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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2024, n. 15646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15646 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 27 febbraio 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna, alla pena ritenuta di giustizia, resa ai danni di RO LO, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 388 ì comnna 5, cod. pen. nel testo vigente all'epoca del fatto (anteriore alla novella apportata con il d.lgs. n. 63 del 2018). 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte di appello confermato la decisione appellata malgrado la stessa fosse stata assunta Penale Sent. Sez. 6 Num. 15646 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/02/2024 senza procedere alla escussione del teste PI 212, ammesso ex art 507 cod. proc. pen. con ordinanza poi illegittimamente revocata perché il teste non era stato citato in quanto irreperibile. Tanto ad avviso della difesa inficiava la sentenza appellata perché resa senza dare corso all'incombente istruttorio in questione;
e vizierebbe, ora, quella gravata da ricorso, che oltre a confermare il percorso decisionale tracciato dal primo giudice, risulterebbe fondata su un giudizio di superfluità della prova ammessa e poi revocata all'evidenza erroneo e manifestamente illogico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Giova premettere / in fatto / che erano due i beni pignorati, ascritti alla custodia del ricorrente - al quale era riferibile l'impresa debitrice esecutata- e sottratti, secondo l'imputazione, all'azione esecutiva;
di contro, la testimonianza pretermessa aveva ad oggetto solo uno di tali beni, nell'assunto difensivo di proprietà del teste da escutere. Nulla si osserva nel ricorso sulla parte di contestazione, relativa alla sottrazione del bene residuo, estranea al potenziale contenuto della detta deposizione, in quanto tale non incisa dall'impugnazione. E tanto rende incerta la stessa individuazione di un concreto interesse al ricorso, che lascia inalterato il giudizio di responsabilità senza soffermarsi, con gli opportuni approfondimenti argomentativi, in ordine alla possibile rifluenza dell'eventuale, positivo, sviluppo dell'incombente processuale pretermesso sul disvalore complessivo della condotta, perlomeno in ottica sanzionatoria. 3. In ogni caso, assume un significato assorbente, anche con riferimento alla legittimità della disposta revoca della prova già ammessa, la puntualità del giudizio speso dalla Corte del merito nel ritenere superflua la relativa deposizione alla luce del materiale probatorio già acquisito. 3.1. Secondo l'assunto difensivo, assertivamente supportato dalle altre acquisizioni istruttorie, dalla deposizione pretermessa sarebbe emerso che il teste illegittimamente non audito, ritenendosi proprietario del biliardo pignorato, lo avrebbe asportato dal luogo di custodia successivamente al vincolo apposto con il pignoramento, con condotta realizzata contro la volontà del ricorrente. Tale ultimo presupposto in fatto, tuttavia, all'evidenza decisivo nell'assunto perseguito dal ricorso quale possibile oggetto della deposizione del PI, non trova riscontro nel portato argonnentativo delle due decisioni di merito né risulta ancorato alla puntuale individuazione di una travisata lettura delle emergenze acquisite. 3.2. Di contro, come messo in evidenza dalla sentenza gravata (laddove si fa cenno puntuale alla deposizione della teste RE AR Belbtti), il dato acquisito dava conto di una risultanza 2 probatoria diversa (in particolare non sarebbe emersa, siccome espressamente riferita, alcuna volontà oppositiva mostrata dal ricorrente nell'occasione del detto asporto). E tanto, secondo la linea logica coerentemente tracciata dalla decisione impugnata, rendeva indifferente l'assunzione testimoniale di PI (perché al più diretta a confermare che lo stesso, ritenendosi proprietario del biliardo, lo aveva asportato), in quanto comunque destinata a lasciare immutata la responsabilità dell'imputato (che, essendone custode, rispondeva dell'atteggiamento omissivo tenuto nel non opporsi alla condotta sottrattiva caduta sul bene staggito, comunque vincolato all'esecuzione), già cristallizzata dal compendio probatorio acquisito. 3.3. Del resto, non a caso, tale affermata volontà contraria dell'imputato (quale possibile oggetto della deposizione pretermessa), risulta tardivamente addotta dalla difesa solo con l'odierno ricorso (nel tentativo di mettere in luce un possibile vizio inficiante le valutazioni rese dalla Corte del merito); e ciò, ancora più decisamente, porta alla conclusione pregiudiziale di cui al dispositivo che segue, con le conseguenti pronunzie ex art 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna, alla pena ritenuta di giustizia, resa ai danni di RO LO, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 388 ì comnna 5, cod. pen. nel testo vigente all'epoca del fatto (anteriore alla novella apportata con il d.lgs. n. 63 del 2018). 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte di appello confermato la decisione appellata malgrado la stessa fosse stata assunta Penale Sent. Sez. 6 Num. 15646 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/02/2024 senza procedere alla escussione del teste PI 212, ammesso ex art 507 cod. proc. pen. con ordinanza poi illegittimamente revocata perché il teste non era stato citato in quanto irreperibile. Tanto ad avviso della difesa inficiava la sentenza appellata perché resa senza dare corso all'incombente istruttorio in questione;
e vizierebbe, ora, quella gravata da ricorso, che oltre a confermare il percorso decisionale tracciato dal primo giudice, risulterebbe fondata su un giudizio di superfluità della prova ammessa e poi revocata all'evidenza erroneo e manifestamente illogico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Giova premettere / in fatto / che erano due i beni pignorati, ascritti alla custodia del ricorrente - al quale era riferibile l'impresa debitrice esecutata- e sottratti, secondo l'imputazione, all'azione esecutiva;
di contro, la testimonianza pretermessa aveva ad oggetto solo uno di tali beni, nell'assunto difensivo di proprietà del teste da escutere. Nulla si osserva nel ricorso sulla parte di contestazione, relativa alla sottrazione del bene residuo, estranea al potenziale contenuto della detta deposizione, in quanto tale non incisa dall'impugnazione. E tanto rende incerta la stessa individuazione di un concreto interesse al ricorso, che lascia inalterato il giudizio di responsabilità senza soffermarsi, con gli opportuni approfondimenti argomentativi, in ordine alla possibile rifluenza dell'eventuale, positivo, sviluppo dell'incombente processuale pretermesso sul disvalore complessivo della condotta, perlomeno in ottica sanzionatoria. 3. In ogni caso, assume un significato assorbente, anche con riferimento alla legittimità della disposta revoca della prova già ammessa, la puntualità del giudizio speso dalla Corte del merito nel ritenere superflua la relativa deposizione alla luce del materiale probatorio già acquisito. 3.1. Secondo l'assunto difensivo, assertivamente supportato dalle altre acquisizioni istruttorie, dalla deposizione pretermessa sarebbe emerso che il teste illegittimamente non audito, ritenendosi proprietario del biliardo pignorato, lo avrebbe asportato dal luogo di custodia successivamente al vincolo apposto con il pignoramento, con condotta realizzata contro la volontà del ricorrente. Tale ultimo presupposto in fatto, tuttavia, all'evidenza decisivo nell'assunto perseguito dal ricorso quale possibile oggetto della deposizione del PI, non trova riscontro nel portato argonnentativo delle due decisioni di merito né risulta ancorato alla puntuale individuazione di una travisata lettura delle emergenze acquisite. 3.2. Di contro, come messo in evidenza dalla sentenza gravata (laddove si fa cenno puntuale alla deposizione della teste RE AR Belbtti), il dato acquisito dava conto di una risultanza 2 probatoria diversa (in particolare non sarebbe emersa, siccome espressamente riferita, alcuna volontà oppositiva mostrata dal ricorrente nell'occasione del detto asporto). E tanto, secondo la linea logica coerentemente tracciata dalla decisione impugnata, rendeva indifferente l'assunzione testimoniale di PI (perché al più diretta a confermare che lo stesso, ritenendosi proprietario del biliardo, lo aveva asportato), in quanto comunque destinata a lasciare immutata la responsabilità dell'imputato (che, essendone custode, rispondeva dell'atteggiamento omissivo tenuto nel non opporsi alla condotta sottrattiva caduta sul bene staggito, comunque vincolato all'esecuzione), già cristallizzata dal compendio probatorio acquisito. 3.3. Del resto, non a caso, tale affermata volontà contraria dell'imputato (quale possibile oggetto della deposizione pretermessa), risulta tardivamente addotta dalla difesa solo con l'odierno ricorso (nel tentativo di mettere in luce un possibile vizio inficiante le valutazioni rese dalla Corte del merito); e ciò, ancora più decisamente, porta alla conclusione pregiudiziale di cui al dispositivo che segue, con le conseguenti pronunzie ex art 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente