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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
10107/2021 N.R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 10107/2021, avente ad oggetto: contratti bancari - inadempimento
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
FF (SA), via Toppola, n. 18/a, C.F. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Manzione del Foro di Salerno, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Salerno, Via G.
Guglielmi n. 6
- Attore –
E
Controparte_1
con sede in Aquara (SA), Via G. Garibaldi, C.F.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Stasi del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Capaccio Paestum
(SA), Via Magna Grecia n. 269
- Convenuta – CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
05/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021, Parte_1
ritualmente proponeva domanda di risarcimento danni nei
[...]
confronti della per Controparte_1
responsabilità contrattuale derivante da inadempimento degli obblighi di diligenza professionale nella verifica del c.d. "bene emissione" di un assegno circolare poi risultato falso.
La domanda si fondava sui seguenti motivi:
1. responsabilità contrattuale della banca per inadempimento degli obblighi di diligenza professionale nella verifica della bene emissione;
2. violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. per mancata osservanza della diligenza qualificata del "buon banchiere";
3. danno patrimoniale per la perdita dell'orologio consegnato in affidamento sulla dichiarazione di bene emissione.
Si costituiva la contestando Controparte_1
specificamente tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda per:
1. mancanza di obbligo contrattuale di verifica del bene emissione;
2. assenza di prova della richiesta espressa da parte del cliente;
3. mancanza di prova dell'effettiva vendita dell'orologio.
Esperita la mediazione con esito negativo, istruita la causa documentalmente, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, assegnando all'esito il procedimento a sentenza e concedendo i termini di cui all'art. 190. La domanda è totalmente sfornita di prova e va rigettata.
1. Sulla mancanza di prova della richiesta di bene emissione e sulla specifica contestazione operata dalla convenuta con CP_1
conseguente inapplicabilità del principio di non contestazione.
In via preliminare, deve rilevarsi che la banca convenuta ha specificamente contestato l'esistenza della richiesta di verifica del bene emissione da parte del cliente, eccependo che si tratta di "mera allegazione, non sostenuta da alcuna prova" e invocando il principio
"Quod non est in actis non est in mundo" relativamente alla predetta clausola/onere a carico della banca.
Invero l'attore ha allegato di aver richiesto espressamente la verifica del bene emissione e che tale verifica sia stata effettuata dall'impiegata della filiale alla sua presenza, ma non ha fornito alcuna prova di tale richiesta né della sua accettazione da parte della banca.
Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. Nel caso di specie, l'attore doveva dimostrare: di aver effettivamente richiesto il servizio di bene emissione;
che la banca abbia accettato di prestare tale servizio;
che la verifica sia stata effettuata con modalità negligenti.
La mera allegazione, non supportata da prova documentale o testimoniale, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'obbligo contrattuale dedotto in giudizio.
Nel caso di specie non può trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto la convenuta CP_1
ha specificamente e analiticamente contestato tutti i fatti costitutivi della domanda attorea, eccependo:
a) Sulla mancanza di obbligo contrattuale: "nel contratto non si rinviene tale clausola/onere a carico della Banca. Quod non est in actis non est in mundo";
b) Sulla prova della richiesta espressa: "la sua efficacia è comunque subordinata alla prova che vi sia stata da parte del cliente espressa richiesta del bene emissione dell'assegno";
c) Sulla prova dell'effettiva vendita: "parte attrice non fornisce neanche prova dell'effettiva vendita dell'orologio".
Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 11252 del 10 maggio 2018: "se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati".
A fronte di contestazioni specifiche e circostanziate, permane integralmente l'onere probatorio a carico dell'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Tale onere probatorio certamente non può ritenersi assolto con il tardivo deposito, avvenuto solo in data 10.06.2024, scaduti i termini di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., del fascicolo penale e, più specificamente, della dichiarazione del direttore della BCC di CP_1
che, tra l'altro, affermava di non essere stata presente ai fatti ma di conoscere le circostanze per un sentito dire nell'istituto.
2. Sull'assenza di obbligo contrattuale di bene emissione
Come correttamente eccepito dalla convenuta, dal contratto di CP_1
conto corrente non risulta alcuna clausola che preveda l'obbligo di verifica del bene emissione degli assegni circolari.
Come chiarito da giurisprudenza consolidata, la verifica del bene emissione non rientra tra gli obblighi ordinari della banca negoziatrice.
Sul punto il Tribunale civile di Milano con sentenza n. 2167 del 17 marzo 2025 correttamente osserva: "la richiesta di bene emissione alla banca negoziatrice costituisce una mera prassi bancaria, volta alla verifica della 'bontà dell'assegno circolare', secondo Parte_2 della richiesta esplicita da parte del correntista, l'Istituto negoziatore interpella la Banca emittente l'assegno, al fine di controllarne
l'autenticità. Tale prassi, come chiarito da plurime decisioni dell'ABF, non costituisce un esplicito obbligo contrattuale e non riceve alcuna espressa disciplina dalla legge: l'intermediario può, pertanto, legittimamente decidere di negare la propria assistenza, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente".
L'intermediario, pertanto, è tenuto soltanto a "verificare, con
l'accortezza propria della professionalità, la regolarità del titolo, secondo quanto è possibile rilevare da un accurato esame visivo e tattile", ma
"non ha l'onere di compiere ulteriori accertamenti sulla validità del titolo, salvo che il cliente ne faccia espressa richiesta" e la banca accetti di prestare tale servizio aggiuntivo.
3. Sulla mancanza di prova dell'effettiva vendita dell'orologio
L'attore non ha fornito alcuna prova dell'effettiva consegna dell'orologio all'acquirente. Come correttamente rilevato dalla Banca convenuta,
l'attore "si limita ad allegare che l'assegno gli sia stato consegnato quale corrispettivo della vendita di un orologio, da parte di un presunto acquirente, del quale si ignorano persino il nome e gli estremi anagrafici, ma giammai prova che la vendita sia stata realmente eseguita".
In assenza di tale prova, non può configurarsi alcun danno risarcibile.
La responsabilità della banca negoziatrice per inadeguata verifica di un assegno poi rivelatosi contraffatto non consiste nel mancato pagamento del titolo falso, ma nell'aver indotto il cliente, attraverso l'attestazione di regolarità, a privarsi del bene oggetto della compravendita.
Conseguentemente, preliminare ad ogni statuizione risarcitoria nei confronti dell'intermediario è l'acquisizione della prova dell'effettiva consegna del bene all'acquirente da parte del venditore, gravando su quest'ultimo il relativo onere probatorio.
4. Sull'accredito salvo buon fine
Quanto alla circostanza che l'importo dell'assegno circolare è stato prima accreditato e poi stornato, deve evidenziarsi che l'accredito disposto alla presentazione del titolo è un accredito fatto salvo buon fine, ovverosia accredito contabile, il quale diventa saldo disponibile/definitivo solo al buon esito dell'assegno.
Nel caso di specie, poiché l'assegno non è andato a buon fine, la somma
è stata legittimamente stornata nei termini contrattuali, senza che ciò possa configurare alcuna responsabilità della banca.
5. Sulle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto della domanda, sono poste a carico di e, considerate la natura, il Parte_1
valore e la complessità (bassa) delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
RIGETTA la domanda proposta da . Parte_1
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che Controparte_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il17.12.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del GOP Dott.
Antonio Cerruti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 10107/2021, avente ad oggetto: contratti bancari - inadempimento
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
FF (SA), via Toppola, n. 18/a, C.F. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Manzione del Foro di Salerno, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Salerno, Via G.
Guglielmi n. 6
- Attore –
E
Controparte_1
con sede in Aquara (SA), Via G. Garibaldi, C.F.
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Stasi del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Capaccio Paestum
(SA), Via Magna Grecia n. 269
- Convenuta – CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del
05/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021, Parte_1
ritualmente proponeva domanda di risarcimento danni nei
[...]
confronti della per Controparte_1
responsabilità contrattuale derivante da inadempimento degli obblighi di diligenza professionale nella verifica del c.d. "bene emissione" di un assegno circolare poi risultato falso.
La domanda si fondava sui seguenti motivi:
1. responsabilità contrattuale della banca per inadempimento degli obblighi di diligenza professionale nella verifica della bene emissione;
2. violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. per mancata osservanza della diligenza qualificata del "buon banchiere";
3. danno patrimoniale per la perdita dell'orologio consegnato in affidamento sulla dichiarazione di bene emissione.
Si costituiva la contestando Controparte_1
specificamente tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto della domanda per:
1. mancanza di obbligo contrattuale di verifica del bene emissione;
2. assenza di prova della richiesta espressa da parte del cliente;
3. mancanza di prova dell'effettiva vendita dell'orologio.
Esperita la mediazione con esito negativo, istruita la causa documentalmente, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, assegnando all'esito il procedimento a sentenza e concedendo i termini di cui all'art. 190. La domanda è totalmente sfornita di prova e va rigettata.
1. Sulla mancanza di prova della richiesta di bene emissione e sulla specifica contestazione operata dalla convenuta con CP_1
conseguente inapplicabilità del principio di non contestazione.
In via preliminare, deve rilevarsi che la banca convenuta ha specificamente contestato l'esistenza della richiesta di verifica del bene emissione da parte del cliente, eccependo che si tratta di "mera allegazione, non sostenuta da alcuna prova" e invocando il principio
"Quod non est in actis non est in mundo" relativamente alla predetta clausola/onere a carico della banca.
Invero l'attore ha allegato di aver richiesto espressamente la verifica del bene emissione e che tale verifica sia stata effettuata dall'impiegata della filiale alla sua presenza, ma non ha fornito alcuna prova di tale richiesta né della sua accettazione da parte della banca.
Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, grava sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere. Nel caso di specie, l'attore doveva dimostrare: di aver effettivamente richiesto il servizio di bene emissione;
che la banca abbia accettato di prestare tale servizio;
che la verifica sia stata effettuata con modalità negligenti.
La mera allegazione, non supportata da prova documentale o testimoniale, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza dell'obbligo contrattuale dedotto in giudizio.
Nel caso di specie non può trovare applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto la convenuta CP_1
ha specificamente e analiticamente contestato tutti i fatti costitutivi della domanda attorea, eccependo:
a) Sulla mancanza di obbligo contrattuale: "nel contratto non si rinviene tale clausola/onere a carico della Banca. Quod non est in actis non est in mundo";
b) Sulla prova della richiesta espressa: "la sua efficacia è comunque subordinata alla prova che vi sia stata da parte del cliente espressa richiesta del bene emissione dell'assegno";
c) Sulla prova dell'effettiva vendita: "parte attrice non fornisce neanche prova dell'effettiva vendita dell'orologio".
Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 11252 del 10 maggio 2018: "se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto è altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati".
A fronte di contestazioni specifiche e circostanziate, permane integralmente l'onere probatorio a carico dell'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Tale onere probatorio certamente non può ritenersi assolto con il tardivo deposito, avvenuto solo in data 10.06.2024, scaduti i termini di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., del fascicolo penale e, più specificamente, della dichiarazione del direttore della BCC di CP_1
che, tra l'altro, affermava di non essere stata presente ai fatti ma di conoscere le circostanze per un sentito dire nell'istituto.
2. Sull'assenza di obbligo contrattuale di bene emissione
Come correttamente eccepito dalla convenuta, dal contratto di CP_1
conto corrente non risulta alcuna clausola che preveda l'obbligo di verifica del bene emissione degli assegni circolari.
Come chiarito da giurisprudenza consolidata, la verifica del bene emissione non rientra tra gli obblighi ordinari della banca negoziatrice.
Sul punto il Tribunale civile di Milano con sentenza n. 2167 del 17 marzo 2025 correttamente osserva: "la richiesta di bene emissione alla banca negoziatrice costituisce una mera prassi bancaria, volta alla verifica della 'bontà dell'assegno circolare', secondo Parte_2 della richiesta esplicita da parte del correntista, l'Istituto negoziatore interpella la Banca emittente l'assegno, al fine di controllarne
l'autenticità. Tale prassi, come chiarito da plurime decisioni dell'ABF, non costituisce un esplicito obbligo contrattuale e non riceve alcuna espressa disciplina dalla legge: l'intermediario può, pertanto, legittimamente decidere di negare la propria assistenza, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente".
L'intermediario, pertanto, è tenuto soltanto a "verificare, con
l'accortezza propria della professionalità, la regolarità del titolo, secondo quanto è possibile rilevare da un accurato esame visivo e tattile", ma
"non ha l'onere di compiere ulteriori accertamenti sulla validità del titolo, salvo che il cliente ne faccia espressa richiesta" e la banca accetti di prestare tale servizio aggiuntivo.
3. Sulla mancanza di prova dell'effettiva vendita dell'orologio
L'attore non ha fornito alcuna prova dell'effettiva consegna dell'orologio all'acquirente. Come correttamente rilevato dalla Banca convenuta,
l'attore "si limita ad allegare che l'assegno gli sia stato consegnato quale corrispettivo della vendita di un orologio, da parte di un presunto acquirente, del quale si ignorano persino il nome e gli estremi anagrafici, ma giammai prova che la vendita sia stata realmente eseguita".
In assenza di tale prova, non può configurarsi alcun danno risarcibile.
La responsabilità della banca negoziatrice per inadeguata verifica di un assegno poi rivelatosi contraffatto non consiste nel mancato pagamento del titolo falso, ma nell'aver indotto il cliente, attraverso l'attestazione di regolarità, a privarsi del bene oggetto della compravendita.
Conseguentemente, preliminare ad ogni statuizione risarcitoria nei confronti dell'intermediario è l'acquisizione della prova dell'effettiva consegna del bene all'acquirente da parte del venditore, gravando su quest'ultimo il relativo onere probatorio.
4. Sull'accredito salvo buon fine
Quanto alla circostanza che l'importo dell'assegno circolare è stato prima accreditato e poi stornato, deve evidenziarsi che l'accredito disposto alla presentazione del titolo è un accredito fatto salvo buon fine, ovverosia accredito contabile, il quale diventa saldo disponibile/definitivo solo al buon esito dell'assegno.
Nel caso di specie, poiché l'assegno non è andato a buon fine, la somma
è stata legittimamente stornata nei termini contrattuali, senza che ciò possa configurare alcuna responsabilità della banca.
5. Sulle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto della domanda, sono poste a carico di e, considerate la natura, il Parte_1
valore e la complessità (bassa) delle questioni, in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale) spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge a favore di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
RIGETTA la domanda proposta da . Parte_1
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, che Controparte_1
liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il17.12.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Cerruti