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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/12/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5319/2020 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Antonio D'Adamo;Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
'rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Crispo;
CP_1
APPELLATO
Nonché Contro
'in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gioacchino Bifulco;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_2 con riferimento alla sentenza n. 1515/2018 del Giudice di Pace di Sarno dott. Enrico Pietrangeli
(giudizio recante Rg n. 920/2018), depositata in Cancelleria in data 30.7.2018, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione ex art. 615 cpc di cui alla cartella esattoriale n. 10020160012332681 ed annullati i relativi atti. In primo grado CP_1 aveva impugnato la cartella esattoriale n.
10020160012332681 presumibilmente notificata in data 25.8.2016, emessa dall' [...]
a causa della presunta violazione dell'art. 23 del DPR 753/1980Controparte_2
(mancanza di regolare titolo di viaggio) commessa nell'anno 2013.
L'appellante a sostegno della domanda eccepiva: a) inesistenza e/o nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado-violazione degli artt. 3 e 24 Cost. -
Violazione del principio di uguaglianza delle parti e del diritto di difesa;
Violazione dell'art. 101 cpc Violazione del contraddittorio;
b) Errata pronuncia sulla prescrizione del credito
-
portato dalla cartella esattoriale impugnata in primo grado;
c) domanda riconvenzionale trasversale. Parte_1Più in particolare la società dichiarava di non aver mai avuto conoscenza della pubblicazione della sentenza n. 1515/2018 del Giudice di Pace di Sarno e, soprattutto, di non aver mai ricevuto alcun atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado relativo all'opposizione ex art. 615 comma I cpc avverso la cartella esattoriale n.
10020160012332681 e asseriva di averne avuto contezza solo in data 2.11.2020 quando l'Avv. Gerardo Crispo con relativa pec chiedeva il pagamento degli onorari liquidati da quattro sentenze del Giudice di Pace di Sarno, tra cui la sentenza n. 1515/2018 resa dal
Giudice di Pace di Sarno a conclusione del giudizio n. 920/2018, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella esattoriale n. 10020160012332681.
Parte appellante riteneva, dunque, applicabile l'art. 327 comma II cpc, a mente del quale il soccombente rimasto contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo il decorso del termine annuale, in presenza di due presupposti: nullità della citazione o della sua notificazione (presupposto oggettivo); mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità
(presupposto soggettivo).
In ordine alla prescrizione, la società Parte_1 asseriva che in data 22.4.2014 veniva emessa l'ordinanza ingiunzione ALA000000197828/2013 e che la stessa veniva notificata in data 7.5.2014 ed, ai fini dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione, emetteva successiva ordinanza ingiunzione ALA000000201737/2013 del 15.4.2014, anch'essa regolarmente notificata al sig. CP_1 il 12.5.2014; spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' chiedendo Controparte_2
che fosse pronunciata condanna a carico dell'Agente a pagare, in favore di Parte_1 la somma iscritta a ruolo, unitamente alla corresponsione delle spese di giudizio eventualmente posta a carico della società odierna appellante. Con comparsa depositata in data 20.3.2021 si costituiva CP_1 che in via preliminare ed assorbente chiedeva la riunione dei fascicoli Rg 5319/2020 e 5323/2020 con il fascicolo Rg n. 5317/2020 per connessione oggettiva e soggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c., nonché eccepiva la tardività dell'appello per il passaggio in giudicato della sentenza n.
1515/2018, pubblicata il 30.7.2018, nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con comparsa depositata in data 26.3.2021 si costituiva I Controparte_2
che, in via pregiudiziale, chiedeva il rigetto della domanda trasversale riconvenzionale nei suoi confronti poiché inammissibile ex art. 345 cpc e/o infondata, nel merito accogliere l'appello proposto dalla accertando e dichiarando la nullità dellaParte_2 sentenza n. 1515/2018 del Giudice di Pace di Sarno con ogni provvedimento conseguente alla declaratoria di nullità, ivi compresa la rimessione del giudizio al Giudice di prime cure, con la più ampia rimessione in termini dei convenuti.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
L'appellante sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, né della relativa sentenza appellata nel presente gravame.
Tuttavia, dall'esame della sentenza impugnata risulta che il Giudice di Pace aveva dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio;
la sentenza n.1515/2018 del Giudice di Pace di Sarno, infatti, recita: "Si da atto, quindi, della regolarità del contraddittorio, essendosi provveduto alla notificazione dell'atto di citazione alle parti...". Appare evidente che il
Giudice di prime cure ha controllato l'esistenza e la ritualità della notifica dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado;
tale accertamento costituisce attività tipica e necessaria del giudice adito in primo grado, il quale è tenuto a verificare la regolarità del contraddittorio (vocatio in ius) prima di procedere all'esame del merito della causa.
La valutazione compiuta dal giudice di prime cure, ove non specificatamente contestata mediante la produzione di prova contraria, costituisce un dato processuale che non può essere superato con mere allegazioni di parte.
La parte appellante deduce un fatto negativo, la mancata ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che, tuttavia, non è sottratto al regime ordinario dell'onere probatorio. L'art. 2697 c.c. impone, anche nell'ipotesi di fatto negativi, che la parte che li deduce fornisca quantomeno un principio di prova o allegazioni idonee a porre il giudice nella condizione di verificare la fondatezza dell'eccezione. La Suprema Corte ha statuito il principio giurisprudenziale secondo cui “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio" (cfr ordinanza n. 8018 del 22.3.2021, ordinanza n. 12910 del 22.4.2022, ordinanza n. 222244 del 14.7.2022,
ordinanza n. 25603 del 1.9.2023).
Nel caso di specie, Parte_1 si limitava a rilevare che nel fascicolo di primo grado non risultavano materialmente inserite la ricevuta di accettazione e avvenuta consegna della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado presumibilmente effettuata a mezzo pec. Tale dimostrazione non offre alcuna dimostrazione della mancata ricezione dell'atto da parte dell' né della inesistenza o radicale invalidità del procedimento Controparte_2 '
notificatorio, non avendo, parte appellante, tra l'altro fornito registri del proprio sistema di posta elettronica certificata attestanti l'assenza di ricezione nel periodo di riferimento, ovvero prodotto altri elementi fattuali che potessero corroborare l'asserzione della mancata conoscenza dell'atto.
Pertanto, non avendo prodotto in giudizio, gli appellanti, alcuna prova contraria che contrastasse la decisione del Giudice di Pace, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello per le motivazioni indicate e per l'effetto conferma la sentenza del
Giudice di Pace;
2) Condanna gli appellanti solidalmente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida, in favore dell'appellato, CP_1 'in complessivi € 650,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Gerardo Crispo dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5319/2020 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Antonio D'Adamo;Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
'rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo Crispo;
CP_1
APPELLATO
Nonché Contro
'in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gioacchino Bifulco;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da Parte_2 con riferimento alla sentenza n. 1515/2018 del Giudice di Pace di Sarno dott. Enrico Pietrangeli
(giudizio recante Rg n. 920/2018), depositata in Cancelleria in data 30.7.2018, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione ex art. 615 cpc di cui alla cartella esattoriale n. 10020160012332681 ed annullati i relativi atti. In primo grado CP_1 aveva impugnato la cartella esattoriale n.
10020160012332681 presumibilmente notificata in data 25.8.2016, emessa dall' [...]
a causa della presunta violazione dell'art. 23 del DPR 753/1980Controparte_2
(mancanza di regolare titolo di viaggio) commessa nell'anno 2013.
L'appellante a sostegno della domanda eccepiva: a) inesistenza e/o nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado-violazione degli artt. 3 e 24 Cost. -
Violazione del principio di uguaglianza delle parti e del diritto di difesa;
Violazione dell'art. 101 cpc Violazione del contraddittorio;
b) Errata pronuncia sulla prescrizione del credito
-
portato dalla cartella esattoriale impugnata in primo grado;
c) domanda riconvenzionale trasversale. Parte_1Più in particolare la società dichiarava di non aver mai avuto conoscenza della pubblicazione della sentenza n. 1515/2018 del Giudice di Pace di Sarno e, soprattutto, di non aver mai ricevuto alcun atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado relativo all'opposizione ex art. 615 comma I cpc avverso la cartella esattoriale n.
10020160012332681 e asseriva di averne avuto contezza solo in data 2.11.2020 quando l'Avv. Gerardo Crispo con relativa pec chiedeva il pagamento degli onorari liquidati da quattro sentenze del Giudice di Pace di Sarno, tra cui la sentenza n. 1515/2018 resa dal
Giudice di Pace di Sarno a conclusione del giudizio n. 920/2018, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 cpc avverso la cartella esattoriale n. 10020160012332681.
Parte appellante riteneva, dunque, applicabile l'art. 327 comma II cpc, a mente del quale il soccombente rimasto contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo il decorso del termine annuale, in presenza di due presupposti: nullità della citazione o della sua notificazione (presupposto oggettivo); mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità
(presupposto soggettivo).
In ordine alla prescrizione, la società Parte_1 asseriva che in data 22.4.2014 veniva emessa l'ordinanza ingiunzione ALA000000197828/2013 e che la stessa veniva notificata in data 7.5.2014 ed, ai fini dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione, emetteva successiva ordinanza ingiunzione ALA000000201737/2013 del 15.4.2014, anch'essa regolarmente notificata al sig. CP_1 il 12.5.2014; spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' chiedendo Controparte_2
che fosse pronunciata condanna a carico dell'Agente a pagare, in favore di Parte_1 la somma iscritta a ruolo, unitamente alla corresponsione delle spese di giudizio eventualmente posta a carico della società odierna appellante. Con comparsa depositata in data 20.3.2021 si costituiva CP_1 che in via preliminare ed assorbente chiedeva la riunione dei fascicoli Rg 5319/2020 e 5323/2020 con il fascicolo Rg n. 5317/2020 per connessione oggettiva e soggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c., nonché eccepiva la tardività dell'appello per il passaggio in giudicato della sentenza n.
1515/2018, pubblicata il 30.7.2018, nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con comparsa depositata in data 26.3.2021 si costituiva I Controparte_2
che, in via pregiudiziale, chiedeva il rigetto della domanda trasversale riconvenzionale nei suoi confronti poiché inammissibile ex art. 345 cpc e/o infondata, nel merito accogliere l'appello proposto dalla accertando e dichiarando la nullità dellaParte_2 sentenza n. 1515/2018 del Giudice di Pace di Sarno con ogni provvedimento conseguente alla declaratoria di nullità, ivi compresa la rimessione del giudizio al Giudice di prime cure, con la più ampia rimessione in termini dei convenuti.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
L'appellante sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, né della relativa sentenza appellata nel presente gravame.
Tuttavia, dall'esame della sentenza impugnata risulta che il Giudice di Pace aveva dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio;
la sentenza n.1515/2018 del Giudice di Pace di Sarno, infatti, recita: "Si da atto, quindi, della regolarità del contraddittorio, essendosi provveduto alla notificazione dell'atto di citazione alle parti...". Appare evidente che il
Giudice di prime cure ha controllato l'esistenza e la ritualità della notifica dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di primo grado;
tale accertamento costituisce attività tipica e necessaria del giudice adito in primo grado, il quale è tenuto a verificare la regolarità del contraddittorio (vocatio in ius) prima di procedere all'esame del merito della causa.
La valutazione compiuta dal giudice di prime cure, ove non specificatamente contestata mediante la produzione di prova contraria, costituisce un dato processuale che non può essere superato con mere allegazioni di parte.
La parte appellante deduce un fatto negativo, la mancata ricezione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che, tuttavia, non è sottratto al regime ordinario dell'onere probatorio. L'art. 2697 c.c. impone, anche nell'ipotesi di fatto negativi, che la parte che li deduce fornisca quantomeno un principio di prova o allegazioni idonee a porre il giudice nella condizione di verificare la fondatezza dell'eccezione. La Suprema Corte ha statuito il principio giurisprudenziale secondo cui “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio" (cfr ordinanza n. 8018 del 22.3.2021, ordinanza n. 12910 del 22.4.2022, ordinanza n. 222244 del 14.7.2022,
ordinanza n. 25603 del 1.9.2023).
Nel caso di specie, Parte_1 si limitava a rilevare che nel fascicolo di primo grado non risultavano materialmente inserite la ricevuta di accettazione e avvenuta consegna della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado presumibilmente effettuata a mezzo pec. Tale dimostrazione non offre alcuna dimostrazione della mancata ricezione dell'atto da parte dell' né della inesistenza o radicale invalidità del procedimento Controparte_2 '
notificatorio, non avendo, parte appellante, tra l'altro fornito registri del proprio sistema di posta elettronica certificata attestanti l'assenza di ricezione nel periodo di riferimento, ovvero prodotto altri elementi fattuali che potessero corroborare l'asserzione della mancata conoscenza dell'atto.
Pertanto, non avendo prodotto in giudizio, gli appellanti, alcuna prova contraria che contrastasse la decisione del Giudice di Pace, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello per le motivazioni indicate e per l'effetto conferma la sentenza del
Giudice di Pace;
2) Condanna gli appellanti solidalmente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida, in favore dell'appellato, CP_1 'in complessivi € 650,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Gerardo Crispo dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa RI Troisi