TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4871/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PIAZZALE UNGHERIA, 58, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GIANNONE EMANUELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE UNGHERIA 58, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GIANNONE EMANUELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 16/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 24/04/2018 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi ricorrenti vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti dei figli minori.
2) La casa coniugale, ove i coniugi avevano stabilito di risiedere stabilmente, sita in Palermo, Via Villa Sofia n. 3 permane in abitazione alla SI.ra Pt_1
che la abiterà insieme ai figli e .
[...] Per_1 Per_2
3) I minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con dimora prevalente presso il domicilio della madre;
i minori trascorreranno con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, oltre che alternativamente i fine settimana, anche due giorni della settimana, dalle 19:00 alle ore 08:00 dell'indomani con l'onere del padre di accompagnare i bambini l'indomani a scuola;
e trascorreranno con ciascuno dei genitori le feste Per_1 Per_2 calendate dalle 16 della vigilia sino alle 22 del successivo giorno festivo;
inoltre trascorreranno con ciascuno dei genitori a vicenda durante i mesi di luglio e di agosto periodi continuativi di giorni 15 e, durante le feste natalizie periodi continuativi di giorni 7; i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori a vicenda ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
4) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località – diverse dal comune di residenza – quando hanno con sé i minori.
5) I coniugi concorderanno sull'indirizzo di studi che dovranno seguire i figli, nonché in genere su tutto quanto possa riguardare la loro educazione, la salute ed il tempo libero.
6) Ciascuno dei genitori provvederà alle spese di vitto, alloggio e svago dei figli minori durante i periodi di rispettiva permanenza;
inoltre entrambi provvederanno in parti eguali, alle spese straordinarie non voluttuarie (es.
2 studio) e mediche non coperte dal SSN necessarie ai minori stessi;
qualora una spesa di rilevante entità nell'interesse dei minori sia preventivabile sarà necessario che ciascuno dei coniugi ne dia notizia all'altro in modo da potere concordare congiuntamente quando la stessa potrà essere affrontata tenuto conto delle reciproche condizioni economiche.
7) Il SI. si impegna a pagare il 50% del canone di Controparte_1 locazione dell'immobile nel quale vive la SI.ra unitamente ai figli Pt_1
e , pari ad €. 250,00. Per_1 Per_2
8) Il SI. corrisponderà ai minori, quale contributo al Controparte_1 mantenimento, la somma di €. 400,00 mensili (€. 200,00 per ciascun figlio); il superiore importo dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese e sarà adeguato annualmente in base agli indici ISTAT nazionali a decorrere dall'anno e dal mese successivo alla comparizione personale delle parti avanti al Presidente.
9) I coniugi concordano che i figli saranno fiscalmente a carico della madre che potrà richiedere e beneficiare nella misura del 50% degli assegni familiari e/o dell'assegno unico universale.
10) L'autovettura Ford Focus tg. EM433XC, di proprietà del SI. CP_1
sarà assegnata alla SI.ra .
[...] Parte_1
11) Le superiori pattuizioni avranno efficacia vincolante tra le parti dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 18 P. 1, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
3 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4871/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PIAZZALE UNGHERIA, 58, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GIANNONE EMANUELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE UNGHERIA 58, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GIANNONE EMANUELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 16/10/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 24/04/2018 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 28/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi ricorrenti vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto ed alla tutela nei confronti dei figli minori.
2) La casa coniugale, ove i coniugi avevano stabilito di risiedere stabilmente, sita in Palermo, Via Villa Sofia n. 3 permane in abitazione alla SI.ra Pt_1
che la abiterà insieme ai figli e .
[...] Per_1 Per_2
3) I minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi con dimora prevalente presso il domicilio della madre;
i minori trascorreranno con il padre, salvo diversi accordi tra le parti, oltre che alternativamente i fine settimana, anche due giorni della settimana, dalle 19:00 alle ore 08:00 dell'indomani con l'onere del padre di accompagnare i bambini l'indomani a scuola;
e trascorreranno con ciascuno dei genitori le feste Per_1 Per_2 calendate dalle 16 della vigilia sino alle 22 del successivo giorno festivo;
inoltre trascorreranno con ciascuno dei genitori a vicenda durante i mesi di luglio e di agosto periodi continuativi di giorni 15 e, durante le feste natalizie periodi continuativi di giorni 7; i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori a vicenda ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
4) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località – diverse dal comune di residenza – quando hanno con sé i minori.
5) I coniugi concorderanno sull'indirizzo di studi che dovranno seguire i figli, nonché in genere su tutto quanto possa riguardare la loro educazione, la salute ed il tempo libero.
6) Ciascuno dei genitori provvederà alle spese di vitto, alloggio e svago dei figli minori durante i periodi di rispettiva permanenza;
inoltre entrambi provvederanno in parti eguali, alle spese straordinarie non voluttuarie (es.
2 studio) e mediche non coperte dal SSN necessarie ai minori stessi;
qualora una spesa di rilevante entità nell'interesse dei minori sia preventivabile sarà necessario che ciascuno dei coniugi ne dia notizia all'altro in modo da potere concordare congiuntamente quando la stessa potrà essere affrontata tenuto conto delle reciproche condizioni economiche.
7) Il SI. si impegna a pagare il 50% del canone di Controparte_1 locazione dell'immobile nel quale vive la SI.ra unitamente ai figli Pt_1
e , pari ad €. 250,00. Per_1 Per_2
8) Il SI. corrisponderà ai minori, quale contributo al Controparte_1 mantenimento, la somma di €. 400,00 mensili (€. 200,00 per ciascun figlio); il superiore importo dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese e sarà adeguato annualmente in base agli indici ISTAT nazionali a decorrere dall'anno e dal mese successivo alla comparizione personale delle parti avanti al Presidente.
9) I coniugi concordano che i figli saranno fiscalmente a carico della madre che potrà richiedere e beneficiare nella misura del 50% degli assegni familiari e/o dell'assegno unico universale.
10) L'autovettura Ford Focus tg. EM433XC, di proprietà del SI. CP_1
sarà assegnata alla SI.ra .
[...] Parte_1
11) Le superiori pattuizioni avranno efficacia vincolante tra le parti dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 18 P. 1, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
3 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4