Decreto presidenziale 19 giugno 2025
Ordinanza collegiale 1 luglio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
Decreto presidenziale 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/02/2026, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3901 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale 5697;
e con l'intervento di
ad opponendum :
dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della delibera n. -OMISSIS- emessa dal C.P.G.T. in data 18.2.2025 con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda presentata dalla ricorrente in seguito alla pubblicazione di bando per l’individuazione dei 15 componenti e del direttore dell’ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria;
- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 21 maggio 2025:
della delibera 20.2.2025, n. -OMISSIS-, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella sola parte in cui, previo recepimento dell’attività istruttoria e di valutazione della candidatura del dott. -OMISSIS--OMISSIS- svolta dalla Commissione II - Studi e Riforme, ha disposto la nomina del dott. -OMISSIS- quale componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria con il punteggio complessivo di -OMISSIS- (di cui 0,7 punti per le docenze), pari a quello della dott.ssa -OMISSIS-, preceduta in graduatoria dal dott. -OMISSIS- per la sua maggiore età;
di tutti i verbali della Commissione II - Studi e Riforme del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che hanno portato all’assegnazione del punteggio complessivo di -OMISSIS- al dott. -OMISSIS- (di cui 0,7 punti per le docenze) e, in particolare, del verbale della seduta telematica della predetta Commissione in data 14.2.2025, n. 6;
c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non noto, se ed in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. CO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) n. -OMISSIS-, con la quale l’odierna ricorrente, giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, è stata esclusa dalla selezione a componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria, per “gravi e reiterati ritardi” nel deposito delle sentenze, relativamente al periodo di esercizio delle funzioni giurisdizionali per il quinquennio 2013-2018.
Nello specifico, la contestata esclusione si fonda sulla seguente motivazione: “La Commissione ritiene non ammissibile la domanda della candidata -OMISSIS-, in considerazione della presenza di gravi e reiterati ritardi nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, risultando sulla base delle statistiche elaborate dal sistema – con riferimento alla verifica svolta in relazione all’ultimo quinquennio di svolgimento dell’attività giurisdizionale, analogamente agli altri ex componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria – la presenza di: 19 sentenze depositate tra 0 e 120 giorni; 147 sentenze depositate tra 121 giorni e 1 anno; 29 sentenze depositate oltre i 365 giorni. La quantità e la rilevanza dei ritardi, in termini assoluti e in termini relativi – sia come percentuale rispetto al totale che in relazione ai ritardi degli altri candidati – comporta la necessità per la commissione di procedere alla esclusione della candidata, con conseguente inammissibilità in ordine alla valutazione nel merito della relativa domanda. Giova precisare che il termine di legge per il deposito delle sentenze è di 30 giorni, il legislatore della legge n. 130 del 2022 ha espressamente attribuito rilevanza al deposito in questione ai fini della mobilità orizzontale e verticale introducendo nel sistema il giudizio di demerito. In relazione all’Ufficio del Massimario, fermi gli enunciati linguistici utilizzati nel bando, l’attenzione al tempestivo deposito dei provvedimenti costituisce un parametro funzionale a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio e il deposito di una percentuale di sentenze in misura superiore all’80% di quelle depositate oltre il quadruplo del termine di legge (e di queste solo 8 in un termine inferiore ai 6 mesi), la presenza di un consistente numero di sentenze (29) depositate oltre i 365 giorni (tre delle quali oltre i due anni) comportano una valutazione nel senso della sussistenza dei gravi e reiterati ritardi richiesti dal bando. La circostanza inoltre trova definitiva conferma nella dichiarazione resa dall’Ufficio di appartenenza della -OMISSIS- richiesta a seguito della dichiarata impossibilità da parte della stessa di poter documentare e giustificare i ritardi (quanto meno relativi al deposito delle numerose decisioni oltre l’anno). Orbene l’Ufficio conferma i ritardi documentando l’esistenza degli stessi e la loro consistenza come da dichiarazione dell’Ufficio di segreteria” .
Avverso tale delibera sono state formulate le seguenti doglianze:
I. Violazione degli artt. 97 Costituzione, 11, comma 4 bis, 24 bis, comma 2, 27 e tabella allegata sub f al d.lgs. 545/92; eccesso di potere – contraddittorietà, carenza di motivazione – arbitrarietà .
Sostiene in primo luogo la ricorrente che il CPGT avrebbe errato nel considerare, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito relativo alla mancanza di gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria (art. 6.1., lett. e, del regolamento attuativo approvato dal CPGT con la delibera n. 953/2024), il quinquennio 17.9.2013/17.8.2018, in luogo del successivo quinquennio 2018/2023, quando la predetta era componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed, in quanto tale, esonerata dalle funzioni giurisdizionali.
II. Eccesso di potere – carenza di istruttoria – carenza di motivazione - travisamento dei fatti – falsa rappresentazione di fatti documentati .
In secondo luogo, il CPGT avrebbe errato nel considerare il termine di 120 giorni quale periodo di tolleranza per il deposito delle sentenze, dovendosi invero fare riferimento al più ampio termine di 180 giorni di cui alla risoluzione CPGT n. 8/2015. Non sarebbe stato inoltre comprovato il deposito tardivo delle sentenze.
III. Eccesso di potere per illogicità manifesta – difetto di motivazione ed istruttoria .
La delibera impugnata sarebbe infine viziata da eccesso di potere nella parte in cui ha valorizzato i ritardi nel deposito delle sentenze ai fini dell’inammissibilità della domanda di partecipazione all’interpello in questione, nonostante l’interessata non sia mai stata destinataria di contestazioni e provvedimenti disciplinari a tale titolo.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
Si è parimenti costituita per resistere al ricorso la dott.ssa -OMISSIS-, in qualità di nuovo componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria (giusta delibera CPGT n. -OMISSIS- del 20.2.2025, n. -OMISSIS-), che in replica alle censure di legittimità prospettate dalla candidata esclusa ha opposto:
- l’inammissibilità dell’impugnativa per difetto di interesse, non potendo la ricorrente ricavare alcuna concreta utilità dall’eventuale pronuncia caducatoria del provvedimento di esclusione dalla selezione per cui è causa, posto che l’eventuale riedizione del potere non potrebbe che condurre il CPGT a dichiarare nuovamente inammissibile la domanda di partecipazione per insussistenza del requisito anagrafico di cui all’art. 6.1., lett. d), del regolamento attuativo, secondo cui il candidato a componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale deve avere, a pena di inammissibilità, “al momento della nomina, una età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell’incarico” ;
- l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di nomina dei nuovi componenti dell’Ufficio del Massimario Nazionale;
- l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, sul rilievo che l’esclusione della ricorrente dalla competizione è stata disposta come conseguenza automatica e doverosa della previsione di cui all’art. 6.1., lettera e) del regolamento attuativo, anch’essa non fatta oggetto di alcuna impugnazione;
- l’infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto l’accertamento della reiterazione e della gravità dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali da parte della ricorrente (nettamente superiori rispetto a quelli rilevati nei confronti degli altri candidati) giustifica pienamente la decisione di escludere la stessa dalla competizione in presenza dei presupposti normativi richiesti e della chiara riferibilità della previsione del regolamento attuativo sui ritardi al periodo in cui la suddetta ha effettivamente esercitato funzioni giurisdizionali;
- l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso che, oltre a impingere il merito della discrezionalità dell’Amministrazione resistente, si fonda su una incongrua equiparazione dei distinti requisiti dell’assenza di sanzioni disciplinari e della mancanza di gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria; inoltre, il termine di 120 giorni per il deposito dei provvedimenti, preso come riferimento dal CPGT, è superiore a quello di 30 giorni previsto dalla legge (art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 545/1992; art. 37 del d.lgs. n 546/1992); infine, anche facendo riferimento al più lungo termine di 180 giorni (che non ha alcun fondamento normativo), la ricorrente risulterebbe aver depositato 166 sentenze oltre 180 giorni dalla data dell’ultima udienza;
- l’infondatezza del terzo motivo di ricorso, evidenziando che il fatto che i ritardi nel deposito dei provvedimenti non siano mai stati formalmente contestati in sede disciplinare non significa affatto che gli stessi non esistano o che non possano rilevare in altra sede.
In data 21.05.2025, la suddetta controinteressata ha altresì proposto ricorso incidentale avverso la medesima graduatoria impugnata dalla ricorrente principale, relativamente però alla posizione di altro candidato all’incarico in questione (il dott. -OMISSIS-), deducendo l’illegittimità del punteggio attribuito a quest’ultimo per l’attività di docenza e lamentando inoltre la violazione dei principi di imparzialità e par condicio , assumendo che detto candidato avrebbe beneficiato indebitamente di un punteggio (0,7 punti) non documentato in modo conforme a quanto richiesto dalla lex specialis .
Infine, con atto di intervento ad opponendum depositato in data 20.06.2025 si è costituito in giudizio il dott. -OMISSIS-, anch’egli quale nuovo componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria (giusta delibera CPGT n. -OMISSIS- del 20.2.2025, n. -OMISSIS-), che in replica alle censure di legittimità prospettate dalla ricorrente principale ha opposto:
- l’improcedibilità del ricorso principale per omessa impugnazione della graduatoria;
- l’inammissibilità dei motivi di cui al ricorso principale per omessa impugnativa dell’art 6.1 lettera e) del regolamento, in base al quale era requisito necessario di ammissione “non aver maturato gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria” ;
- infondatezza nel merito del ricorso principale, nonché l’inammissibilità della seconda doglianza, in ragione del fatto che, in base all’art. 6 n.1 lett. e) del regolamento attuativo, non sussistevano dubbi che un numero così elevato di ritardi dimostri la mancanza del requisito richiesto dalla citata disposizione regolamentare, per la cui applicazione sarebbe, peraltro, stato sufficiente anche il solo riferimento alle 29 sentenze depositate oltre l’anno, non avendo peraltro la ricorrente fornito l’unica giustificazione ammissibile in presenza di un illecito di tale gravità, vale a dire che esso era dovuto a causa di forza maggiore.
In vista dell’udienza di merito le parti in causa hanno depositato memorie di replica e controreplica, insistendo nelle argomentazioni difensive precedentemente dispiegate.
All’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
Alcune preliminari precisazioni in punto di diritto appaiono utili al Collegio al fine di valutare le censure sollevate con il ricorso principale, la cui infondatezza consente di prescindere dalle eccezioni in rito di inammissibilità ed improcedibilità formulate dalle altre parti in causa, nonché dall’esame del ricorso incidentale presentato dalla dott.ssa -OMISSIS-.
Con delibera 11.6.2024, n. 953, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato il regolamento attuativo dell’art. 24- bis del d.lgs. n. 545/1992 ( “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413” ), che ha istituito l’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria, il cui compito è quello di rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, che vanno ad alimentare la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nello specifico, la suddetta norma di legge, ha previsto:
- la nomina, mediante delibera del CPGT, del direttore, dei magistrati e dei giudici tributari assegnati dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria, tra i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali;
- la durata quinquennale, non rinnovabile, dell’incarico del direttore e dei componenti dell’Ufficio;
- la facoltà dei componenti dell’Ufficio di essere esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.
A sua volta, il regolamento attuativo approvato dal CPGT con delibera n. 953/2024 ha previsto che:
- “Il Direttore ed i quindici Componenti dell’Ufficio vengono nominati, previa indizione di procedura di interpello, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria” (cfr. art. 5);
- “Per l’accesso alla carica di Direttore o di Componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale l’aspirante deve possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti: a) avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie (...); d) avere, al momento della nomina, una età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell’incarico; e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria” (cfr. art 6);
- i criteri di valutazione per la nomina del direttore e dei componenti dell’Ufficio del Massimario Nazionale da parte del CPGT (cfr., art 7).
Contestualmente all’approvazione del suddetto regolamento, il CPGT ha indetto un interpello per la designazione dei quindici componenti e del direttore dell’Ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria, all’esito del quale, con delibera del CPGT n. -OMISSIS- del 20.2.2025, è stata disposta l’esclusione dalla selezione dell’odierna ricorrente principale, la cui domanda è stata ritenuta inammissibile “... in considerazione della presenza di gravi e reiterati ritardi nello svolgimento dell’attività giurisdizionale” .
Tanto premesso in termini di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, possono esaminarsi i motivi del ricorso introduttivo, a mezzo dei quali si sostiene in sintesi che, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito relativo alla mancanza di gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria, il CPGT:
- avrebbe dovuto considerare il quinquennio 2018/2023, quando la ricorrente principale era componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e, in quanto tale, esonerata dalle funzioni giurisdizionali;
- avrebbe errato nel considerare il termine di 120 giorni, quale periodo di tolleranza per il deposito delle sentenze, in luogo del più ampio termine di 180 giorni di cui alla risoluzione del CPGT n. 8/2015;
- avrebbe illegittimamente valorizzato i ritardi nel deposito delle sentenze ai fini dell’inammissibilità della domanda per la partecipazione all’interpello, nonostante l’interessata non sia mai stata destinataria di contestazioni e provvedimenti disciplinari a tale titolo.
Ad avviso del Collegio le suesposte doglianze appaiono destituite di fondamento e vanno pertanto respinte per le ragioni che di seguito si riportano.
Occorre in primo luogo osservare che la determinazione espulsiva è stata assunta dal CPGT in applicazione di quanto previsto dall’art. 6.1., lettera e), dell’allegato A alla delibera 11.6.2024, n. 953 (Regolamento attuativo dell’Ufficio del Massimario Nazionale, espressamente richiamato dal bando di selezione dei componenti dell’U.M.N.), a mente del quale: “Per l’accesso alla carica di Direttore o di Componente dell’Ufficio del Massimario Nazionale l’aspirante deve possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti: (…); e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria” .
Il dato letterale dell’avviso di selezione è chiaro ed univoco nel prevedere, quale autonomo requisito di ammissibilità per l’accesso alla carica di componente dell’U.M.N., che l’aspirante alla carica non abbia “… maturato gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria” (lettera e).
Nello specifico, la suddetta previsione attribuisce rilievo unicamente all’esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali da parte del candidato, escludendo nella verifica di tale requisito qualsivoglia equiparazione rispetto alle funzioni eventualmente svolte all’interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, trattandosi quest’ultime di funzioni amministrative-ordinamentali, le cui caratteristiche intrinseche escludono in radice la possibilità di equiparare detta attività con quella propriamente giurisdizionale di redazione e deposito delle sentenze.
Il riferimento contenuto nell’art. 11 del d.lgs. n. 545/1992 e nell’avviso di selezione, alla valutazione dell’attività giurisdizionale ed ai termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, ha quindi imposto al CPGT di esaminare esclusivamente l’attività giurisdizionale tributaria svolta dall’aspirante alla nomina di componente dell’U.M.N. e di rapportare pertanto i ritardi riscontrati nell’esercizio di tale funzione ai periodi in cui il candidato abbia svolto da un punto di vista operativo tale attività.
Non può pertanto accogliersi la prospettazione secondo cui il CPGT avrebbe dovuto considerare, nel vagliare la sussistenza del requisito relativo alla mancanza di gravi e reiterati ritardi, il solo quinquennio 2018/2023 in cui la ricorrente principale è stata componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, non potendo la valutazione delle esperienze organizzative maturate al fuori dall’attività giudiziaria, rilevare nella procedura selettiva in oggetto, a differenza di quanto invece espressamente previsto dall’apposito interpello indetto dal CPGT (contestualmente alla selezione per i componenti dell’U.M.N.) per l’ufficio ispettivo, in cui era apertamente prevista la valutazione anche di attività non giurisdizionali.
Costituisce del resto principio consolidato, in giurisprudenza, quello secondo cui l’interpretazione delle norme di un bando per l’accesso ad una carica, soggiace alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss. c.c., tra le quali assume portata decisiva quella che valorizza l’interpretazione letterale, con la conseguenza che le clausole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione (tra le tante, T.A.R. Lazio-Roma: sez. I, 5.6.2024, n.11477, e sez. II, 11.1.2023 n. 441; Cons. St., sez. VI, 25.10.2023, n.9219; sez. III, 7.4.2023 n. 3637; sez. IV, 19.2.2019 n. 1-OMISSIS-), senza alcuna possibilità di interpretazione analogica od estensiva, dovendo assumersi unicamente secondo il significato immediatamente desumibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione (cfr., T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 20.5.2024, n. 9982).
D’altra parte, la previsione dell’avviso circa la tempestività del deposito dei provvedimenti giurisdizionali non può ritenersi né illogica né irragionevole, costituendo un indice significativo della laboriosità e puntualità del magistrato, che come evidenziato nella stessa delibera n. -OMISSIS- di esclusione della ricorrente, rappresenta un “… parametro funzionale a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio [del Massimario: n.d.r.]” , il cui compito istituzionale è quello di rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado (art. 24-bis del d.lgs. 545/1992), assolvendo con ragionevole tempestività esigenze di informazione ed orientamento per l’utenza.
Deve in conclusione ribadirsi che il periodo di riferimento, rilevante al fine di valutare l’attività giurisdizionale svolta dalla ricorrente principale, ovvero i riscontrati ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali relativi agli affari alla medesima assegnati, non poteva che essere rappresentato dal quinquennio 2013-2018, vale a dire l’ultimo periodo nel corso del quale la predetta ha effettivamente svolto l’attività di giudice tributario ed ha provveduto alla redazione e pubblicazione di provvedimenti giurisdizionali.
Valga infine rilevare che sia il bando di selezione, sia l’art. 11 del d.lgs. n. 545/1992, si limitano a prevedere l’obbligo di valutare i ritardi nel deposito delle decisioni giurisdizionali senza predeterminare espressamente un limite temporale massimo retroattivo per una tale valutazione, lasciando quindi alla discrezionalità del Consiglio di Presidenza la possibilità di apprezzarne la rilevanza anche con riferimento a periodi risalenti nel tempo, laddove il candidato non abbia svolto in tempi più recenti funzioni giurisdizionali per l’intero periodo quinquennale previsto appunto dalla lex specialis .
Quanto all’errata considerazione del termine di 120 giorni, quale periodo di tolleranza per il deposito delle sentenze, in luogo del più ampio termine di 180 giorni di cui alla risoluzione del CPGT n. 8/2015, più volte richiamata al fine di attestare che il Consiglio avrebbe indicato “... in gg. 180 (sei mesi), dalla data della decisione, il limite temporale oltre il quale poteva integrarsi la scarsa laboriosità ovvero il grave ritardo” (v. pag. 5 del ricorso principale), occorre rilevare che detta risoluzione riguarda la diversa fattispecie dei ritardi nel deposito delle decisioni ai fini degli illeciti disciplinari e non può pertanto applicarsi al caso di specie, in cui ciò che effettivamente rileva, quale fondamentale parametro per determinare l’ammissibilità delle domande all’Ufficio del Massimario e all’Ufficio Ispettivo, è la diffusa e reiterata inosservanza dei tempi fisiologici di redazione e deposito dei provvedimenti giurisdizionali.
D’altra parte, anche a voler considerare la tesi secondo cui “... rispetto alle 147 sentenze depositate tra 121 giorni e 1 anno, non potrebbero essere considerate tardive quelle depositate oltre i 120 giorni ma comunque entro i 180 giorni” (cfr. pag. 13 del ricorso principale), l’odierna ricorrente risulta comunque aver depositato ben 166 sentenze oltre 180 giorni dal giorno dell’ultima udienza, come da dati statistici versati in atti dalla difesa erariale, che confermano la coerenza e l’imparzialità della valutazione svolta dal CPGT.
Valutazione che, come sopra accennato, assume valenza autonoma rispetto all’eventuale procedimento disciplinare che lo stesso CPGT può incardinare nei confronti dei giudici ritardatari nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, la cui intrinseca natura punitiva - pur basandosi sui medesimi presupposti di fatto - appalesa una finalità chiaramente diversa rispetto a quella di scelta, in termini di idoneità a ricoprire determinate funzioni, quali appunto quelle di componente dell’Ufficio per il Massimario Nazionale, come del resto comprovato dai diversi termini di tolleranza (120 e 180 giorni di ritardo massimo) cui fare rifermento nell’uno e nell’altro caso.
In conclusione, il ricorso principale è infondato e va, pertanto, respinto, con conseguente assorbimento delle preliminari eccezioni in rito formulate dalle altre parti in causa.
La reiezione del ricorso principale esonera altresì il Collegio dalla disamina del ricorso incidentale, stante l’insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito delle domande ivi formulate, datane la natura comunque accessoria e subordinata, coerentemente a quanto chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all’accoglimento di quello principale” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando, sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:
i) respinge il ricorso principale;
ii) assorbe l’esame del ricorso incidentale;
iii) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 novembre 2025, 16 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
RI ZZ, Presidente
CO MA, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MA | RI ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.