CASS
Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 14633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14633 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA RA nato a [...] il [...] DI AP TR nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 29/11/2022 ELla CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale CA CO che ha concluso per l'inammissibilita' EL ricorso di RA CA e per l'annullamento senza rinvio nei confronti di PIERO DI AP;
udito il difensore di RA CA, AW. GIOVANNI GRASSO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento EL ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14633 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2024 I , 31530/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri SC AR e IE Di PO ricorrono, con separati atti, per l'annullamento ELla sentenza EL 29 novembre 2022 ELla Corte di appello di PO che, per quanto di interesse, in parziale riforma ELla sentenza EL 5 aprile 2018 EL Tribunale di Catania, pronunciata all'esito di giudizio ordinario e da loro impugnata: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SC AR in ordine al reato di cui al capo F ELla rubrica, limitatamente alle condotte relative al periodo di imposta 2011, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di un anno e sei mesi di reclusione;
b) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IE Di PO in ordine al reato di cui al capo H ELla rubrica, limitatamente alle condotte relative al periodo di imposta 2011, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di un anno e sei mesi di reclusione;
c) ha confermato nel resto la condanna di entrambi gli imputati per i medesimi reati in relazione all'anno di imposta 2012. 2.IE Di PO articola due motivi. 2.1.Con il primo deduce la contraddittorietà e la illogicità ELla motivazione ELla sentenza impugnata che, afferma, nel ribadire che non era stata effettuata alcuna attività di volantinaggio, spedizione e affrancatura da parte ELle ditte che avevano emesso le fatture, ha recepito acriticamente la sentenza di primo grado senza tener conto ELle osservazioni difensive che avevano stigmatizzato la natura apodittica di tale conclusione rassegnata in assenza di accertamenti di polizia giudiziaria. Invertendo l'onere ELla prova, prosegue, la Corte di appello ha assegnato all'imputato il compito di dimostrare che le prestazioni fatturate alla propria società erano state effettivamente erogate, oltretutto ignorando, senza fornire alcuna spiegazione sul punto, che la società «Truck Service S.r.l.» aveva emesso bonifici e assegni a favore ELle imprese emittenti le fatture per l'importo di euro 152.256,60. La Corte di appello non solo è semplicemente silente sul punto ma ha desunto l'inesistenza ELle prestazioni dalla mancata conservazione degli scontrini relativi al costo ELla carta e ELle buste e dalla difficoltà di ricordare quanti volantini pubblicitari fossero stati distribuiti. Lamenta, inoltre, che la condanna si fonda sul fatto che le imprese emittenti le fatture non avevano versato i tributi. Altro aspetto di contraddittorietà e illogicità ELla motivazione sta nel fatto che la Corte di appello ha ammesso come documento il decreto ingiuntivo emesso su richiesta ELl'impresa individuale Meli!!i nei confronti ELla «Truck Service S.r.l.» per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Ebbene, afferma il ricorrente, l'impresa EL EL risulta tra quelle che, in tesi accusatoria, avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti. Sicché, per un verso i pagamenti documentati da assegni, bonifici o altri titoli, dimostrano che la «Truck Service S.r.l.» pagava per il servizio ricevuto dalle imprese alle quali si era rivolta, per altro verso almeno una ELle imprese indicate al capo I come emittenti le fatture per prestazioni inesistenti aveva fatto ricorso al tribunale per ottenerne il pagamento. Tutto ciò, conclude, è inconciliabile con il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 EL 2000. 2.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. 3.SC AR propone un unico, articolato motivo con il quale deduce, ai sensi ELl'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ELl'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità ELla motivazione nonché la violazione EL principio ELl'oltre ogni ragionevole dubbio. Lamenta, per primo profilo, la mancanza di precisione ed univocità degli indizi indicati dalla Corte di appello a sostegno ELla propria decisione (come, tra gli altri, l'inadempimento di «Truck Service S.r.l.» nei confronti di «Caiservice S.r.l.»), per un secondo profilo, l'insussistenza di alcuni di essi (il preteso ruolo EL ricorrente di amministratore di fatto ELla «Truck Service S.r.l.», ruolo escluso dal Tribunale). A tale malgoverno degli indizi accusatori si accompagna la completa e immotivata svalutazione degli elementi di segno opposto richiamati nell'atto di appello. In particolare, a sostegno EL mancato rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deduce quanto segue: (i) le fatture traggono origine da un rapporto contrattuale preesistente documentato ma EL tutto ignorato dalla Corte di appello;
(ii) l'attività di "marketing e ricerche di mercato" indicata nelle fatture emesse da «Caiservice S.r.l.» ben avrebbe potuto essere svolta da una sola persona, così da non risultare incompatibile con la struttura minimale ELla società emittente, non richiedendo essa una organizzazione aziendale significativa né ELl'ausilio di ulteriori dipendenti (come pure era stato dedotto in appello); (iii) ne consegue che l'assenza di dipendenti di «Caiservice S.r.l.» è indizio privo dei requisiti ELla gravità e precisione;
(iv) quanto al mancato recupero EL credito maturato da «Caiservice S.r.l.» nei confronti di «Truck Service S.r.l.» e alla assenza di iniziative al riguardo, è v stata trascurata la circostanza che la società debitrice era amministrata da IA Di PO, moglie EL ricorrente;
(v) l'esistenza EL debito non è indice univoco ELla inesistenza ELle prestazioni fatturate da «Caiservice S.r.l.» ben potendo dipendere, secondo condivise massime di esperienza, da una contingente carenza di liquidità; (vi) tale carenza di liquidità avrebbe potuto essere (ed era) dimostrata dal decreto ingiuntivo emesso nei confronti di «Truck Service S.r.l.» su richiesta ELla impresa individuale EL US, ma tale documento non è stato acquisito dal Tribunale né dalla Corte di appello, nonostante lo specifico gravame sul punto;
(vii) ne consegue che anche il mancato pagamento ELle fatture non ha alcuna valenza indiziaria;
(viii) peraltro, le fatture emesse nell'anno 2012 sono state saldate per un importo pari quasi all'80 per cento e i Giudici di merito non hanno nemmeno ipotizzato una retrocessione EL denaro;
(ix) il Tribunale aveva escluso che il ricorrente fosse l'amministratore di fatto ELla «Truck Service S.r.l.», legalmente rappresentata dalla moglie, e per questo lo aveva assolto dai reati di cui ai capi H ed I;
(x) la Corte di appello non poteva pertanto affermare la penale responsabilità EL ricorrente perché "dominus di entrambe le società". Le considerazioni che precedono, continua il ricorrente, militano a favore ELla ragionevolezza EL dubbio avuto riguardo alla ambiguità degli elementi indiziari indicati dalla Corte di appello che ha omesso di fornire una spiegazione alternativa EL compendio indiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2.IE Di PO risponde EL reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 EL 2000, rubricato al capo H, perché, quale amministratore di diritto ELla società «Truck Service S.r.l.», nelle dichiarazioni annuali ELla società relative agli anni di imposta 2010 e 2011, aveva indicato elementi passivi fittizi avvalendosi ELle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti dalle imprese individuali CR SO e CR TO e dalla società «Caiservice S.r.l.». 2.1.Dello stesso reato rispondeva il AR SC quale amministratore di fatto. 2.2.SC AR risponde altresì EL reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 EL 2000, rubricato al capo F, perché, quale legale rappresentante ELla società «Caiservice S.r.l.», al fine di consentire a terzi l'evasione ELle imposte sui redditi 3 e sul valore aggiunto, negli anni 2011 e 2012 aveva emesso nei confronti ELla società «Truck Service S.r.l.» fatture per operazioni inesistenti. 2.3.11 Tribunale aveva condannato il Di PO per il reato di cui al capo H ed il AR per il reato di cui al capo F, ma aveva assolto quest'ultimo dal reato di cui al capo H per non aver commesso il fatto. 2.4.Nell'illustrare le fonti EL proprio convincimento, il Tribunale aveva fatto riferimento al processo verbale di constatazione EL 15 maggio 2014 ELla Guardia di Finanza e alle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria dai quali, con riferimento ai fatti di cui al capo F, era emerso che: a) la società «Truck Service S.r.l.» aveva annotato in contabilità nove fatture complessivamente emesse dalla «Caiservice S.r.l.» nel 2011 (sette) e nel 2012 (due); b) la «Caiservice S.r.l.» era legalmente rappresentata da SC AR, aveva sede principale in Catania e sede secondaria in Trecastagni, via Colombo, 42, ove condivideva la sede con la «Truck Service S.r.l.»; c) il 28 settembre 2011 «Truck Service S.r.l.» e «Caiservice S.r.l.» avevano stipulato un contratto di fornitura in virtù EL quale la seconda si era impegnata allo svolgimento, in favore ELla prima, di attività di marketing e di ricerche di mercato;
d) le fatture emesse dal 30 settembre 2011 al 26 novembre 2011 erano ELl'importo complessivo di euro 93.770,00 (di cui 60.000,00 solo quella EL 30 settembre 2011); e) nel 2011 «Truck Service S.r.l.» aveva effettuato pagamenti per soli euro 20.000,00 a mezzo assegni bancari;
f) in relazione alle fatture emesse nel 2012, ELl'importo complessivo di euro 110.500,00, «Truck Service S.r.l.» aveva invece effettuato pagamenti per complessivi euro 79.400,00, a mezzo assegni bancari, circolari e bonifici, con un residuo saldo debitorio di euro 99.870,00; g) «Caiservice S.r.l.» non aveva redatto il bilancio 2012 e nemmeno le scritture di chiusura dei conti, la sede operativa coincideva con quella di «Truck Service S.r.l.», negli anni 2011 e 2012 aveva emesso fatture solo nei confronti di «Truck Service S.r.l.» (fatta eccezione per la vendita di un cespite), il volume di affari indicato nei moELli 2012 e 2013 corrispondeva all'imponibile totale ELle fatture emesse nei confronti di «Truck Service S.r.l.», né nel 2011, né nel 2012 erano state annotate spese per compensi agli amministratori o per il personale (eccezion fatta per spese per prestazioni occasionali pari ad euro 875,00, sostenute nel 2011); h) «Caiservice S.r.l.» aveva gli stessi soci (IA Di PO e IE Di PO) e lo stesso amministratore unico (IA Di PO, moglie di SC AR) di «Truck Service S.r.l.», AR SC era stato amministratore di «Caiservice S.r.l.» dal 21 settembre 2011 all'il dicembre 2012 e contemporaneamente dipendente di «Truck Service S.r.l.»; i) «Caiservice S.r.l.» non aveva le potenzialità organizzativo-strumentali per erogare a «Truck Service S.r.l.» i servizi fatturati. 4 2.5.Con riferimento al capo 1-1, era emerso che: a) «Truck Service S.r.l.» aveva annotato in contabilità 47 fatture emesse negli anni 2010-2012 dall'impresa individuale CR SO (si tratta ELle fatture indicate al capo A) per servizi di "imbustamento, affrancatura, spedizione" e anche "volantinaggio"; b) per le fatture emesse nel 2010 (pari ad euro 138.219,02) «Truck Service S.r.l.» aveva corrisposto, a mezzo assegni bancari o circolari, la somma di euro 10.200,00; c) per le fatture emesse nel 2011 (pari ad euro 141.577,80, cui si aggiungeva il saldo debitorio iniziale di euro 128.019,02) «Truck Service S.r.l.» aveva effettuato pagamenti pari ad euro 152.256,50 con saldo debitorio residuo pari ad euro 117.341,02; d) per le fatture emesse nel 2012 (pari ad euro 8.401,27) «Truck Service S.r.l.» aveva effettuato pagamenti pari ad euro 20.801,27; e) il CR non aveva intrapreso alcuna azione di recupero nei confronti di «Truck Service S.r.l.», non aveva esibito ai verificatori alcuna documentazione contabile, non aveva presentato le prescritte dichiarazioni fiscali, né aveva mai pagato alcuna imposta, i pagamenti erano stati effettuati da «Truck Service S.r.l.» con modalità tali (assegni bancari trasferibili) da consentirne la restituzione al traente;
f) dal dicembre 2010 al dicembre 2011 «Truck Service S.r.l.» aveva noleggiato una macchina imbustatrice, bene strumentale - annotava il primo Giudice - destinato allo svolgimento dei medesimi servizi fatturati dall'impresa CR;
g) l'impresa CR era iscritta alla Camera di Commercio dal 3 settembre 2010 ed aveva ad oggetto, come attività principale, la attività di installazione e manutenzione di impianti telefonici, laddove come attività secondaria aveva quella di conduzione di campagne pubblicitarie;
h) «Truck Service S.r.l.» aveva annotato in contabilità 6 fatture emesse negli anni 2011-2012 (una nel 2011, cinque nel 2012) dall'impresa individuale CR TO (si tratta ELle fatture indicate al capo C per servizi di "affrancatura" e, in taluni casi, di "volantinaggio"); i) la fattura n. 84 EL 19 dicembre 2011, ELl'importo di euro 600,00, non era stata pagata;
1) le fatture emesse nel 2012, ELl'importo complessivo di euro 3.700,00, erano state tutte pagate;
m) l'impresa EL CR TO non aveva documentazione contabile, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e non aveva versato i tributi. 2.6.11 Tribunale aveva altresì evidenziato che i crediti maturati dalle imprese che avevano emesso le fatture non erano mai stati azionati, che le imprese EL CR TO e EL CR SO condividevano la stessa sede, che le fatture per i servizi di volantinaggio emesse da «Caiservice S.r.l.» erano generiche e cumulative senza l'indicazione di elementi idonei a comprendere quale fosse il prezzo stabilito per ogni singolo volantino. 3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ha osservato: 5 3.1.quanto a AR SC, che, a fronte ELla conducenza degli elementi indiziari indicati dal Tribunale (compreso il fatto che l'imputato era stato ELegato dalla moglie a rappresentare «Truck Service S.r.l.» nel corso ELla verifica fiscale), questi non aveva in alcun modo dimostrato di avere svolto le attività indicate nelle fatture, non avendo specificato in cosa fossero consistite né producendo alcuna prova documentale o testimoniale, tanto più che «Caiservice S.r.l.» non aveva dipendenti;
3.2.quanto a IE Di PO, che, a fronte ELla convergenza degli elementi di prova indicati dal Tribunale, nessuna ELle imprese che aveva emesso fatture nei confronti di «Truck Service S.r.l.» aveva provato di aver effettuato le prestazioni oggetto ELle fatture emesse nei confronti di quest'ultima. 4.Prima di esaminare i singoli ricorsi, ricorda il Collegio che la logica non è oggetto di codificazione, né il suo esercizio può essere oggetto di censura quando il ragionamento, che essa sorregge, non devii macroscopicamente dai canoni ELla coerenza intrinseca e di quella estrinseca con i dati di fatto utilizzati per la decisione. Nella fase di merito un risultato può dirsi acquisito al di là di ogni ragionevole dubbio quando le prove oggetto di valutazione siano tali da poter costruire il percorso che conduce dal fatto contestato a quello accertato, senza che possano intravedersi, lungo di esso, possibili deviazioni verso approdi diversi ed altrettanto ragionevolmente accettabili (Sez. 1, n. 41110 EL 24/10/2011, Javaid, Rv. 251507). 4.1.Ne consegue che l'illogicità ELla motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni EL convincimento (Sez. U, n. 24 EL 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4.2.La natura manifesta ELla illogicità ELla motivazione EL provvedimento impugnato costituisce, insomma, un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella EL giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative EL medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. 4.3.0ccorre pertanto chiedersi se il ragionamento seguito dai Giudici di merito che, partendo dai fatti noti sopra indicati, sono giunti alla conclusione ELla oggettiva inesistenza ELle prestazioni fatturate alla società «Truck Service S.r.l.», segni una frattura logica evidente tra le premesse e le relative conclusioni 6 e se vi fosse spazio a ipotesi alternative, a prescindere dal contributo degli imputati nella ricostruzione EL fatto stesso. 4.4.Secondo l'insegnamento di questa Corte, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione EL fatto incerto da provare secondo lo schema EL cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento ELla relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica ELla confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica ELl'esistenza EL fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo ELl'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica EL fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio EL cosiddetto libero convincimento EL giudice (Sez. U, n. 6682 EL 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 4.5.In tale processo ricostruttivo il giudice deve confrontarsi con la (ed avvalersi ELla) regola di giudizio secondo cui la penale responsabilità ELl'imputato può essere affermata solo quando non sussista un ragionevole dubbio EL contrario, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi EL tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 EL 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04; Sez. 6, n. 10093 EL 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 - 01; Sez. 4, n. 48541 EL 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358 - 01; Sez. 4, n. 22257 EL 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 - 01; Sez. 4, n. 30862 EL 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903 - 01). 4.6.Sicché, escluso che il giudice di merito possa limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi o procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, e ribadito che deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), egli deve successivamente procedere 7 ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale ELle cose e ELla normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 EL 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). 4.7.Nel procedimento logico che, valorizzando la univoca convergenza probatoria dei singoli indizi (fatti noti), conduce verso l'informazione accusatoria da verificare (il fatto ignoto) non può trovare spazio (né essere valutata) la legittima scelta ELl'imputato di tacere;
l'assenza di ragionevoli ipotesi alternative deve trovare giustificazioni esclusivamente nel fatto processualmente accertato, non nel silenzio ELl'imputato. Ciò non significa, tuttavia, che la tenuta logica EL processo ricostruttivo EL fatto (ignoto) oggetto di ricerca possa essere messa in discussione da meri atti di fede, magari riposti nell'insondabile intuizionismo EL giudice;
il dubbio circa la fondatezza di una possibile lettura alternativa EL medesimo quadro indiziario deve essere "ragionevole" e dunque verificabile. 4.8.Con riferimento al ELitto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 EL 2000, non v'è dubbio che l'onere di dimostrare tutti i fatti costituitivi EL ELitto (e dunque anche l'inesistenza oggettiva o soggettiva ELla prestazione) incomba sul pubblico ministero. In tema di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, non si può negare un ruolo pressoché decisivo ELla prova indiziaria non potendosi concepire la prova diretta di un fatto che non è mai accaduto. Peraltro, essendo il pubblico ministero onerato ELla prova ELla inesistenza ELl'operazione, l'imputato è onerato ELla prova contraria e, dunque, ELla effettiva esistenza ELla prestazione erogata. 5.11 ricorso di IE Di PO. 5.1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.2.A fronte ELl'ampio compendio indiziario illustrato dal primo Giudice e, quindi dalla Corte di appello, a sostegno ELla ritenuta inesistenza ELle prestazioni fatturate alla «Truck Service S.r.l.», il ricorrente non deduce il travisamento ELle prove, né la manifesta illogicità ELle relative conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito, essendosi limitato a stigmatizzare la mancata valutazione EL dato riveniente dal pagamento ELla somma di euro 152.256,50 senza però spiegare come questo dato si coniughi con tutte le altre evidenze accusatorie in modo tale da essere decisivo ai fini ELla prova ELla esistenza ELle prestazioni. Non solo: non avendo nemmeno contestato la logica EL 8 ragionamento accusatorio (sotto il profilo ELla univoca convergenza degli elementi indiziari verso la ritenuta inesistenza ELle prestazioni), è EL tutto infondata, alla luce ELle considerazioni che precedono, la doglianza relativa al malgoverno ELl'onere ELla prova. 5.3.11 secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello applicato il minimo ELla pena e spiegato le ragioni ostative alla concessione EL beneficio ELla sospensione condizionale ELla pena. 9.11 ricorso di SC AR. 9.1.A non diversi rilievi si espone il ricorso EL AR. 9.2.11 ricorrente, infatti, seleziona solo alcuni degli elementi indicati in sede di merito, fornendo degli altri spiegazioni alternative che si fondano su un astratto possibilismo. 9.3.0ra, se è vero, per esempio che il ruolo EL ricorrente di amministratore di fatto di «Truck Service S.r.l.» è stato escluso dal Tribunale, è altrettanto vero che questi era il marito ELla legale rappresentante ELla società, che egli era dipendente di «Truck Service S.r.l.», che le due società condividevano la medesima sede, che «Caiservice S.r.l.» non aveva strutture e personale (e relativi costi) che potessero far fronte all'erogazione ELle prestazioni. 9.4.La spiegazione alternativa fornita dal ricorrente (si trattava di prestazioni che potevano essere erogate anche da una sola persona;
essendo la legale rappresentante di «Truck Service S.r.l.» sua moglie non aveva voluto danneggiarla azionando il credito residuo) si basa su mere ipotesi esse sì illogiche che si pongono in evidente contrasto con le regole che presiedono ai rapporti tra società di capitali. 9.5.Sfugge al ricorrente la necessità di una valutazione convergente e unitaria degli elementi indiziari dei quali nemmeno viene dedotto il travisamento. 9.6.Di fronte a tali considerazioni, l'esibizione EL contratto, la deduzione EL pagamento di buona parte ELle fatture emesse e la allegazione ELle altrui iniziative giudiziarie, non regge di fronte alla valenza accusatoria degli indizi e alla mancata prova ELla effettuazione ELle prestazioni fatturate per importi tutt'altro che irrisori, prova affidata a meri possibilismi che astraggono persino dalla descrizione ELle attività effettivamente svolte, attività che restano a tutt'oggi ignote. 10.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta alla rilevazione ELla prescrizione maturata successivamente alla data ELla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere ELle spese EL procedimento nonché EL versamento di una somma in 9 favore ELla Cassa ELle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di € 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/01/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale CA CO che ha concluso per l'inammissibilita' EL ricorso di RA CA e per l'annullamento senza rinvio nei confronti di PIERO DI AP;
udito il difensore di RA CA, AW. GIOVANNI GRASSO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento EL ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14633 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 11/01/2024 I , 31530/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1 sigg.ri SC AR e IE Di PO ricorrono, con separati atti, per l'annullamento ELla sentenza EL 29 novembre 2022 ELla Corte di appello di PO che, per quanto di interesse, in parziale riforma ELla sentenza EL 5 aprile 2018 EL Tribunale di Catania, pronunciata all'esito di giudizio ordinario e da loro impugnata: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SC AR in ordine al reato di cui al capo F ELla rubrica, limitatamente alle condotte relative al periodo di imposta 2011, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di un anno e sei mesi di reclusione;
b) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IE Di PO in ordine al reato di cui al capo H ELla rubrica, limitatamente alle condotte relative al periodo di imposta 2011, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena nei suoi confronti nella misura di un anno e sei mesi di reclusione;
c) ha confermato nel resto la condanna di entrambi gli imputati per i medesimi reati in relazione all'anno di imposta 2012. 2.IE Di PO articola due motivi. 2.1.Con il primo deduce la contraddittorietà e la illogicità ELla motivazione ELla sentenza impugnata che, afferma, nel ribadire che non era stata effettuata alcuna attività di volantinaggio, spedizione e affrancatura da parte ELle ditte che avevano emesso le fatture, ha recepito acriticamente la sentenza di primo grado senza tener conto ELle osservazioni difensive che avevano stigmatizzato la natura apodittica di tale conclusione rassegnata in assenza di accertamenti di polizia giudiziaria. Invertendo l'onere ELla prova, prosegue, la Corte di appello ha assegnato all'imputato il compito di dimostrare che le prestazioni fatturate alla propria società erano state effettivamente erogate, oltretutto ignorando, senza fornire alcuna spiegazione sul punto, che la società «Truck Service S.r.l.» aveva emesso bonifici e assegni a favore ELle imprese emittenti le fatture per l'importo di euro 152.256,60. La Corte di appello non solo è semplicemente silente sul punto ma ha desunto l'inesistenza ELle prestazioni dalla mancata conservazione degli scontrini relativi al costo ELla carta e ELle buste e dalla difficoltà di ricordare quanti volantini pubblicitari fossero stati distribuiti. Lamenta, inoltre, che la condanna si fonda sul fatto che le imprese emittenti le fatture non avevano versato i tributi. Altro aspetto di contraddittorietà e illogicità ELla motivazione sta nel fatto che la Corte di appello ha ammesso come documento il decreto ingiuntivo emesso su richiesta ELl'impresa individuale Meli!!i nei confronti ELla «Truck Service S.r.l.» per ottenere il pagamento di quanto dovuto. Ebbene, afferma il ricorrente, l'impresa EL EL risulta tra quelle che, in tesi accusatoria, avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti. Sicché, per un verso i pagamenti documentati da assegni, bonifici o altri titoli, dimostrano che la «Truck Service S.r.l.» pagava per il servizio ricevuto dalle imprese alle quali si era rivolta, per altro verso almeno una ELle imprese indicate al capo I come emittenti le fatture per prestazioni inesistenti aveva fatto ricorso al tribunale per ottenerne il pagamento. Tutto ciò, conclude, è inconciliabile con il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 EL 2000. 2.2.Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. 3.SC AR propone un unico, articolato motivo con il quale deduce, ai sensi ELl'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ELl'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità ELla motivazione nonché la violazione EL principio ELl'oltre ogni ragionevole dubbio. Lamenta, per primo profilo, la mancanza di precisione ed univocità degli indizi indicati dalla Corte di appello a sostegno ELla propria decisione (come, tra gli altri, l'inadempimento di «Truck Service S.r.l.» nei confronti di «Caiservice S.r.l.»), per un secondo profilo, l'insussistenza di alcuni di essi (il preteso ruolo EL ricorrente di amministratore di fatto ELla «Truck Service S.r.l.», ruolo escluso dal Tribunale). A tale malgoverno degli indizi accusatori si accompagna la completa e immotivata svalutazione degli elementi di segno opposto richiamati nell'atto di appello. In particolare, a sostegno EL mancato rispetto dei criteri di valutazione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., deduce quanto segue: (i) le fatture traggono origine da un rapporto contrattuale preesistente documentato ma EL tutto ignorato dalla Corte di appello;
(ii) l'attività di "marketing e ricerche di mercato" indicata nelle fatture emesse da «Caiservice S.r.l.» ben avrebbe potuto essere svolta da una sola persona, così da non risultare incompatibile con la struttura minimale ELla società emittente, non richiedendo essa una organizzazione aziendale significativa né ELl'ausilio di ulteriori dipendenti (come pure era stato dedotto in appello); (iii) ne consegue che l'assenza di dipendenti di «Caiservice S.r.l.» è indizio privo dei requisiti ELla gravità e precisione;
(iv) quanto al mancato recupero EL credito maturato da «Caiservice S.r.l.» nei confronti di «Truck Service S.r.l.» e alla assenza di iniziative al riguardo, è v stata trascurata la circostanza che la società debitrice era amministrata da IA Di PO, moglie EL ricorrente;
(v) l'esistenza EL debito non è indice univoco ELla inesistenza ELle prestazioni fatturate da «Caiservice S.r.l.» ben potendo dipendere, secondo condivise massime di esperienza, da una contingente carenza di liquidità; (vi) tale carenza di liquidità avrebbe potuto essere (ed era) dimostrata dal decreto ingiuntivo emesso nei confronti di «Truck Service S.r.l.» su richiesta ELla impresa individuale EL US, ma tale documento non è stato acquisito dal Tribunale né dalla Corte di appello, nonostante lo specifico gravame sul punto;
(vii) ne consegue che anche il mancato pagamento ELle fatture non ha alcuna valenza indiziaria;
(viii) peraltro, le fatture emesse nell'anno 2012 sono state saldate per un importo pari quasi all'80 per cento e i Giudici di merito non hanno nemmeno ipotizzato una retrocessione EL denaro;
(ix) il Tribunale aveva escluso che il ricorrente fosse l'amministratore di fatto ELla «Truck Service S.r.l.», legalmente rappresentata dalla moglie, e per questo lo aveva assolto dai reati di cui ai capi H ed I;
(x) la Corte di appello non poteva pertanto affermare la penale responsabilità EL ricorrente perché "dominus di entrambe le società". Le considerazioni che precedono, continua il ricorrente, militano a favore ELla ragionevolezza EL dubbio avuto riguardo alla ambiguità degli elementi indiziari indicati dalla Corte di appello che ha omesso di fornire una spiegazione alternativa EL compendio indiziario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2.IE Di PO risponde EL reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 EL 2000, rubricato al capo H, perché, quale amministratore di diritto ELla società «Truck Service S.r.l.», nelle dichiarazioni annuali ELla società relative agli anni di imposta 2010 e 2011, aveva indicato elementi passivi fittizi avvalendosi ELle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti dalle imprese individuali CR SO e CR TO e dalla società «Caiservice S.r.l.». 2.1.Dello stesso reato rispondeva il AR SC quale amministratore di fatto. 2.2.SC AR risponde altresì EL reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 EL 2000, rubricato al capo F, perché, quale legale rappresentante ELla società «Caiservice S.r.l.», al fine di consentire a terzi l'evasione ELle imposte sui redditi 3 e sul valore aggiunto, negli anni 2011 e 2012 aveva emesso nei confronti ELla società «Truck Service S.r.l.» fatture per operazioni inesistenti. 2.3.11 Tribunale aveva condannato il Di PO per il reato di cui al capo H ed il AR per il reato di cui al capo F, ma aveva assolto quest'ultimo dal reato di cui al capo H per non aver commesso il fatto. 2.4.Nell'illustrare le fonti EL proprio convincimento, il Tribunale aveva fatto riferimento al processo verbale di constatazione EL 15 maggio 2014 ELla Guardia di Finanza e alle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria dai quali, con riferimento ai fatti di cui al capo F, era emerso che: a) la società «Truck Service S.r.l.» aveva annotato in contabilità nove fatture complessivamente emesse dalla «Caiservice S.r.l.» nel 2011 (sette) e nel 2012 (due); b) la «Caiservice S.r.l.» era legalmente rappresentata da SC AR, aveva sede principale in Catania e sede secondaria in Trecastagni, via Colombo, 42, ove condivideva la sede con la «Truck Service S.r.l.»; c) il 28 settembre 2011 «Truck Service S.r.l.» e «Caiservice S.r.l.» avevano stipulato un contratto di fornitura in virtù EL quale la seconda si era impegnata allo svolgimento, in favore ELla prima, di attività di marketing e di ricerche di mercato;
d) le fatture emesse dal 30 settembre 2011 al 26 novembre 2011 erano ELl'importo complessivo di euro 93.770,00 (di cui 60.000,00 solo quella EL 30 settembre 2011); e) nel 2011 «Truck Service S.r.l.» aveva effettuato pagamenti per soli euro 20.000,00 a mezzo assegni bancari;
f) in relazione alle fatture emesse nel 2012, ELl'importo complessivo di euro 110.500,00, «Truck Service S.r.l.» aveva invece effettuato pagamenti per complessivi euro 79.400,00, a mezzo assegni bancari, circolari e bonifici, con un residuo saldo debitorio di euro 99.870,00; g) «Caiservice S.r.l.» non aveva redatto il bilancio 2012 e nemmeno le scritture di chiusura dei conti, la sede operativa coincideva con quella di «Truck Service S.r.l.», negli anni 2011 e 2012 aveva emesso fatture solo nei confronti di «Truck Service S.r.l.» (fatta eccezione per la vendita di un cespite), il volume di affari indicato nei moELli 2012 e 2013 corrispondeva all'imponibile totale ELle fatture emesse nei confronti di «Truck Service S.r.l.», né nel 2011, né nel 2012 erano state annotate spese per compensi agli amministratori o per il personale (eccezion fatta per spese per prestazioni occasionali pari ad euro 875,00, sostenute nel 2011); h) «Caiservice S.r.l.» aveva gli stessi soci (IA Di PO e IE Di PO) e lo stesso amministratore unico (IA Di PO, moglie di SC AR) di «Truck Service S.r.l.», AR SC era stato amministratore di «Caiservice S.r.l.» dal 21 settembre 2011 all'il dicembre 2012 e contemporaneamente dipendente di «Truck Service S.r.l.»; i) «Caiservice S.r.l.» non aveva le potenzialità organizzativo-strumentali per erogare a «Truck Service S.r.l.» i servizi fatturati. 4 2.5.Con riferimento al capo 1-1, era emerso che: a) «Truck Service S.r.l.» aveva annotato in contabilità 47 fatture emesse negli anni 2010-2012 dall'impresa individuale CR SO (si tratta ELle fatture indicate al capo A) per servizi di "imbustamento, affrancatura, spedizione" e anche "volantinaggio"; b) per le fatture emesse nel 2010 (pari ad euro 138.219,02) «Truck Service S.r.l.» aveva corrisposto, a mezzo assegni bancari o circolari, la somma di euro 10.200,00; c) per le fatture emesse nel 2011 (pari ad euro 141.577,80, cui si aggiungeva il saldo debitorio iniziale di euro 128.019,02) «Truck Service S.r.l.» aveva effettuato pagamenti pari ad euro 152.256,50 con saldo debitorio residuo pari ad euro 117.341,02; d) per le fatture emesse nel 2012 (pari ad euro 8.401,27) «Truck Service S.r.l.» aveva effettuato pagamenti pari ad euro 20.801,27; e) il CR non aveva intrapreso alcuna azione di recupero nei confronti di «Truck Service S.r.l.», non aveva esibito ai verificatori alcuna documentazione contabile, non aveva presentato le prescritte dichiarazioni fiscali, né aveva mai pagato alcuna imposta, i pagamenti erano stati effettuati da «Truck Service S.r.l.» con modalità tali (assegni bancari trasferibili) da consentirne la restituzione al traente;
f) dal dicembre 2010 al dicembre 2011 «Truck Service S.r.l.» aveva noleggiato una macchina imbustatrice, bene strumentale - annotava il primo Giudice - destinato allo svolgimento dei medesimi servizi fatturati dall'impresa CR;
g) l'impresa CR era iscritta alla Camera di Commercio dal 3 settembre 2010 ed aveva ad oggetto, come attività principale, la attività di installazione e manutenzione di impianti telefonici, laddove come attività secondaria aveva quella di conduzione di campagne pubblicitarie;
h) «Truck Service S.r.l.» aveva annotato in contabilità 6 fatture emesse negli anni 2011-2012 (una nel 2011, cinque nel 2012) dall'impresa individuale CR TO (si tratta ELle fatture indicate al capo C per servizi di "affrancatura" e, in taluni casi, di "volantinaggio"); i) la fattura n. 84 EL 19 dicembre 2011, ELl'importo di euro 600,00, non era stata pagata;
1) le fatture emesse nel 2012, ELl'importo complessivo di euro 3.700,00, erano state tutte pagate;
m) l'impresa EL CR TO non aveva documentazione contabile, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e non aveva versato i tributi. 2.6.11 Tribunale aveva altresì evidenziato che i crediti maturati dalle imprese che avevano emesso le fatture non erano mai stati azionati, che le imprese EL CR TO e EL CR SO condividevano la stessa sede, che le fatture per i servizi di volantinaggio emesse da «Caiservice S.r.l.» erano generiche e cumulative senza l'indicazione di elementi idonei a comprendere quale fosse il prezzo stabilito per ogni singolo volantino. 3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ha osservato: 5 3.1.quanto a AR SC, che, a fronte ELla conducenza degli elementi indiziari indicati dal Tribunale (compreso il fatto che l'imputato era stato ELegato dalla moglie a rappresentare «Truck Service S.r.l.» nel corso ELla verifica fiscale), questi non aveva in alcun modo dimostrato di avere svolto le attività indicate nelle fatture, non avendo specificato in cosa fossero consistite né producendo alcuna prova documentale o testimoniale, tanto più che «Caiservice S.r.l.» non aveva dipendenti;
3.2.quanto a IE Di PO, che, a fronte ELla convergenza degli elementi di prova indicati dal Tribunale, nessuna ELle imprese che aveva emesso fatture nei confronti di «Truck Service S.r.l.» aveva provato di aver effettuato le prestazioni oggetto ELle fatture emesse nei confronti di quest'ultima. 4.Prima di esaminare i singoli ricorsi, ricorda il Collegio che la logica non è oggetto di codificazione, né il suo esercizio può essere oggetto di censura quando il ragionamento, che essa sorregge, non devii macroscopicamente dai canoni ELla coerenza intrinseca e di quella estrinseca con i dati di fatto utilizzati per la decisione. Nella fase di merito un risultato può dirsi acquisito al di là di ogni ragionevole dubbio quando le prove oggetto di valutazione siano tali da poter costruire il percorso che conduce dal fatto contestato a quello accertato, senza che possano intravedersi, lungo di esso, possibili deviazioni verso approdi diversi ed altrettanto ragionevolmente accettabili (Sez. 1, n. 41110 EL 24/10/2011, Javaid, Rv. 251507). 4.1.Ne consegue che l'illogicità ELla motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni EL convincimento (Sez. U, n. 24 EL 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4.2.La natura manifesta ELla illogicità ELla motivazione EL provvedimento impugnato costituisce, insomma, un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella EL giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative EL medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. 4.3.0ccorre pertanto chiedersi se il ragionamento seguito dai Giudici di merito che, partendo dai fatti noti sopra indicati, sono giunti alla conclusione ELla oggettiva inesistenza ELle prestazioni fatturate alla società «Truck Service S.r.l.», segni una frattura logica evidente tra le premesse e le relative conclusioni 6 e se vi fosse spazio a ipotesi alternative, a prescindere dal contributo degli imputati nella ricostruzione EL fatto stesso. 4.4.Secondo l'insegnamento di questa Corte, l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione EL fatto incerto da provare secondo lo schema EL cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento ELla relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica ELla confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica ELl'esistenza EL fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo ELl'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica EL fatto;
prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio EL cosiddetto libero convincimento EL giudice (Sez. U, n. 6682 EL 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 4.5.In tale processo ricostruttivo il giudice deve confrontarsi con la (ed avvalersi ELla) regola di giudizio secondo cui la penale responsabilità ELl'imputato può essere affermata solo quando non sussista un ragionevole dubbio EL contrario, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi EL tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 EL 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04; Sez. 6, n. 10093 EL 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 - 01; Sez. 4, n. 48541 EL 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358 - 01; Sez. 4, n. 22257 EL 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 - 01; Sez. 4, n. 30862 EL 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903 - 01). 4.6.Sicché, escluso che il giudice di merito possa limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi o procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, e ribadito che deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), egli deve successivamente procedere 7 ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale ELle cose e ELla normale razionalità umana (così, da ultimo, Sez. 1, n. 20461 EL 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941). 4.7.Nel procedimento logico che, valorizzando la univoca convergenza probatoria dei singoli indizi (fatti noti), conduce verso l'informazione accusatoria da verificare (il fatto ignoto) non può trovare spazio (né essere valutata) la legittima scelta ELl'imputato di tacere;
l'assenza di ragionevoli ipotesi alternative deve trovare giustificazioni esclusivamente nel fatto processualmente accertato, non nel silenzio ELl'imputato. Ciò non significa, tuttavia, che la tenuta logica EL processo ricostruttivo EL fatto (ignoto) oggetto di ricerca possa essere messa in discussione da meri atti di fede, magari riposti nell'insondabile intuizionismo EL giudice;
il dubbio circa la fondatezza di una possibile lettura alternativa EL medesimo quadro indiziario deve essere "ragionevole" e dunque verificabile. 4.8.Con riferimento al ELitto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 EL 2000, non v'è dubbio che l'onere di dimostrare tutti i fatti costituitivi EL ELitto (e dunque anche l'inesistenza oggettiva o soggettiva ELla prestazione) incomba sul pubblico ministero. In tema di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, non si può negare un ruolo pressoché decisivo ELla prova indiziaria non potendosi concepire la prova diretta di un fatto che non è mai accaduto. Peraltro, essendo il pubblico ministero onerato ELla prova ELla inesistenza ELl'operazione, l'imputato è onerato ELla prova contraria e, dunque, ELla effettiva esistenza ELla prestazione erogata. 5.11 ricorso di IE Di PO. 5.1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.2.A fronte ELl'ampio compendio indiziario illustrato dal primo Giudice e, quindi dalla Corte di appello, a sostegno ELla ritenuta inesistenza ELle prestazioni fatturate alla «Truck Service S.r.l.», il ricorrente non deduce il travisamento ELle prove, né la manifesta illogicità ELle relative conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito, essendosi limitato a stigmatizzare la mancata valutazione EL dato riveniente dal pagamento ELla somma di euro 152.256,50 senza però spiegare come questo dato si coniughi con tutte le altre evidenze accusatorie in modo tale da essere decisivo ai fini ELla prova ELla esistenza ELle prestazioni. Non solo: non avendo nemmeno contestato la logica EL 8 ragionamento accusatorio (sotto il profilo ELla univoca convergenza degli elementi indiziari verso la ritenuta inesistenza ELle prestazioni), è EL tutto infondata, alla luce ELle considerazioni che precedono, la doglianza relativa al malgoverno ELl'onere ELla prova. 5.3.11 secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello applicato il minimo ELla pena e spiegato le ragioni ostative alla concessione EL beneficio ELla sospensione condizionale ELla pena. 9.11 ricorso di SC AR. 9.1.A non diversi rilievi si espone il ricorso EL AR. 9.2.11 ricorrente, infatti, seleziona solo alcuni degli elementi indicati in sede di merito, fornendo degli altri spiegazioni alternative che si fondano su un astratto possibilismo. 9.3.0ra, se è vero, per esempio che il ruolo EL ricorrente di amministratore di fatto di «Truck Service S.r.l.» è stato escluso dal Tribunale, è altrettanto vero che questi era il marito ELla legale rappresentante ELla società, che egli era dipendente di «Truck Service S.r.l.», che le due società condividevano la medesima sede, che «Caiservice S.r.l.» non aveva strutture e personale (e relativi costi) che potessero far fronte all'erogazione ELle prestazioni. 9.4.La spiegazione alternativa fornita dal ricorrente (si trattava di prestazioni che potevano essere erogate anche da una sola persona;
essendo la legale rappresentante di «Truck Service S.r.l.» sua moglie non aveva voluto danneggiarla azionando il credito residuo) si basa su mere ipotesi esse sì illogiche che si pongono in evidente contrasto con le regole che presiedono ai rapporti tra società di capitali. 9.5.Sfugge al ricorrente la necessità di una valutazione convergente e unitaria degli elementi indiziari dei quali nemmeno viene dedotto il travisamento. 9.6.Di fronte a tali considerazioni, l'esibizione EL contratto, la deduzione EL pagamento di buona parte ELle fatture emesse e la allegazione ELle altrui iniziative giudiziarie, non regge di fronte alla valenza accusatoria degli indizi e alla mancata prova ELla effettuazione ELle prestazioni fatturate per importi tutt'altro che irrisori, prova affidata a meri possibilismi che astraggono persino dalla descrizione ELle attività effettivamente svolte, attività che restano a tutt'oggi ignote. 10.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che osta alla rilevazione ELla prescrizione maturata successivamente alla data ELla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere ELle spese EL procedimento nonché EL versamento di una somma in 9 favore ELla Cassa ELle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di € 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso in Roma, il 11/01/2024.