale Chiomenti di Milano ed € 7.280,00 per corrispettivo fattura n. 64/2021 emessa dall'avv. Mauro Cellarosi, relativamente alla difesa di nei procedimenti R.G. n. 496 e 657/2019 davanti al Giudice del Lavoro di Ravenna (1° a CP_1
2° fase ); - € 14.793,02 per indennità risarcitoria al lordo delle ritenute fiscali CP_4 corrisposta a nelle buste paga settembre 2019 e dicembre 2019; - € 24.503,74 Controparte_5 per corrispettivo spese legali liquidate a nei procedimenti R.G. n. 496 e Controparte_5
657/2019 davanti al Giudice del Lavoro di Ravenna (1° a 2° fase ); - € 900,00 per CP_4 corrispettivo della fattura 26/001 del 09.12.2020 emessa da Parte_1
, e così complessivamente € 122.228,80, o quella diversa somma che dovesse risultare
[...] dovuta all'esito dell'istruttoria. Con vittoria di spese di lite”.
Parte convenuta: Voglia l'ill.mo Tribunale adito In via principale di merito: - rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- condannare CP_1 ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell'
[...] Controparte_2 nella misura che verrà ritenuta di giustizia
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota
6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
pagina 2 di 12 Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale l' CP_1 [...]
(d'ora in avanti, per brevità, “ Controparte_2 CP_2
), chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell'
[...] Controparte_2
per grave inadempimento nell'espletamento dell'incarico investigativo commissionato da e, conseguentemente, di condannare la stessa al risarcimento del CP_1 Controparte_2
danno non patrimoniale subito da nella misura di euro 50.000,00 o, comunque, in CP_1
quella diversa misura che fosse disposta dal Giudice, nonché al risarcimento del danno patrimoniale subito da nella misura di euro 13.000,00 per corrispettivo delle fatture CP_1
278/2018 e 299/2018 emesse dall' a fronte dell'incarico investigativo di cui Controparte_2
trattasi; euro 11.752,04 per corrispettivo fattura n. 2019FC2575/2019 emessa dallo Studio
Legale Chiomenti di Milano ed euro 7.280,00 per corrispettivo fattura n. 64/2021 emessa dall'avv. Mauro Cellarosi, relativamente alla difesa di nei procedimenti R.G. n. CP_1
496/2019 e 657/2019 davanti al Giudice del Lavoro di Ravenna (1° a 2° fase ); CP_4
euro 14.793,02 per indennità risarcitoria al lordo delle ritenute fiscali corrisposta a
[...]
nelle buste paga settembre 2019 e dicembre 2019; euro 24.503,74 per corrispettivo CP_5
spese legali liquidate a nei procedimenti R.G. n. 496/2019 e 657/2019 davanti Controparte_5
al Giudice del Lavoro di Ravenna (1° a 2° fase ); euro 900,00 per corrispettivo CP_4
della fattura 26/001 del 9.12.2020 emessa da , e così Parte_2
complessivamente euro 122.228,80, o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria; con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- nel settembre 2018 conferiva all' l'incarico di verificare la CP_1 Controparte_2
corretta fruizione da parte della propria dipendente residente in Controparte_5
Villanova di Ravenna, via Villanova, n. 94F, dei permessi ottenuti ai sensi della L.
104/1992 per l'accudimento del di lei padre, sig. residente in [...]Controparte_6
di Ravenna, via Villanova, n. 92R, al fine di accertare la sussistenza di eventuali abusi nella fruizione dei suddetti permessi e di acquisire eventuale idonea prova da porre a base di eventuali provvedimenti disciplinari a carico della lavoratrice;
pagina 3 di 12 - con scambio di e-mail del 12.09.2018 l' esponeva le principali modalità Controparte_2
con cui avrebbe condotto l'investigazione, il preventivo dei costi e riferiva di aver già effettuato un'ispezione dei luoghi, la confermava l'incarico conferito;
CP_1
- le risultanze degli accertamenti svolti dall' venivano da questa riportate Controparte_2
in tre successive relazioni (dell'1.10.2018, del 5.11.2018 e del 16.11.2018), sulla base delle quali dapprima contestava alla lavoratrice l'addebito per reiterata CP_1
violazione della L. 104/1992 e successivamente le irrogava il licenziamento disciplinare per giusta causa in data 22.12.2018;
- a seguito di impugnazione del licenziamento da parte di il Giudice del Controparte_5
Lavoro di Ravenna emetteva ordinanza di reintegrazione in servizio della dipendente e condanna di al pagamento delle spese di lite, avanzando gravi e plurime CP_1 censure sulle modalità di effettuazione dell'investigazione;
- nella successiva fase processuale, avviata a seguito di impugnazione di CP_1
produceva la relazione di DIAG Investigazioni s.r.l., corredata da Controparte_5
fotografie e filmati contrastanti con la ricostruzione offerta dalla che si Controparte_2
rivelava inattendibile e non veritiera, tanto da far rinunciare alla seconda fase CP_1
del giudizio, con conseguente definitività del provvedimento di reintegrazione di
Controparte_5
- l'incarico conferito all non veniva eseguito o era eseguito in maniera Controparte_2
gravemente negligente, omissiva e con dichiarazioni non aderenti alla realtà, con evidenti profili di responsabilità contrattuale in applicazione dei principi generali dettati dagli artt. 1176 e 1218 c.c. e con produzione di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla CP_1
L' ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via Controparte_2
principale di merito, di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese e dei compensi di lite, nonché di condannare ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore dell' CP_1 Controparte_2
nella misura che venisse ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, parte convenuta osservava che:
pagina 4 di 12 - l svolgeva il proprio incarico con ordinaria diligenza e a regola d'arte, Controparte_2
adempiendo alle proprie obbligazioni mediante una raccolta di dati e informazioni
(attraverso indagini patrimoniali, pedinamenti, appostamenti ecc.) riportati in modo acritico, imparziale e privo di qualsivoglia valutazione e demandando poi l'interpretazione di tali fatti al cliente;
- non sussisteva alcun nesso causale tra l'esecuzione delle indagini investigative svolte dall' e la soccombenza di nel giudizio di opposizione al Controparte_2 CP_1
licenziamento instaurato da e quindi il danno asseritamente patito Controparte_5
dall'odierna attrice;
- gli investigatori dell' erano appostati nei pressi dell'abitazione della Controparte_2
signora con piena visuale sulla stessa e su quella del di lei padre. CP_5
All'udienza del 17.02.2022 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 12.10.2022 il Giudice onorario ammetteva i capitoli di prova orale dedotti dalle parti e l'interrogatorio formale di Controparte_7
Ale udienze dell'11.10.2023 e del 5.03.2024 il Giudice onorario procedeva all'escussione dei testi e all'interrogatorio formale.
A seguito di riassegnazione del presente fascicolo, il Giudice, con ordinanza in data
24.09.2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva ha agito nel presente giudizio per far accertare e dichiarare la responsabilità CP_1
contrattuale dell' per grave inadempimento nell'espletamento del mandato Controparte_2
conferitole, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dalla società attrice.
L'attività di controllo investigativo effettuata dall' su mandato della società Controparte_2
attrice si è svolta in sei giorni nel mese di settembre 2018 (11, 18, 20, 21, 25 e 27 settembre pagina 5 di 12 2018), in sette giorni nel mese di ottobre 2018 (23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre 2018) e in tre giorni nel mese di novembre 2018 (13, 14 e 15 novembre 2018).
Gli esiti di tale attività venivano trasfusi dall'odierna convenuta nelle tre relazioni del
1.10.2018, del 5.11.2018 e del 16.11.2018 (cfr. docc. 6, 14 e 16 di parte attrice).
Esaminati gli atti di causa e le deposizioni dei testi escussi, le predette relazioni fornite dall' non dimostrano l'esistenza di un nesso causale tra l'assenza di Controparte_2 [...] dal lavoro e l'assunta mancata assistenza del padre disabile. CP_5
Invero, le suddette tre relazioni appaiono concentrate sui movimenti della lavoratrice dal momento dell'uscita dal posto di lavoro fino al rientro a casa e su eventuali sue nuove uscite (in autovettura) fuori dal complesso abitativo verso varie destinazioni, senza alcuna espressa indicazione del punto di osservazione degli spostamenti della lavoratrice, né di eventuali spostamenti della stessa dalla propria abitazione a quella prospiciente del di lei padre.
Quanto al punto di osservazione degli agenti, si osserva che solo in data 11.12.2019, a seguito di precisi quesiti posti dalla la convenuta precisava, per la prima CP_1 Controparte_2 volta, che “il nostro agente era posizionato in auto sull'angolo delle abitazioni in una zona confinante con il terreno – campo agricolo adiacente” (cfr. doc. 25 di parte attrice).
Si deve altresì osservare che dalla documentazione fotografica in atti (cfr. docc. 7 e 8 di parte attrice), allegata da altre agenzie investigative, e dalle risultanze testimoniali emerge come fosse improbabile che gli agenti dell'odierna convenuta fossero posizionati in auto in zona confinante con il terreno agricolo, in modo da poter controllare entrambi gli ingressi delle abitazioni della lavoratrice e del padre della stessa.
In particolare, dalla predetta documentazione allegata da parte attrice e relativa a relazioni delle due società investigative Diag s.r.l. e IBS s.r.l. (cfr. docc. 7 e 8 di parte attrice) emerge con verosimiglianza che gli agenti operativi della convenuta non potevano aver stazionato in un'autovettura “sia nell'area cortilizia dell'abitazione della sig.ra che nel campo CP_5 adiacente” (cfr. doc. 7 di parte attrice, pag. 2), così come si concorda nell'escludere che, permanendo sulla via Villanova, fosse possibile l'osservazione contemporanea dei due ingressi n. 92/R e 94/F, essendo possibile tale tipo di osservazione “solo ponendosi nella porzione di vialetto interno ove sono ubicati i due civici” (cfr. doc. 8 di parte attrice, pag. 3).
pagina 6 di 12 Quanto agli spostamenti della sig.ra verso l'abitazione paterna, dal doc. 15 di parte CP_5
attrice (mail del 15.11.2018 da a si deduce che solo a metà Controparte_2 CP_1
novembre 2018, cioè quasi al termine delle indagini investigative, in risposta alla domanda di se le due abitazioni ai civici n. 94/F e n. 92/R fossero comunicanti o separate (cfr. CP_1
doc. 9 di parte attrice), la convenuta società rispondeva che aveva effettuato le verifiche ed era risultato che l'abitazione del sig. era “ben separata da quella della controllata”. Controparte_6
La precedente mail dall'Agenzia Sirletti a Sicis s.r.l. in data 8.10.2018 (successiva alla prima relazione del 1.10.2018, doc. 6 di parte attrice) precisava che non era ancora stata fatta una verifica in merito alla convivenza della con un genitore e, ritenendo sconsigliabile un CP_5 accertamento presso l'indirizzo di abitazione, prometteva infine che “sarà invece nostra cura, al termine dei pedinamenti concordati, accertare la coabitazione o meno del genitore”.
La mail del 22.10.2018 (cfr. doc. 12 di parte attrice) chiarisce che da indagini anagrafiche la convenuta aveva potuto accertare che il padre della sig.ra era residente con la moglie al CP_5
n. 92/R in abitazione distinta da quella della figlia (n. 94/F) e “posta a fianco di quella della signora ”, con ciò confermando implicitamente che gli agenti dell' Controparte_5 CP_2
non avevano, fino a quel momento, preso visione dei luoghi.
[...]
Con queste premesse appare incoerente la risposta data dalla convenuta (cfr. doc. 21 di parte attrice) in data 17.07.2019 a domande formulate da successivamente CP_1 all'impugnazione del licenziamento della la convenuta società afferma che il giorno CP_5
18.09.2018 il padre non era stato visto entrare nell'abitazione della figlia e che la stessa non era entrata nell'abitazione del padre;
stessa dichiarazione per le giornate del 20, 21, 25, 27 settembre 2018 e dei giorni 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 ottobre 2018, così come per i giorni 13 e
15 novembre 2018.
Confrontando tali asserzioni con il contenuto della sopra menzionata mail del 22.10.2018 (doc.
12 di parte attrice) si può legittimamente dubitare della verosimiglianza delle sopra riportate dichiarazioni dell' almeno in relazione ai controlli della fino alla data Controparte_2 CP_5
del 22.10.2018.
Quanto sopra esposto potrebbe confermare una negligente condotta della società convenuta, perlomeno in relazione alla verifica di eventuali spostamenti della sig.ra da e per CP_5
l'abitazione del padre.
pagina 7 di 12 Tuttavia, si deve qui rilevare altresì una sostanziale genericità, quantomeno iniziale, del mandato conferito da all' in particolare in cosa dovesse consistere CP_1 Controparte_2
l'assunto abuso, visto che il padre della lavoratrice non era relegato a letto, ma in grado di spostarsi al di fuori dell'abitazione (cfr. doc. 16 di parte attrice da cui risulta che, in data
14.11.2018, la sig.ra alle ore 13.15 si recava presso l'Ospedale Santa Maria delle Croci CP_5
in Ravenna, dove poco dopo il padre della stessa, alla guida di una Panda usciva dal parcheggio).
Nello specifico, si deve sottolineare come per la prima volta con la mail del 5.10.2018 (cfr. doc.
10 di parte attrice) – quando cioè erano già stati effettuati cinque appostamenti nel mese di settembre 2018 ed era già stata inviata la prima relazione del 1.10.2018 – chiedeva, CP_1
senza offrire alcun chiarimento, “se la persona anziana apparente 75-80 anni accompagnata dalla vive in casa della stessa”: tale richiesta è la prima – per quanto emerge dagli atti CP_5
– in cui si collegano esplicitamente i permessi ex L. 104/92 all'assistenza del padre della sig.ra così tentando di meglio circoscrivere e puntualizzare l'oggetto CP_5 CP_1 dell'indagine.
A tale mail fa riscontro la risposta dell' in data 8.10.2018 (cfr. doc. 11 di parte Controparte_2 attrice), con la quale la stessa dichiara che, in relazione all'eventuale convivenza della sig.ra con un genitore “allo stato attuale possiamo eseguire unicamente dei controlli CP_5
anagrafici … quello che è meglio non fare adesso, per non pregiudicare il lavoro futuro, è eseguire degli accertamenti presso l'indirizzo di abitazione …”.
Quel che rileva è la frase, mai contestata da parte attrice, “Sarà invece nostra cura, al termine dei pedinamenti concordati, accertare la coabitazione o meno del genitore”: singolarmente a tali affermazioni non ha replicato spiegando che il fine unico del mandato era quello CP_1
di sapere se la sig.ra assisteva il padre nei periodi di permesso ex L. 104/92. CP_5
Alla comunicazione dell'esito delle indagini svolte presso l'anagrafe del Comune da cui risultava che la sig.ra abitava al n. 94/F con il marito e la figlia, mentre il padre abitava CP_5
con la moglie al n. 92/R (cfr. doc. 12 di parte attrice), invece di insistere nel CP_1
richiedere controlli su eventuali spostamenti della sig.ra dalla sua abitazione a quella CP_5
del padre o viceversa, con mail del 23.10.2018 (cfr. doc. 9 di parte attrice) chiedeva se le due pagina 8 di 12 abitazioni (94/F della e 92/R del padre) fossero comunicanti o separate e quale fosse CP_5
l'età della madre della sig.ra e se la stessa guidasse l'auto. CP_5
Sintomatica, per valutare la chiarezza del mandato e il comportamento delle parti, è la risposta dell' con la mail del 23.10.2018 (cfr. doc. 13 di parte attrice), con cui l'agenzia Controparte_2 investigativa rispondeva: “per la verifica in merito alle abitazioni è meglio aspettare qualche giorno”, espressamente dichiarando che non conosceva la dislocazione dei due immobili e conseguentemente, di non aver mai preso visione degli stessi.
A questa chiara dichiarazione non ha ritenuto, per quanto emerge dai documenti di CP_1
causa, di replicare alcunché, né di chiarire che non le interessava tanto dove la sig.ra CP_5 andasse durante i periodi di congedo ex L. 104/92, rilevando, ai fini dell'indagine, quasi esclusivamente di sapere se e quando e per quanto tempo la lavoratrice si fosse recata nell'abitazione del padre o se lo stesso fosse andata in quella della figlia.
Da ultimo, con mail in data 15.11.2018 (cfr. doc. 15 di parte attrice), la convenuta, sciogliendo la riserva formulata il 22.10.2018, segnalava “abbiamo già effettuato le verifiche in merito all'abitazione del padre della richiesta, , ed è risultato che la stessa è ben Controparte_6
separata da quella della controllata”.
In occasione dell'ultimo giorno di pedinamento della sig.ra la convenuta società CP_5
comunica di aver appurato che le due abitazioni erano separate.
lungi dall'eccepire e contestare che in tutti i mesi precedenti l' non CP_1 Controparte_2
aveva, con tutta evidenza, effettuato controlli specifici sugli spostamenti della sig.ra CP_5
dalla sua abitazione a quella, di fronte, del padre, in data 22.11.2018 comunicava la contestazione disciplinare alla lavoratrice, dimostrando così di voler fondare le proprie argomentazioni sui rapporti informativi dell' Controparte_2
Da tutto quanto evidenziato finora consegue che i termini del mandato conferito all' CP_2
erano inizialmente limitati a servizi di controllo e pedinamento della sig.ra
[...] CP_5
sospettata dalla datrice di lavoro di abusare non solo dei permessi ex L. 104/1992, ma anche di quelli per malattia, come emerge dalla mail in data 6.10.2018, con la quale invitava CP_1
la convenuta a “riprendere la sorveglianza e verificare come questa signora passa il tempo” e tenuto conto che fino al 20 ottobre la sig.ra era in malattia (cfr. doc. 1 di parte CP_5
convenuta).
pagina 9 di 12 a parere di questo Giudice, avrebbe dovuto, fin da subito e prima dell'inizio CP_1
dell'attività dell' formulare alla convenuta i quesiti solo successivamente Controparte_2
formulati con lettera in data 16.07.2019 (cfr. doc. 20 di parte attrice) diretti a circoscrivere e precisare l'ambito delle indagini, cosa con tutta evidenza non fatta in precedenza: in caso contrario la suddetta richiesta sarebbe stata inutile e priva di interesse.
Stante il tenore delle citate relazioni della e la circostanza che più volte le Controparte_2 stesse abbiano escluso che la dipendente sig.ra rientrando a casa con l'auto, ne sia poi CP_5
uscita per andare nella casa del padre (cfr. docc. 6, 14 e 16 di parte attrice), pur in mancanza di documentazione fotografica, mai allegata dalla convenuta ai tre rapporti investigativi, l'odierna società attrice ha ritenuto accertato l'abuso dei permessi ex L. 104/1992, comminando così il licenziamento alla dipendente.
Ne deve derivare che la decisione della di procedere alla contestazione disciplinare CP_1
prima e al licenziamento della lavoratrice poi deriva da una forzata e non corretta interpretazione dei rapporti investigativi ricevuti, non potendosi dare rilevanza alla risposta data dalla convenuta (doc. 21 di parte attrice) in data 17.07.2019 alle domande formulate dalla
(doc. 20 di parte attrice) successivamente all'impugnazione del licenziamento della CP_1 sig.ra e tenendo anche conto che “In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. CP_5
n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa” (Cass. civ., sez. L.,
n. 1227 del 17.01.2025).
Si ribadisce che la domanda di parte attrice è fondata su una assunta responsabilità contrattuale ex artt. 1176 e 1218 c.c. della convenuta per non aver eseguito esattamente la prestazione dovuta;
al fine della valutazione della sussistenza o meno di responsabilità si deve dunque verificare in cosa esattamene consistesse la prestazione dovuta.
pagina 10 di 12 Lo precisa la stessa parte convenuta nel suo atto di costituzione, affermando che la stessa ricevette l'incarico di effettuare il “pedinamento di una lavoratrice dipendente, sig.ra
[...]
sospettata di abusare dei permessi di cui alla Legge 104/1992” (cfr. comparsa di Per_1
costituzione e risposta, pag. 3).
Non essendoci, almeno fin dall'inizio, esatte indicazioni da parte di sull'identità CP_1
della persona da assistere per la quale la sig.ra chiedeva i congedi, né sul reale CP_5 perimetro del mandato conferito, l'Agenzia investigativa ha proceduto ad eseguire esattamente la prestazione dovuta, cioè pedinare la sig.ra dall'uscita dal luogo di lavoro fino al CP_5
rientro a casa.
Sul punto, si deve osservare che è documentato che l'accesso al complesso di case avviene attraverso un cancello e che è precisato il divieto di accesso agli estranei.
Pertanto, il convincimento della convenuta di aver adempiuto alle obbligazioni assunte è confermato, come esposto sopra, dal comportamento di che non ha mai chiarito in CP_1 modo perspicuo all'agenzia quale fosse il preciso oggetto del mandato, cioè la verifica se la lavoratrice assistesse il padre o no.
I chiarimenti successivi al licenziamento della dipendente e al giudizio di impugnazione dello stesso non solo non possono incidere in modo dirimente su quanto chiesto dall'attrice nel presente giudizio, ma confermano, al contrario, la stranezza del silenzio dell'attrice nel corso dei pedinamenti.
In conclusione, da quanto detto finora discende che qualsivoglia lacuna o manchevolezza riscontrabile nell'attività investigativa svolta dall' non può integrare un grave Controparte_2
inadempimento a un mandato dai contorni inizialmente generici e solo tardivamente specificati, né risulta provata dall'odierna attrice la sussistenza di un nesso causale intercorrente tra la condotta professionale dell' e gli assunti danni patrimoniali subiti dalla Controparte_2 CP_1
derivando questi dal licenziamento liberamente irrogato da a e
[...] CP_1 Controparte_5
poi ritenuto illegittimo dal Giudice del lavoro di Ravenna.
Infatti, tenuto conto del fatto che le relazioni investigative sono la mera registrazione degli spostamenti, la valutazione degli stessi ai fini dell'utilizzo processuale, è rimessa al cliente qui parte attrice. Pertanto, la decisione dell'odierna attrice di procedere al licenziamento di
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è stato frutto di una libera scelta della società attrice, adottata sulla base di una libera CP_5
pagina 11 di 12 interpretazione delle risultanze dell'attività investigativa posta in essere dall e Controparte_2
versata nelle relazioni dalla stessa redatte.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande formulate dall'odierna attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
DM 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 e con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta tutte le domande formulate dall'attrice, nei confronti della convenuta, CP_1
Controparte_2
2) condanna la società attrice alla rifusione a favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 16.218,45, di cui euro 14.103,00 per compensi ed euro
2.115,45 per spese generali al 15%, oltre Iva, cpa e oneri fiscali.
Milano, il 15 giugno 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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