Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 975
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che gli atti prodromici, incluse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, siano stati ritualmente notificati e siano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Pertanto, le censure relative a tali atti sono inammissibili.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che la rituale notifica degli atti prodromici e degli atti interruttivi abbia reso definitive le pretese esattoriali e interrotto la prescrizione, rendendo inammissibili le eccezioni di decadenza sollevate in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la rituale notifica degli atti prodromici e degli atti interruttivi abbia reso definitive le pretese esattoriali e interrotto la prescrizione, rendendo inammissibili le eccezioni di prescrizione sollevate in questa sede.

  • Rigettato
    Inesigibilità del debito per mancata insinuazione al passivo fallimentare

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione sia in fatto (l'Agenzia ha depositato insinuazione al passivo) sia in diritto, citando la Cassazione (sentenza n. 26806/2022) secondo cui la mancata partecipazione al concorso non estingue il titolo esecutivo del creditore nei confronti del fallito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 975
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 975
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo