Art. 3.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.