CASS
Sentenza 7 marzo 2022
Sentenza 7 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2022, n. 8158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8158 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL EN nato a [...] il [...] AL CO avverso il decreto del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO. RITENUTO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con decreto deciso nella camera di consiglio del 26/04/2021, confermava il provvedimento col quale il TRIBUNALE di CATANZARO in data 12/02/2018 aveva disposto la misura di prevenzione personale nei confronti di AL NZ, nonché la confisca di prevenzione di vari beni nei confronti sia del proposto che dei terzi interessati AL MO, AL IE, AL OM e AL ZA. AL NZ era stato inquadrato nella categoria di cui all'art. 4 co. 1 lett. a) e lett. b) d. Igs. n. 159/2011 perché ritenuto appartenente a un'associazione mafiosa di tipo 'ndranghetistico. Il provvedimento del TRIBUNALE aveva avuto una prima conferma da parte della medesima CORTE territoriale, con decreto del 19/06/2019, che aveva considerato elementi significativi ai fini della misura di prevenzione, in un procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e le intercettazioni che avevano collocato AL 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8158 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MANTOVANO ALFREDO Data Udienza: 18/01/2022 NZ nel contesto criminale prima indicato;
quanto alla misura patrimoniale, il Collegio di appello aveva ritenuto i medesimi elementi rilevanti ai fini della pericolosità nel periodo di acquisizione degli immobili oggetto di confisca, incompatibili con le risorse economiche lecitamente percepite dal proposto e dalla sua famiglia, mentre - dal contenuto delle intercettazioni e delle pratiche amministrative poste in essere direttamente da AL NZ - gli immobili siti a RD in catasto al foglio 58, pur formalmente in comproprietà con i terzi interessati, erano risultati in realtà gestiti dal solo ricorrente. 2. Con sentenza n. 3604/2021 decisa nella camera di consiglio del 13/10/2020 la Sesta sezione penale di questa S.C. dichiarava l'inammissibilità del ricorso del proposto sulla misura di prevenzione personale, che pertanto diventava irrevocabile. Valutava invece fondati i motivi del ricorso sulla confisca per assoluta carenza di motivazione - e per questo pronunciava l'annullamento con rinvio -, poiché, proprio ai fini della confisca, la CORTE di CATANZARO, a proposito del materiale indiziario si era limitato genericamente ad affermare che "gli elementi contabili e finanziari valorizzati dalle informative (...) delineano un quadro sperequativo"; aveva poi replicato agli argomenti difensivi con l'apodittica asserzione che "rispetto ad essi risultano chiaramente recessive le opposte analisi offerte dalle consulenze di parte come presunte valide spiegazioni della liceità delle risorse economiche del AL e dei suoi familiari al momento delle singole acquisizioni ovvero della esistenza di proporzione tra fonti e impieghi". La S.C. concludeva che i Giudici di secondo grado non avevano svolto alcuna valutazione concreta, e avevano reso una motivazione adattabile a qualsiasi procedimento della stessa tipologia. In sede di rinvio, la CORTE di CATANZARO in differente composizione confermava il decreto del TRIBUNALE. 3. Propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, AL MO e AL NZ. 3.1. AL MO deduce come motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., e concentra le censure sulle quote di sua pertinenza di due immobili sottoposti a confisca siti in località FASSI-IUDEO, che sono stati ritenuti nella disponibilità esclusiva del proposto. La nuova pronuncia di appello sarebbe pervenuta a tale conclusione sulla scorta delle intercettazioni telefoniche acquisite da procedimenti penali riguardanti AL NZ, e non avrebbe 2 tenuto conto delle argomentazioni riportate dalla consulenza tecnica di parte, avallate dalla GdF. Il ricorrente contesta la tesi seguita dalla CORTE di APPELLO sottolineando che: MO non conviverebbe con NZ dal 2008, a differenza di quanto sostenuto dal Collegio di appello;
la disponibilità di una parte degli immobili da parte di MO sarebbe confermata dalla richiesta, da lui avanzata mentre era in corso un procedimento penale nei suoi confronti, di essere collocato agli arresti domiciliari nel piano terra dell'immobile in questione;
il sindaco di RD avrebbe confermato che l'abitazione era di AL MO;
i redditi di AL NZ sarebbero stati calcolati al ribasso, pur essendo costui titolare di introiti derivanti dalla conduzione della propria impresa agricola e di allevamento;
la GdF aveva attribuito la disponibilità esclusiva degli immobili in capo a NZ in base a due conversazioni telefoniche col progettista dell'edificio realizzato, con la moglie del proposto, e col titolare dell'impresa che aveva eseguito i lavori, ma dal catasto era risultato che ciascuno dei fratelli AL deteneva l'8,34% della proprietà del terreno sul quale è poi avvenuta la costruzione;
la GdF aveva imputato quanto alla ristrutturazione e alla costruzione del fabbricato un importo superiore a 850.000 euro, sostenuto fra il 2010 e il 2012, ma invece è risultato che AL NZ avesse effettuato acquisti da imprese edili soltanto nel 2011; i dati reddituali riferiti alla moglie di AL NZ, LA RI RI, sarebbero stati errati, come pure errati sarebbero stati l'entità del versamento di costei della quota di Mediterranea Immobiliare s.r.l., pari a 1.250 e non a 2500 euro, e gli avvenuti conferimenti della somma di 13.500 alla società di persone Centro spesa 2003 di AT RI RI & c. S.r.l., e della somma di 12.050.000 euro alla Mediterranea immobiliare s.r.I.; comunque, considerando anche i canoni di locazione, questi sarebbero da calcolare quale reddito di impresa, e non quali impieghi a parte. Dai calcoli effettuati dal consulente di parte, coerenti con le dichiarazioni dei redditi e senza far confluire introiti non sottoposti al fisco, e dal costo di realizzazione degli immobili, ipotizzato sulla scorta di un elaborato tecnico, la relazione del consulente aveva preso in esame l'arco temporale dal 2003 al 2015, pur se la pericolosità sociale del proposto aveva preso avvio solo nel 2007. Non vi sarebbe, in definitiva, motivazione alcuna sulla pretesa fittizietà dell'intestazione dei beni controversi in capo al ricorrente. Il ricorso contesta la sperequazione che sarebbe stata determinata fra entrate lecite ed entrate non giustificate, ritenuta anzitutto facendo riferimento alla 3 spesa media familiare mensile secondo i criteri Istat poiché, pur se la GdF ha a sua volta effettuato una media fra gli indici nazionali e quelli della Regione Calabria, tuttavia tale media è stata meramente aritmetica e non - come avrebbe dovuto - ponderata, tenendo conto pure che si tratta dell'area più povera d'Italia, e sul punto - anche a seguito dell'intervento del Garante della privacy - l'Agenzia delle Entrate avrebbe espresso riserve. 3.2. AL NZ deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., poiché - premesso di essere titolare di una impresa agricola, soggetta a particolare regime fiscale, e richiamato il dictum della Sesta sezione di questa S.C. in ordine alla necessità di considerare la consulenza di parte depositata - la CORTE di CATANZARO avrebbe disatteso quest'ultima, rendendo una motivazione soltanto apparente;
- come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 d. lgvo n. 159/2011, poiché il Collegio di appello avrebbe omesso qualsiasi considerazione sulla c.d. perimetrazione della pericolosità sociale ai fini della confisca. 4. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Premesso che le contestazioni al decreto sono state avanzate sulla base di opposte argomentazioni contenute nella consulenza tecnica di parte, oltre che di elementi di fatto, il P.G. osserva come le censure facciano riferimento alle persone di AL NZ e della moglie di quest'ultimo, e non attengano invece alla posizione di AL MO, e comunque attengano a un vizio della motivazione, rispetto al quale non è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 10 comma 3 d Igvo 159/2011. Esse si risolvono nella critica alle argomentazioni del Collegio, nell'adesione a quelle del consulente di parte e nella valorizzazione di elementi fattuali, e pertanto sollecitano a rivisitare aspetti relativi al merito. È pure manifestamente infondata l'eccezione di omessa motivazione sul fatto che MO non avesse convissuto col fratello NZ, poiché questo non rileva rispetto al dato della accertata disponibilità esclusiva dei due fabbricati oggetto di confisca in capo a AL NZ. 5. In prossimità della camera di consiglio, AL NZ fa pervenire una memoria con allegati - fra cui la consulenza di parte e la documentazione utilizzata a suo sostegno -, che sviluppa in particolare il tema della sproporzione fra i redditi lecitamente percepiti e le risorse dimostrate. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono dichiararsi inammissibili. 1. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 imp. Repaci e altri Rv. 260246, e Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli art. 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. 2. A differenza di quanto accaduto col primo decreto di appello, il nuovo provvedimento, oggetto della presente verifica, contiene una motivazione congrua, comunque non apparente, in ordine alla esclusiva riferibilità dei beni controversi in capo a AL NZ. Oggetto dell'esame, dopo l'annullamento disposto dalla Sesta sezione di questa S.C., sono gli immobili siti in RD, loc. FASSI-IUDEO, c.da PIETRAROTTA, entrambi identificati in catasto al fg. 58, l'uno alla part. 100 e l'altro alla part. 149, intestati ognuno per l'identica quota di 1/12 a ciascuno dei due ricorrenti. Non sono state invece articolate censure verso la confisca dei rapporti bancari, riguardanti soltanto AL NZ. Il Collegio di appello desume che gli immobili anzidetti siano riferibili al solo AL NZ: a. dalle conversazioni oggetto di intercettazione, analiticamente elencate, che fanno emergere l'interesse diretto del proposto, non partecipato agli altri componenti della famiglia, in ordine alla realizzazione degli immobili che sorgono sul terreno intestato a lui, al padre e ai fratelli, realizzato attraverso una gestione svolta in prima persona, e non delegata;
b. dalla circostanza che egli fosse stato il solo fra i componenti della famiglia, e quindi fra gli intestatari formali della proprietà del fondo, a chiedere il 5 permesso per costruire al Comune di RD, e quindi l'unico beneficiario dei relativi permessi a edificare in sanatoria;
c. dalla mancata dimostrazione del concorso di familiari nei costi per la realizzazione degli immobili, mentre invece tali costi anche nella consulenza tecnica di parte sono risultati imputati soltanto a lui, ripartiti nelle annualità 2010/2011/2012. 3. Il Giudice del rinvio ha altresì dato conto della collocazione dell'acquisizione dei beni controversi nel periodo indicato come di pericolosità sociale qualificata, e della sperequazione fra entrate lecite e spese effettuate, avendo da un lato riferito temporalmente le opere fra il 2010 e il 2012, e avendo dall'altro quantificato i costi di costruzione in 196.148,24 euro. Ha quindi, quanto a quest'ultima voce, riportato anno per anno il totale dei redditi del nucleo familiare di AL NZ, e dall'altro la spesa media annua presumibilmente effettuata dal medesimo nucleo, dando conto del temperamento degli indici Istat al più contenuto costo della vita in Calabria, utilizzando i dati forniti dalla stessa difesa. Dunque, rispetto alla motivazione del primo decreto di appello, censurato da questa S.C. perché contenente un generico riferimento agli elementi contabili e finanziari, quello oggetto dei ricorsi in esame si mostra assai dettagliato nel raffronto, anno per anno, fra entrate lecite e uscite non giustificate, senza trascurare i rilievi difensivi sulla situazione economica dell'area interessata. Si osserva che la gran parte delle argomentazioni poste a base del ricorso di AL MO in realtà riguarda esclusivamente la posizione del fratello NZ, in primis quanto attiene alla sproporzione, ritenuta nel decreto impugnato, fra gli introiti leciti e le disponibilità dimostrate, e il secondo ha poi recuperato analoghe censure con la memoria inviata in prossimità della camera di consiglio;
in particolare, quelle attinenti al presunto calcolo al ribasso dei redditi dello stesso NZ, alla pretesa distonia quanto agli anni nei quali sarebbero avvenuti gli esborsi per la realizzazione degli immobili, e ai redditi di LA RI RI, moglie del proposto. In realtà, in quanto terzo interessato, oggetto della censura da parte di AL MO avrebbe dovuto essere esclusivamente l'avvenuta o non avvenuta dimostrazione del carattere fittizio della intestazione a lui della quota di 1/12 dei due immobili. La motivazione riguardante la posizione di AL NZ ricade su AL MO, per la dimostrata gestione esclusiva del primo di ogni aspetto, finanziario e decisionale, attinente la realizzazione degli immobili in discussione. Rispetto a essa, l'estesa censura contenuta nel ricorso proposto da AL 6 MO riguardante dati come la collocazione agli arresti domiciliari in una delle due abitazioni, o comunque la mancata convivenza per un certo periodo tra i due fratelli, rappresentano elementi di fatto sottratti alla valutazione di questa S.C., comunque non incidenti sulle argomentazioni che sostengono la decisione assunta. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2022
quanto alla misura patrimoniale, il Collegio di appello aveva ritenuto i medesimi elementi rilevanti ai fini della pericolosità nel periodo di acquisizione degli immobili oggetto di confisca, incompatibili con le risorse economiche lecitamente percepite dal proposto e dalla sua famiglia, mentre - dal contenuto delle intercettazioni e delle pratiche amministrative poste in essere direttamente da AL NZ - gli immobili siti a RD in catasto al foglio 58, pur formalmente in comproprietà con i terzi interessati, erano risultati in realtà gestiti dal solo ricorrente. 2. Con sentenza n. 3604/2021 decisa nella camera di consiglio del 13/10/2020 la Sesta sezione penale di questa S.C. dichiarava l'inammissibilità del ricorso del proposto sulla misura di prevenzione personale, che pertanto diventava irrevocabile. Valutava invece fondati i motivi del ricorso sulla confisca per assoluta carenza di motivazione - e per questo pronunciava l'annullamento con rinvio -, poiché, proprio ai fini della confisca, la CORTE di CATANZARO, a proposito del materiale indiziario si era limitato genericamente ad affermare che "gli elementi contabili e finanziari valorizzati dalle informative (...) delineano un quadro sperequativo"; aveva poi replicato agli argomenti difensivi con l'apodittica asserzione che "rispetto ad essi risultano chiaramente recessive le opposte analisi offerte dalle consulenze di parte come presunte valide spiegazioni della liceità delle risorse economiche del AL e dei suoi familiari al momento delle singole acquisizioni ovvero della esistenza di proporzione tra fonti e impieghi". La S.C. concludeva che i Giudici di secondo grado non avevano svolto alcuna valutazione concreta, e avevano reso una motivazione adattabile a qualsiasi procedimento della stessa tipologia. In sede di rinvio, la CORTE di CATANZARO in differente composizione confermava il decreto del TRIBUNALE. 3. Propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, AL MO e AL NZ. 3.1. AL MO deduce come motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., e concentra le censure sulle quote di sua pertinenza di due immobili sottoposti a confisca siti in località FASSI-IUDEO, che sono stati ritenuti nella disponibilità esclusiva del proposto. La nuova pronuncia di appello sarebbe pervenuta a tale conclusione sulla scorta delle intercettazioni telefoniche acquisite da procedimenti penali riguardanti AL NZ, e non avrebbe 2 tenuto conto delle argomentazioni riportate dalla consulenza tecnica di parte, avallate dalla GdF. Il ricorrente contesta la tesi seguita dalla CORTE di APPELLO sottolineando che: MO non conviverebbe con NZ dal 2008, a differenza di quanto sostenuto dal Collegio di appello;
la disponibilità di una parte degli immobili da parte di MO sarebbe confermata dalla richiesta, da lui avanzata mentre era in corso un procedimento penale nei suoi confronti, di essere collocato agli arresti domiciliari nel piano terra dell'immobile in questione;
il sindaco di RD avrebbe confermato che l'abitazione era di AL MO;
i redditi di AL NZ sarebbero stati calcolati al ribasso, pur essendo costui titolare di introiti derivanti dalla conduzione della propria impresa agricola e di allevamento;
la GdF aveva attribuito la disponibilità esclusiva degli immobili in capo a NZ in base a due conversazioni telefoniche col progettista dell'edificio realizzato, con la moglie del proposto, e col titolare dell'impresa che aveva eseguito i lavori, ma dal catasto era risultato che ciascuno dei fratelli AL deteneva l'8,34% della proprietà del terreno sul quale è poi avvenuta la costruzione;
la GdF aveva imputato quanto alla ristrutturazione e alla costruzione del fabbricato un importo superiore a 850.000 euro, sostenuto fra il 2010 e il 2012, ma invece è risultato che AL NZ avesse effettuato acquisti da imprese edili soltanto nel 2011; i dati reddituali riferiti alla moglie di AL NZ, LA RI RI, sarebbero stati errati, come pure errati sarebbero stati l'entità del versamento di costei della quota di Mediterranea Immobiliare s.r.l., pari a 1.250 e non a 2500 euro, e gli avvenuti conferimenti della somma di 13.500 alla società di persone Centro spesa 2003 di AT RI RI & c. S.r.l., e della somma di 12.050.000 euro alla Mediterranea immobiliare s.r.I.; comunque, considerando anche i canoni di locazione, questi sarebbero da calcolare quale reddito di impresa, e non quali impieghi a parte. Dai calcoli effettuati dal consulente di parte, coerenti con le dichiarazioni dei redditi e senza far confluire introiti non sottoposti al fisco, e dal costo di realizzazione degli immobili, ipotizzato sulla scorta di un elaborato tecnico, la relazione del consulente aveva preso in esame l'arco temporale dal 2003 al 2015, pur se la pericolosità sociale del proposto aveva preso avvio solo nel 2007. Non vi sarebbe, in definitiva, motivazione alcuna sulla pretesa fittizietà dell'intestazione dei beni controversi in capo al ricorrente. Il ricorso contesta la sperequazione che sarebbe stata determinata fra entrate lecite ed entrate non giustificate, ritenuta anzitutto facendo riferimento alla 3 spesa media familiare mensile secondo i criteri Istat poiché, pur se la GdF ha a sua volta effettuato una media fra gli indici nazionali e quelli della Regione Calabria, tuttavia tale media è stata meramente aritmetica e non - come avrebbe dovuto - ponderata, tenendo conto pure che si tratta dell'area più povera d'Italia, e sul punto - anche a seguito dell'intervento del Garante della privacy - l'Agenzia delle Entrate avrebbe espresso riserve. 3.2. AL NZ deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., poiché - premesso di essere titolare di una impresa agricola, soggetta a particolare regime fiscale, e richiamato il dictum della Sesta sezione di questa S.C. in ordine alla necessità di considerare la consulenza di parte depositata - la CORTE di CATANZARO avrebbe disatteso quest'ultima, rendendo una motivazione soltanto apparente;
- come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 d. lgvo n. 159/2011, poiché il Collegio di appello avrebbe omesso qualsiasi considerazione sulla c.d. perimetrazione della pericolosità sociale ai fini della confisca. 4. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Premesso che le contestazioni al decreto sono state avanzate sulla base di opposte argomentazioni contenute nella consulenza tecnica di parte, oltre che di elementi di fatto, il P.G. osserva come le censure facciano riferimento alle persone di AL NZ e della moglie di quest'ultimo, e non attengano invece alla posizione di AL MO, e comunque attengano a un vizio della motivazione, rispetto al quale non è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 10 comma 3 d Igvo 159/2011. Esse si risolvono nella critica alle argomentazioni del Collegio, nell'adesione a quelle del consulente di parte e nella valorizzazione di elementi fattuali, e pertanto sollecitano a rivisitare aspetti relativi al merito. È pure manifestamente infondata l'eccezione di omessa motivazione sul fatto che MO non avesse convissuto col fratello NZ, poiché questo non rileva rispetto al dato della accertata disponibilità esclusiva dei due fabbricati oggetto di confisca in capo a AL NZ. 5. In prossimità della camera di consiglio, AL NZ fa pervenire una memoria con allegati - fra cui la consulenza di parte e la documentazione utilizzata a suo sostegno -, che sviluppa in particolare il tema della sproporzione fra i redditi lecitamente percepiti e le risorse dimostrate. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi devono dichiararsi inammissibili. 1. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 imp. Repaci e altri Rv. 260246, e Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli art. 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. 2. A differenza di quanto accaduto col primo decreto di appello, il nuovo provvedimento, oggetto della presente verifica, contiene una motivazione congrua, comunque non apparente, in ordine alla esclusiva riferibilità dei beni controversi in capo a AL NZ. Oggetto dell'esame, dopo l'annullamento disposto dalla Sesta sezione di questa S.C., sono gli immobili siti in RD, loc. FASSI-IUDEO, c.da PIETRAROTTA, entrambi identificati in catasto al fg. 58, l'uno alla part. 100 e l'altro alla part. 149, intestati ognuno per l'identica quota di 1/12 a ciascuno dei due ricorrenti. Non sono state invece articolate censure verso la confisca dei rapporti bancari, riguardanti soltanto AL NZ. Il Collegio di appello desume che gli immobili anzidetti siano riferibili al solo AL NZ: a. dalle conversazioni oggetto di intercettazione, analiticamente elencate, che fanno emergere l'interesse diretto del proposto, non partecipato agli altri componenti della famiglia, in ordine alla realizzazione degli immobili che sorgono sul terreno intestato a lui, al padre e ai fratelli, realizzato attraverso una gestione svolta in prima persona, e non delegata;
b. dalla circostanza che egli fosse stato il solo fra i componenti della famiglia, e quindi fra gli intestatari formali della proprietà del fondo, a chiedere il 5 permesso per costruire al Comune di RD, e quindi l'unico beneficiario dei relativi permessi a edificare in sanatoria;
c. dalla mancata dimostrazione del concorso di familiari nei costi per la realizzazione degli immobili, mentre invece tali costi anche nella consulenza tecnica di parte sono risultati imputati soltanto a lui, ripartiti nelle annualità 2010/2011/2012. 3. Il Giudice del rinvio ha altresì dato conto della collocazione dell'acquisizione dei beni controversi nel periodo indicato come di pericolosità sociale qualificata, e della sperequazione fra entrate lecite e spese effettuate, avendo da un lato riferito temporalmente le opere fra il 2010 e il 2012, e avendo dall'altro quantificato i costi di costruzione in 196.148,24 euro. Ha quindi, quanto a quest'ultima voce, riportato anno per anno il totale dei redditi del nucleo familiare di AL NZ, e dall'altro la spesa media annua presumibilmente effettuata dal medesimo nucleo, dando conto del temperamento degli indici Istat al più contenuto costo della vita in Calabria, utilizzando i dati forniti dalla stessa difesa. Dunque, rispetto alla motivazione del primo decreto di appello, censurato da questa S.C. perché contenente un generico riferimento agli elementi contabili e finanziari, quello oggetto dei ricorsi in esame si mostra assai dettagliato nel raffronto, anno per anno, fra entrate lecite e uscite non giustificate, senza trascurare i rilievi difensivi sulla situazione economica dell'area interessata. Si osserva che la gran parte delle argomentazioni poste a base del ricorso di AL MO in realtà riguarda esclusivamente la posizione del fratello NZ, in primis quanto attiene alla sproporzione, ritenuta nel decreto impugnato, fra gli introiti leciti e le disponibilità dimostrate, e il secondo ha poi recuperato analoghe censure con la memoria inviata in prossimità della camera di consiglio;
in particolare, quelle attinenti al presunto calcolo al ribasso dei redditi dello stesso NZ, alla pretesa distonia quanto agli anni nei quali sarebbero avvenuti gli esborsi per la realizzazione degli immobili, e ai redditi di LA RI RI, moglie del proposto. In realtà, in quanto terzo interessato, oggetto della censura da parte di AL MO avrebbe dovuto essere esclusivamente l'avvenuta o non avvenuta dimostrazione del carattere fittizio della intestazione a lui della quota di 1/12 dei due immobili. La motivazione riguardante la posizione di AL NZ ricade su AL MO, per la dimostrata gestione esclusiva del primo di ogni aspetto, finanziario e decisionale, attinente la realizzazione degli immobili in discussione. Rispetto a essa, l'estesa censura contenuta nel ricorso proposto da AL 6 MO riguardante dati come la collocazione agli arresti domiciliari in una delle due abitazioni, o comunque la mancata convivenza per un certo periodo tra i due fratelli, rappresentano elementi di fatto sottratti alla valutazione di questa S.C., comunque non incidenti sulle argomentazioni che sostengono la decisione assunta. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2022