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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/05/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 651 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GALLIZIA MONICA, giusta delega in Parte_1
atti
E
rappresentata e difesa dall'Avv. GARIBALDI ANDREA, giusta delega in atti Parte_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e ra ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 13.01.2007 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 2, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni di seguito esposte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. i coniugi continueranno a vivere separati, come già deciso da alcuni mesi a questa parte, ognuno presso la rispettiva residenza.
3. I figli e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente di con il padre, presso la casa coniugale, mentre avrà Per_2 Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nel di lei nuovo domicilio, sito in Albenga, Viale
dell'Agricoltura;
4. Il padre, verserà alla madre , a titolo di contributo al mantenimento di la Parte_2 Per_1
somma di € 100,00 mensili, mentre la madre, verserà al padre, , a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento di , la somma di € 100,00 mensili, acconsentendo che il padre possa Per_2 percepire l'intero assegno unico per entrambi i figli. Le spese straordinarie, previamente concordate,
saranno divise al 50% tra i genitori, come da protocollo del Tribunale di Savona. A tal proposito,
per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica,
i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola,
il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione,
i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d)
corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b)
spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b)
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es.
fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g)
tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti
(ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN; Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida: * Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. * Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, ovvero mediante WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. La madre potrà tenere con sé un weekend ogni quindici giorni alternati, dal giovedì Per_2
pomeriggio sino al lunedì, con riaccompagnamento a scuola, oltre a due giorni infrasettimanali il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola, nella settimana in cui non terrà la figlia per il fine settimana. Il padre potrà tenere con sé un Per_1
weekend ogni quindici giorni alternati, dal giovedì pomeriggio sino al lunedì con riaccompagnamento a casa della mamma, oltre a due giorni infrasettimanali il mercoledì mattina sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a casa della mamma, nella settimana in cui non terrà il figlio per il fine settimana. Per le festività di Natale e Pasqua i figli rimarranno con entrambi i genitori durante le vacanze, per un periodo eguale, con alternanza annuale nei giorni delle feste,
oltre a 15 giorni consecutivi per le vacanze estive.
6. l'autovettura Audi A6 targata FC599ES verrà detenuta dal padre sino alla vendita ed il ricavato dovrà servire ad estinguere il mutuo/finanziamento acceso per l'acquisto della medesima autovettura e l'eventuale residuo diviso fra le parti, mentre il motociclo in uso alla famiglia si è già provveduto a rottamarlo.
7. il cane TO e il gatto acquistati in costanza di matrimonio, verranno intestati alla Signora CP_1
. Parte_2 8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo