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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/11/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 838/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PERRONE Parte_1 C.F._1
PA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR TE EL
E
, contumace; CP_2
Convenuti
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, il sig. e l' nella loro rispettiva qualità di CP_2 Controparte_3 conducente-proprietario e compagnia assicuratrice dell'autovettura modello Volkswagen Golf tg CJ
324 ZF al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 13.12.2015 sul lungomare cittadino di Paola (CS), con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. A sostegno della domanda assumeva;
che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava passeggiando in compagnia della sig.ra allorquando, in procinto di attraversare Parte_2 la strada, veniva investito dell'autovettura Volkswagen Golf tg CJ 324 ZF, di proprietà e condotta dal sig. , che lo colpiva sulla parte destra del corpo, lo caricava sul cofano anteriore Parte_3
e lo scaraventava a distanza sulla strada;
che a seguito del sinistro riportato lesioni personali per le quali si recava presso il P.S. dell'ospedale di Paola dove i sanitari gli diagnosticavano patologie invalidanti come da documentazione allegata in atti;
che si sottoponeva ad intervento chirurgico raggiungendo la completa guarigione clinica dopo n.55 giorni di ITT, n.25 giorni di ITP al 75 %,
n.50 giorni di ITP al 50 %, n.80 giorni di ITP al 25 % con una invalidità permanente del 20 %; lamentava ancora di aver subito un pregiudizio da perdita di capacità di lavoro specifica pari al 20
% dichiarando di svolgere l'attività di muratore e rivendicando la liquidazione della somma di
€.57.137,00 equivalente al valore capitale di una rendita vitalizia determinata ai sensi del r.d.
09.10.1922 n.1.403.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta che Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda e nel merito instava per il rigetto della stessa siccome infondata in fatto e diritto, contestava altresì la quantificazione del danno, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva in giudizio il convenuto di talchè ne veniva dichiarata la CP_2 contumacia.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva assunta prova testimonial e disposta ctu medico legale, sulle conclusioni precisate con note di discussione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione.
Riguardo al merito si osserva che la domanda avanzata da parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui in motivazione.
Dalle dichiarazioni testimoniali in atti si evince che nelle predette circostanze di tempo e di luogo nei pressi delle strisce pedonali e di adeguata illuminazione dei luoghi l'odierno istante veniva dall'autovettura condotta dal convenuto che non si avvedeva della presenza dell'attore; che il convenuto si fermava e veniva richiesto l'intervento dell'autombulanza.
Ciò posto in punto di fatto, deve ritenersi provata la circostanza che l'istante era intento ad attraversare sulle strisce pedonali;
in ogni caso “Nel caso di investimento di un pedone, qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimento e il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo” (Cass. 72/138). Ed ancora anche qualora l'odierno istante avesse improvvisamente attraversato la sede stradale “L'improvviso attraversamento da parte del pedone della carreggiata stradale fuori delle apposite strisce pedonali, non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del conducente dell'autoveicolo investitore, essendo a tal fine necessario che costui risulti essersi trovato, nonostante l'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di normale prudenza, nell'effettiva impossibilità di evitare l'evento” (cfr. Cass. n. 4370/87).
Ed invero, considerato che trattasi di strada urbana con il relativo limite, nonostante fosse buio ma in presenza di illuminazione, il convenuto ben avrebbe potuto e dovuto adottare tutte quelle misure idonee per evitare il danno;
del resto attesa la presenza delle strisce pedonali, circostanza riferita dal teste, la prevedibilità dell'attraversamento pedonale costituisce una circostanza concreta che legittimamente va tenuta presente ai fini della qualificazione della colpa nell'investimento di un pedone (Cass. 8066/93).
Pertanto non avendo il conducente del veicolo fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, deve ritenersi sussistere una responsabilità esclusiva del medesimo nella causazione del sinistro.
Passando, quindi, alla determinazione del quantum, dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti, con valutazioni condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici, si rileva che è stato riscontrato un danno biologico permanente nella misura del 11%, un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 25, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg 40, ed ha ritenuto congrue le spese sostenute e documentate di € 5.458,56.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'attrice, che all'epoca dell'evento dannoso aveva l'età di anni 36, spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta, di € 24.789,00, mentre per quello temporaneo spetta la somma complessiva di € 8.377,50, oltre alle spese mediche, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 a seguito dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12408/2011).
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'istante viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. predette tabelle) comprensivo del danno morale.
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a
Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “ (cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Detta somma costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) consistenti, nel caso di specie, come sopra detto, nella sofferenza derivante dallo stato generale nonché dalla considerazione che i danni riportati sono stabilizzati e permanenti, non suscettibili di miglioramento (Cass. n. 11701/2009); dunque a titolo di danno non patrimoniale può fingersi ad una personalizzazione massima dello stesso in percentuale al danno biologico per complessivi € 36.701,00, oltre al temporaneo ed alle spese mediche per un totale di € 50.497,36.
Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale ovvero quale perdita della capacità lavorativa specifica deve ritenersi che la richiesta di risarcimento di tale voce di danno non possa trovare accoglimento atteso che il consulente ha rilevato “modesto impatto sulla capacità lavorativa generale” così non provvedendo ad una specifica e puntuale quantificazione della stessa siccome, evidentemente, non autonomamente rilevabile.
Sulla somma sopra indicato andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1.0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio, così come quelle occorse per la ctu, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento al pagamento nei confronti dell'attoree, della somma di € 50.497,36 oltre al lucro cessante e agli interessi come in motivazione;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso ed € 886,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico delle parti convenute.
Roma, 17.11.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 838/2018 trattenuta in decisione con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PERRONE Parte_1 C.F._1
PA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR TE EL
E
, contumace; CP_2
Convenuti
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, il sig. e l' nella loro rispettiva qualità di CP_2 Controparte_3 conducente-proprietario e compagnia assicuratrice dell'autovettura modello Volkswagen Golf tg CJ
324 ZF al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 13.12.2015 sul lungomare cittadino di Paola (CS), con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. A sostegno della domanda assumeva;
che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, stava passeggiando in compagnia della sig.ra allorquando, in procinto di attraversare Parte_2 la strada, veniva investito dell'autovettura Volkswagen Golf tg CJ 324 ZF, di proprietà e condotta dal sig. , che lo colpiva sulla parte destra del corpo, lo caricava sul cofano anteriore Parte_3
e lo scaraventava a distanza sulla strada;
che a seguito del sinistro riportato lesioni personali per le quali si recava presso il P.S. dell'ospedale di Paola dove i sanitari gli diagnosticavano patologie invalidanti come da documentazione allegata in atti;
che si sottoponeva ad intervento chirurgico raggiungendo la completa guarigione clinica dopo n.55 giorni di ITT, n.25 giorni di ITP al 75 %,
n.50 giorni di ITP al 50 %, n.80 giorni di ITP al 25 % con una invalidità permanente del 20 %; lamentava ancora di aver subito un pregiudizio da perdita di capacità di lavoro specifica pari al 20
% dichiarando di svolgere l'attività di muratore e rivendicando la liquidazione della somma di
€.57.137,00 equivalente al valore capitale di una rendita vitalizia determinata ai sensi del r.d.
09.10.1922 n.1.403.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta che Controparte_1 preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda e nel merito instava per il rigetto della stessa siccome infondata in fatto e diritto, contestava altresì la quantificazione del danno, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Non si costituiva in giudizio il convenuto di talchè ne veniva dichiarata la CP_2 contumacia.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva assunta prova testimonial e disposta ctu medico legale, sulle conclusioni precisate con note di discussione ex art. 127 ter c.p.c. era riservata per la decisione.
Riguardo al merito si osserva che la domanda avanzata da parte attrice è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di cui in motivazione.
Dalle dichiarazioni testimoniali in atti si evince che nelle predette circostanze di tempo e di luogo nei pressi delle strisce pedonali e di adeguata illuminazione dei luoghi l'odierno istante veniva dall'autovettura condotta dal convenuto che non si avvedeva della presenza dell'attore; che il convenuto si fermava e veniva richiesto l'intervento dell'autombulanza.
Ciò posto in punto di fatto, deve ritenersi provata la circostanza che l'istante era intento ad attraversare sulle strisce pedonali;
in ogni caso “Nel caso di investimento di un pedone, qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimento e il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo” (Cass. 72/138). Ed ancora anche qualora l'odierno istante avesse improvvisamente attraversato la sede stradale “L'improvviso attraversamento da parte del pedone della carreggiata stradale fuori delle apposite strisce pedonali, non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del conducente dell'autoveicolo investitore, essendo a tal fine necessario che costui risulti essersi trovato, nonostante l'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di normale prudenza, nell'effettiva impossibilità di evitare l'evento” (cfr. Cass. n. 4370/87).
Ed invero, considerato che trattasi di strada urbana con il relativo limite, nonostante fosse buio ma in presenza di illuminazione, il convenuto ben avrebbe potuto e dovuto adottare tutte quelle misure idonee per evitare il danno;
del resto attesa la presenza delle strisce pedonali, circostanza riferita dal teste, la prevedibilità dell'attraversamento pedonale costituisce una circostanza concreta che legittimamente va tenuta presente ai fini della qualificazione della colpa nell'investimento di un pedone (Cass. 8066/93).
Pertanto non avendo il conducente del veicolo fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, deve ritenersi sussistere una responsabilità esclusiva del medesimo nella causazione del sinistro.
Passando, quindi, alla determinazione del quantum, dalle conclusioni della relazione di C.T.U. in atti, con valutazioni condivisibili siccome immuni da vizi logici e giuridici, si rileva che è stato riscontrato un danno biologico permanente nella misura del 11%, un periodo di inabilità temporanea totale di gg. 25, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di gg 40, ed ha ritenuto congrue le spese sostenute e documentate di € 5.458,56.
Per il risarcimento del danno biologico subito dall'attrice, che all'epoca dell'evento dannoso aveva l'età di anni 36, spetta pertanto la somma, al valore attuale della moneta, di € 24.789,00, mentre per quello temporaneo spetta la somma complessiva di € 8.377,50, oltre alle spese mediche, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 a seguito dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12408/2011).
Il danno biologico da invalidità permanente riportato dall'istante viene liquidato equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr. predette tabelle) comprensivo del danno morale.
Ora, deve osservarsi che alle luce delle note e molteplici sentenze della Corte di Cassazione si è avuto espresso riconoscimento di un sistema di risarcimento del danno alla persona bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, ove quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto, sopra liquidato (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purchè costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In sostanza secondo tale orientamento, ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte a
Sezioni unite n. 26972 del 2008, condiviso da questo giudice,” nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo – ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico – tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana “ (cfr Cass. Sez. III n. 22884 del 30.10.2007).
Detta somma costituisce la necessaria personalizzazione del predetto danno non patrimoniale riconosciuto, dovendo essere presi in considerazione (per un adeguata personalizzazione del risarcimento) i riflessi oggettivi e soggettivi di tale danno (accertati mediante indagine medico legale) consistenti, nel caso di specie, come sopra detto, nella sofferenza derivante dallo stato generale nonché dalla considerazione che i danni riportati sono stabilizzati e permanenti, non suscettibili di miglioramento (Cass. n. 11701/2009); dunque a titolo di danno non patrimoniale può fingersi ad una personalizzazione massima dello stesso in percentuale al danno biologico per complessivi € 36.701,00, oltre al temporaneo ed alle spese mediche per un totale di € 50.497,36.
Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale ovvero quale perdita della capacità lavorativa specifica deve ritenersi che la richiesta di risarcimento di tale voce di danno non possa trovare accoglimento atteso che il consulente ha rilevato “modesto impatto sulla capacità lavorativa generale” così non provvedendo ad una specifica e puntuale quantificazione della stessa siccome, evidentemente, non autonomamente rilevabile.
Sulla somma sopra indicato andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario.
Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno (cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno;
su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali (nella fattispecie in misura del 1.0%); tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi.
Sulla somma così liquidata spetteranno anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino ad effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio, così come quelle occorse per la ctu, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento al pagamento nei confronti dell'attoree, della somma di € 50.497,36 oltre al lucro cessante e agli interessi come in motivazione;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso ed € 886,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) PONE le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico delle parti convenute.
Roma, 17.11.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli