Articolo 3 della Legge 1 novembre 1940, n. 1610
Articolo 2Articolo 4
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3 dicembre 1940
Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1940