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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1115/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2384/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19709950 CONTR.CONSORT. 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.2.2024, notificato in pari data a mezzo PEC al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e ad Area Riscossione Srl, Ricorrente_1, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio eleggeva domicilio, impugnava l'avviso di pagamento n. 19709950, emesso da Area S.r.l. in data 12.12.2023, al fine di richiedere il pagamento della somma pari ad Euro 45,48, a titolo di contributi consortili (per beneficio idraulico) con riferimento agli anni
2022 e 2023.
Deduceva il ricorrente la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato, per i seguenti motivi:
l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza di benefici derivanti dalle attività consortili, in quanto nessun beneficio fondiario era stato conseguito, nel caso di specie, dai terreni di cui il ricorrente era proprietario.
Mancanza di potere impositivo in capo al Consorzio di Bonifica, in ragione nella natura privatistica del rapporto tra il Consorzio e i partecipanti;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile;
l'incostituzionalità dell'art. 23, co. 1, lett. a) delle Legge Regione Calabria del23.7.2003, n. 11.
Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze processuali.
Nel costituirsi in giudizio, con controdeduzione depositate l'8.4.2024, l'Agente per la riscossione contestava i motivi di ricorso, formulando le seguenti conclusioni:
in via principale: il rigetto delle domande formulate e, per l'effetto, la conferma integrale del provvedimento opposto;
in via subordinata, nel caso di annullamento dell'atto opposto per vizi formali, la pronuncia sulla pretesa creditoria, con accertamento della sussistenza del credito e conseguente condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'atto opposto;
in via ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento parziale del ricorso per vizi inerenti al merito della pretesa creditoria, la rideterminazione del quantum debeatur, con condanna del ricorrente al pagamento della somma ritenuta certa, liquida ed esigibile;
in via di estremo subordine, nel caso di accoglimento delle doglianze proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Area s.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Sebbene ritualmente citato non si costituiva l'Ente impositore.
All'udienza del 15 aprile 2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura il contribuente deduce l'infondatezza della pretesa per mancato conseguito beneficio. La censura è infondata dal momento che, approvato il piano di classifica, è onere di parte ricorrente documentare il fatto impeditivo, estintivo, modificativo, del credito azionato nei suoi confronti.
E' indubbio che il Consorzio resistente abbia adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che il ricorrente non ha in alcun modo superato. Né vale invocare la pronuncia con la quale il Giudice della legge ha dichiarato illegittima la norma regionale – art. 23 co.I lett.a)
Legge Regione Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” -nella misura in cui espunta la norma a seguito della citata sentenza C. Cost. nr.188/2018, opera il principio generale ex art. 860 cod. civ. donde sorge l'obbligo di pagamento per i fondi inseriti nel perimetro con l'ulteriore conseguenza che è onere del contribuente provare in giudizio ove contesti la fondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in caso di avvenuta approvazione del piano di classifica il mancato conseguimento di beneficio. Afferma la Corte Costituzionale nella indicata pronuncia: “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale –come già rilevato– potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché ove ciò facesse, si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”. In altre parole, la norma era illegittima perché disancorava la debenza “dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza”.
Espunta la norma regionale, la fattispecie creditoria resta regolata dalla norma codicistica e dall'art. 10 del
R.D. n.215/1933, una volta reso concreto e attuale il singolo credito con l'adozione degli specifici strumenti.
La prova dell'avvenuta adozione –nel caso di specie con delibera regionale in data 22 luglio 2014- è prontamente acquisibile tramite una ricerca telematica, strumento di conoscenza di comune uso (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 17810 del 26.8.2020, conforme Sez 1, Sent. n. 18418 del 28.2.2014).
Parte ricorrente si limita ad una generica negatoria del conseguito beneficio e, pertanto, tale doglianza è priva di fondatezza, atteso che “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.
11431 dell'8.4.2022 e, da ultimo, Sez 5, Ordinanza n. 24733 del 17.8.2023).
Si rileva, inoltre, che l'affermazione della mancata esecuzione di opere in loco non è rilevante laddove non rilevano le singole opere ma il complessivo beneficio dell'inserimento nel perimetro;
inoltre, il proprietario del fondo non è esonerato dall'esecuzione della manutenzione ordinaria dei canali di scolo naturali ex art.916 cod. civ., laddove ricade sul Consorzio la realizzazione delle opere strutturali (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi impianti di irrigazione ecc.) la loro manutenzione e il loro esercizio.
La parte ricorrente non contesta, peraltro, la sua qualità di titolare debitore: “In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata L.R. Toscana n. 34 del 1994” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16.7.2021).
Del pari infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza di potere impositivo in capo al Consorzio, atteso che, all'evidenza, l'impugnazione ha ad oggetto è un mero avviso di pagamento privo di valenza accertativa ed esecutiva.
L'infondatezza dei restanti motivi afferenti la asserita non dovutezza della pretesa e il difetto di motivazione emerge dalla constatazione che l'atto opposto contiene l'indicazione del tributo dovuto per annum e del calcolo degli accessori, nonché l'invito a presentarsi in amministrazione per eventuali chiarimenti e delucidazioni, comportamento cui un debitore leale e corretto deve improntare la sua condotta prima di agire in giudizio ex art. 111 Cost..
Peraltro, parte ricorrente non deduce alcun concreto profilo di lesione del suo diritto di difesa richiamando la giurisprudenza in tema di obbligazione solidale senza neppur indicare gli eventuali coobbligati.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. nr.147/22, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1, nei confronti della s.r.l. Area e del Consorzio di bonifica integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, ciascuno in persona del l.r. p.
t., avverso l'avviso di pagamento n. 19709950, così provvede:
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di s.r.l. Area s.r.l. delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 923,00, oltre IVA CP e RF e spese vive come per legge.
Così deciso in Cosenza, lì in data 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore
dott.ssa Maria Ausilia Ferraro
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FERRARO MARIA AUSILIA, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2384/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19709950 CONTR.CONSORT. 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.2.2024, notificato in pari data a mezzo PEC al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino e ad Area Riscossione Srl, Ricorrente_1, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio eleggeva domicilio, impugnava l'avviso di pagamento n. 19709950, emesso da Area S.r.l. in data 12.12.2023, al fine di richiedere il pagamento della somma pari ad Euro 45,48, a titolo di contributi consortili (per beneficio idraulico) con riferimento agli anni
2022 e 2023.
Deduceva il ricorrente la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato, per i seguenti motivi:
l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza di benefici derivanti dalle attività consortili, in quanto nessun beneficio fondiario era stato conseguito, nel caso di specie, dai terreni di cui il ricorrente era proprietario.
Mancanza di potere impositivo in capo al Consorzio di Bonifica, in ragione nella natura privatistica del rapporto tra il Consorzio e i partecipanti;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile;
l'incostituzionalità dell'art. 23, co. 1, lett. a) delle Legge Regione Calabria del23.7.2003, n. 11.
Concludeva il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze processuali.
Nel costituirsi in giudizio, con controdeduzione depositate l'8.4.2024, l'Agente per la riscossione contestava i motivi di ricorso, formulando le seguenti conclusioni:
in via principale: il rigetto delle domande formulate e, per l'effetto, la conferma integrale del provvedimento opposto;
in via subordinata, nel caso di annullamento dell'atto opposto per vizi formali, la pronuncia sulla pretesa creditoria, con accertamento della sussistenza del credito e conseguente condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'atto opposto;
in via ulteriormente subordinata, nel caso di accoglimento parziale del ricorso per vizi inerenti al merito della pretesa creditoria, la rideterminazione del quantum debeatur, con condanna del ricorrente al pagamento della somma ritenuta certa, liquida ed esigibile;
in via di estremo subordine, nel caso di accoglimento delle doglianze proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad Area s.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore, tenendo indenne Area s.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
Sebbene ritualmente citato non si costituiva l'Ente impositore.
All'udienza del 15 aprile 2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura il contribuente deduce l'infondatezza della pretesa per mancato conseguito beneficio. La censura è infondata dal momento che, approvato il piano di classifica, è onere di parte ricorrente documentare il fatto impeditivo, estintivo, modificativo, del credito azionato nei suoi confronti.
E' indubbio che il Consorzio resistente abbia adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che il ricorrente non ha in alcun modo superato. Né vale invocare la pronuncia con la quale il Giudice della legge ha dichiarato illegittima la norma regionale – art. 23 co.I lett.a)
Legge Regione Calabria n. 11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” -nella misura in cui espunta la norma a seguito della citata sentenza C. Cost. nr.188/2018, opera il principio generale ex art. 860 cod. civ. donde sorge l'obbligo di pagamento per i fondi inseriti nel perimetro con l'ulteriore conseguenza che è onere del contribuente provare in giudizio ove contesti la fondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in caso di avvenuta approvazione del piano di classifica il mancato conseguimento di beneficio. Afferma la Corte Costituzionale nella indicata pronuncia: “Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale –come già rilevato– potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché ove ciò facesse, si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale”. In altre parole, la norma era illegittima perché disancorava la debenza “dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza”.
Espunta la norma regionale, la fattispecie creditoria resta regolata dalla norma codicistica e dall'art. 10 del
R.D. n.215/1933, una volta reso concreto e attuale il singolo credito con l'adozione degli specifici strumenti.
La prova dell'avvenuta adozione –nel caso di specie con delibera regionale in data 22 luglio 2014- è prontamente acquisibile tramite una ricerca telematica, strumento di conoscenza di comune uso (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 17810 del 26.8.2020, conforme Sez 1, Sent. n. 18418 del 28.2.2014).
Parte ricorrente si limita ad una generica negatoria del conseguito beneficio e, pertanto, tale doglianza è priva di fondatezza, atteso che “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del R.D. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite” (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.
11431 dell'8.4.2022 e, da ultimo, Sez 5, Ordinanza n. 24733 del 17.8.2023).
Si rileva, inoltre, che l'affermazione della mancata esecuzione di opere in loco non è rilevante laddove non rilevano le singole opere ma il complessivo beneficio dell'inserimento nel perimetro;
inoltre, il proprietario del fondo non è esonerato dall'esecuzione della manutenzione ordinaria dei canali di scolo naturali ex art.916 cod. civ., laddove ricade sul Consorzio la realizzazione delle opere strutturali (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi impianti di irrigazione ecc.) la loro manutenzione e il loro esercizio.
La parte ricorrente non contesta, peraltro, la sua qualità di titolare debitore: “In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata L.R. Toscana n. 34 del 1994” (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16.7.2021).
Del pari infondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la mancanza di potere impositivo in capo al Consorzio, atteso che, all'evidenza, l'impugnazione ha ad oggetto è un mero avviso di pagamento privo di valenza accertativa ed esecutiva.
L'infondatezza dei restanti motivi afferenti la asserita non dovutezza della pretesa e il difetto di motivazione emerge dalla constatazione che l'atto opposto contiene l'indicazione del tributo dovuto per annum e del calcolo degli accessori, nonché l'invito a presentarsi in amministrazione per eventuali chiarimenti e delucidazioni, comportamento cui un debitore leale e corretto deve improntare la sua condotta prima di agire in giudizio ex art. 111 Cost..
Peraltro, parte ricorrente non deduce alcun concreto profilo di lesione del suo diritto di difesa richiamando la giurisprudenza in tema di obbligazione solidale senza neppur indicare gli eventuali coobbligati.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. nr.147/22, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1, nei confronti della s.r.l. Area e del Consorzio di bonifica integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, ciascuno in persona del l.r. p.
t., avverso l'avviso di pagamento n. 19709950, così provvede:
Respinge il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di s.r.l. Area s.r.l. delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 923,00, oltre IVA CP e RF e spese vive come per legge.
Così deciso in Cosenza, lì in data 15 aprile 2025.
Il Giudice Estensore
dott.ssa Maria Ausilia Ferraro