CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore BELLANTONI ELVIRA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4071/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008842279000 IVA-ALIQUOTE 1999 contro Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020030075199916000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040047495191502 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040047495191502 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040074141113000 SSN 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040074141113000 SSN 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040074273030001 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040074273030001 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050023846183000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050034937447000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020060004083565000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020060052040332000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070007325208000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080013102006000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080050920452000 SSN 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002009008176221000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100025043467000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110021119254000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130018730332000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032479671000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140009503192000 IRPEF-ALTRO 2010 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140027633445000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140039759231000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140049086121000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160007824613000 RADIODIFFUSIONI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021393919000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEXM00670 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEXTEXM000543 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Difensore_1Ricorrente/Appellante: l'avv. si riporta al ricorso ed alle successive memorie ribadendo la mancata insinuazione al passivo dell'ADER e della D.P. Difensore_2Resistente/Appellato: l'avv. ribadisce che trattasi di cartelle già discusse come documentato. In merito all'insinuazione al passimo afferma che vi è pec per l'insinuazione al passivo.
Nominativo_1la d.ssa si rimette a quanto nelle controdeduzioni e si riporta alle difese di ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 luglio 2025 e depositato in data 4 agosto 2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259008842279000, notificata in data 23 luglio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno chiedeva il pagamento di complessivi euro 1.837.363,52 in relazione a numerose cartelle e avvisi di accertamento per svariati titoli. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'intimazione impugnata, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti prodromici;
decadenza ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 602/1973; prescrizione;
inesigibilità del debito in conseguenza della mancata insinuazione dell'ente creditore Agenzia delle Entrate Riscossione nella procedura fallimentare aperta a suo carico innanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore. Si costituiva in giudizio, in data 5 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. In data 22 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, anch'essa difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva, altresì, in giudizio la Camera di Commercio di Salerno, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, depositate da parte ricorrente, in data 12 febbraio 2026, memorie illustrative, alla fissata udienza del 23 febbraio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'avviso di intimazione impugnato nella presente sede è stato preceduto dalla rituale notifica degli atti prodromici, nonché di ulteriori atti. Segnatamente, come da documentazione versata in giudizio dalle resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento prodromici sono stati tutti ritualmente notificati (peraltro, l'avviso di accertamento n. TEXM00670 risulta impugnato dall'odierno ricorrente, nell'ambito di un giudizio conclusosi con sentenza definitiva n. 2201/02/2022 a lui sfavorevole). Sono stati, inoltre, notificati plurimi atti interruttivi, ovvero numerosissime intimazioni di pagamento, una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, un atto di pignoramento presso terzi e un preavviso di fermo amministrativo (risultano, inoltre, atti di intervento in procedure immobiliari presso il Tribunale di Nocera Inferiore e atti di insinuazione al passivo fallimentare). Tali atti sono stati ritualmente notificati e sono divenuti definitivi per effetto della mancata impugnazione degli stessi. Attesa la rituale notifica di tali atti prodromici, le eccezioni relative e riferibili agli stessi e ai debiti tributari sottostanti sollevate da parte ricorrente avrebbero dovuto essere formulate in sede di impugnazione di tali atti, che, in quanto validamente notificati e non opposti, hanno reso definitiva la pretesa esattoriale, oltre ad interrompere, con la stessa notifica, il decorso del termine di prescrizione;
non avendo il contribuente provveduto in tal senso, ne risultano ora inammissibili, nella presente sede, tutte le censure (quali le sollevate eccezioni di decadenza e di prescrizione del credito fiscale precedentemente alla notifica di tali atti) comunque riferibili agli elementi dei quali tali atti sono destinati a costituire prova. Invero, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, n. 37259; Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass. n. 8704 del 2013). Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. Si osserva, inoltre, che non sussiste alcuna prescrizione successiva, attesi i numerosi atti interruttivi notificati a parte ricorrente, come sopra indicati. Infondato è, poi, l'ultimo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente argomenta in termini di inesigibilità del debito in virtù della mancata insinuazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella procedura fallimentare aperta a suo carico. Tale eccezione risulta infondata sia in fatto, in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato insinuazione al passivo del fallimento n. 55/2019 con ricevuta del relativo deposito, sia in punto di diritto, in quanto la Corte di Cassazione ha statuito che la mancata partecipazione al concorso non determina l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito, atteso che «La dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, né di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa» (cfr. Cassazione, sentenza. n. 26806/2022). In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, nel valore medio, con la riduzione del venti per cento di cui al comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, e per la Camera di Commercio di Salerno, in quanto assistite da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in euro 7.200,00 ciascuna per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, e per la Camera di Commercio di Salerno, oltre accessori, se dovuti, come per legge, e in euro 9.000,00 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore BELLANTONI ELVIRA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4071/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Salerno
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259008842279000 IVA-ALIQUOTE 1999 contro Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020030075199916000 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040047495191502 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040047495191502 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040074141113000 SSN 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040074141113000 SSN 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040074273030001 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040074273030001 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050023846183000 IRAP 2000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020050034937447000 IRPEF-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020060004083565000 IRAP 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020060052040332000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020070007325208000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080013102006000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080050920452000 SSN 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002009008176221000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100025043467000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110021119254000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130018730332000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130032479671000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140009503192000 IRPEF-ALTRO 2010 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140027633445000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140039759231000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140049086121000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160007824613000 RADIODIFFUSIONI 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021393919000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEXM00670 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEXTEXM000543 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Difensore_1Ricorrente/Appellante: l'avv. si riporta al ricorso ed alle successive memorie ribadendo la mancata insinuazione al passivo dell'ADER e della D.P. Difensore_2Resistente/Appellato: l'avv. ribadisce che trattasi di cartelle già discusse come documentato. In merito all'insinuazione al passimo afferma che vi è pec per l'insinuazione al passivo.
Nominativo_1la d.ssa si rimette a quanto nelle controdeduzioni e si riporta alle difese di ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 luglio 2025 e depositato in data 4 agosto 2025, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259008842279000, notificata in data 23 luglio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno chiedeva il pagamento di complessivi euro 1.837.363,52 in relazione a numerose cartelle e avvisi di accertamento per svariati titoli. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'intimazione impugnata, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione, per i seguenti motivi: omessa notifica degli atti prodromici;
decadenza ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 602/1973; prescrizione;
inesigibilità del debito in conseguenza della mancata insinuazione dell'ente creditore Agenzia delle Entrate Riscossione nella procedura fallimentare aperta a suo carico innanzi alla sezione fallimentare del Tribunale di Nocera Inferiore. Si costituiva in giudizio, in data 5 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. In data 22 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, anch'essa difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva, altresì, in giudizio la Camera di Commercio di Salerno, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese di lite. Infine, depositate da parte ricorrente, in data 12 febbraio 2026, memorie illustrative, alla fissata udienza del 23 febbraio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'avviso di intimazione impugnato nella presente sede è stato preceduto dalla rituale notifica degli atti prodromici, nonché di ulteriori atti. Segnatamente, come da documentazione versata in giudizio dalle resistenti Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento prodromici sono stati tutti ritualmente notificati (peraltro, l'avviso di accertamento n. TEXM00670 risulta impugnato dall'odierno ricorrente, nell'ambito di un giudizio conclusosi con sentenza definitiva n. 2201/02/2022 a lui sfavorevole). Sono stati, inoltre, notificati plurimi atti interruttivi, ovvero numerosissime intimazioni di pagamento, una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, un atto di pignoramento presso terzi e un preavviso di fermo amministrativo (risultano, inoltre, atti di intervento in procedure immobiliari presso il Tribunale di Nocera Inferiore e atti di insinuazione al passivo fallimentare). Tali atti sono stati ritualmente notificati e sono divenuti definitivi per effetto della mancata impugnazione degli stessi. Attesa la rituale notifica di tali atti prodromici, le eccezioni relative e riferibili agli stessi e ai debiti tributari sottostanti sollevate da parte ricorrente avrebbero dovuto essere formulate in sede di impugnazione di tali atti, che, in quanto validamente notificati e non opposti, hanno reso definitiva la pretesa esattoriale, oltre ad interrompere, con la stessa notifica, il decorso del termine di prescrizione;
non avendo il contribuente provveduto in tal senso, ne risultano ora inammissibili, nella presente sede, tutte le censure (quali le sollevate eccezioni di decadenza e di prescrizione del credito fiscale precedentemente alla notifica di tali atti) comunque riferibili agli elementi dei quali tali atti sono destinati a costituire prova. Invero, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, n. 37259; Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass. n. 8704 del 2013). Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. Si osserva, inoltre, che non sussiste alcuna prescrizione successiva, attesi i numerosi atti interruttivi notificati a parte ricorrente, come sopra indicati. Infondato è, poi, l'ultimo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente argomenta in termini di inesigibilità del debito in virtù della mancata insinuazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nella procedura fallimentare aperta a suo carico. Tale eccezione risulta infondata sia in fatto, in quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato insinuazione al passivo del fallimento n. 55/2019 con ricevuta del relativo deposito, sia in punto di diritto, in quanto la Corte di Cassazione ha statuito che la mancata partecipazione al concorso non determina l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia eventualmente munito nei confronti del fallito, atteso che «La dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di tenere in serbo il titolo di cui sia in possesso per farlo poi valere contro il fallito tornato in bonis, né di procurarselo iniziando o proseguendo contro il fallito stesso un giudizio nelle forme e nelle sedi ordinarie, purché questo sia privo di qualunque effetto nei confronti della massa» (cfr. Cassazione, sentenza. n. 26806/2022). In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, nel valore medio, con la riduzione del venti per cento di cui al comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, e per la Camera di Commercio di Salerno, in quanto assistite da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in euro 7.200,00 ciascuna per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, e per la Camera di Commercio di Salerno, oltre accessori, se dovuti, come per legge, e in euro 9.000,00 per l'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge.