Sentenza 2 dicembre 2015
Massime • 1
Non integra il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, previsto dall'art. 361 cod. pen., la condotta del commissario giudiziale, nominato nella procedura di concordato preventivo che ha preceduto il fallimento, che abbia esaustivamente redatto la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, prevista dall'art. 172 l. fall., allorchè il carattere distrattivo di un contratto stipulato dalla società prima dell'ammissione alla procedura e di cui siano stati segnalati tutti i rischi, emerga successivamente al deposito di quest'ultima in cancelleria ed alla sua trasmissione al Pubblico Ministero.
Commentari • 2
- 1. L’esenzione dai reati di bancarotta nell’ambito della procedura di concordato preventivoAndrea Fidanzia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
L'autore, dopo essersi soffermato sulla natura giuridica della c.d. esenzione prevista dall'art. 217 bis. legge fallimentare e sulla mancata corrispondenza di tale istituto con le ipotesi civilistiche di esenzione dalla revocatoria fallimentare, ha svolto una serie di riflessioni finalizzate a circoscrivere l'applicabilità della esenzione penalistica in oggetto ai soli pagamenti e operazioni compiuti nell'ambito di un concordato preventivo “omologato”, indicando, altresì, i limiti del sindacato del giudice penale sul piano concordatario. Infine, si è fatto un cenno alle ipotesi di non punibilità previste dalla legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155 , c.d. riforma “Rordorf” delle …
Leggi di più… - 2. Inps chiede restituzione somme accompagnamentoRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2015, n. 11921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11921 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2015 |
Testo completo
1 1 9 2 1/ 1 6 21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GENNARO MARASCA - N. 1737 - Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE N. 29693/2015- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA ཥ་ - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: AL RO N.-IL 30/06/1956 avverso la sentenza n. 27668/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 12/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; в Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi BIRRITTERI, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Per l'imputato CI AL, l'avv. Susanna CARRARO ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 febbraio 2015 il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato e nell'ambito di un processo riguardante la bancarotta fraudolenta, contestata a AM IN ed altri, relativamente al fallimento della DS INGEGNERIA S.p.A., ha assolto CI AL con la formula "perché il fatto non costituisce reato" dai reati di omessa denunzia di reato e favoreggiamento reale contestati rispettivamente ai capi b) e c), nonché con la formula "perché il fatto non sussiste" dal reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittogli al capo d). Tali reati erano stati contestati al AL nella sua qualità di commissario giudiziale nominato nella procedura del concordato preventivo relativo alla DS INGEGNARIA S.p.A. Il reato di cui al capo b) era stato ascritto al AL perché, in qualità di pubblico ufficiale ex art. 165 l.f., aveva omesso di riferire nella relazione redatta ai sensi dell'art. 172 I.f. i fatti di bancarotta patrimoniale contestati agli amministratori della DS INGEGNERIA nel capo a) ed aventi ad oggetto la distrazione del ramo d'azienda relativo alla commercializzazione di sistemi satellitari: una distrazione che si ipotizzava come realizzata mediante la stipula di un contratto di collaborazione, con la data del 30 novembre 2007, volto a conferire ad altra società, di cui il IN era amministratore di fatto (Arx s.r.l.), l'uso esclusivo del marchio registrato Microsat di proprietà della DS INGEGNARIA S.p.A. Secondo l'ipotesi accusatoria, tale cessione d'uso era stata stipulata con un corrispettivo che però non era stato mai erogato, così come il ramo di azienda non era stato restituito neppure dopo la scadenza quinquennale del contratto. Il G.U.P. aveva osservato che "non era evidente la penale rilevanza di tale contratto che non era di per sé illecito. E' già pertanto dubbio che sussistesse in capo al AL l'obbligo di riferire in ordine a tale circostanza la cui penale rilevanza è emersa in un momento successivo a quello in cui il AL si è relazionato con il giudice delegato ma di certo manca la volontaria omessa denuncia". AI AL era stato altresì contestato al capo c) di avere aiutato, in concorso con il consulente del concordato preventivo, IN e gli altri coimputati ad assicurarsi il profitto della distrazione del ramo d'azienda, omettendo di segnalare, nella relazione tecnica depositata il 30 ottobre 2008, che la DS INGEGNERIA infine dichiarata fallita, dopo la risoluzione del - concordato preventivo, il 23 novembre 2009 - era proprietaria del marchio registrato Microsat. Il G.U.P. aveva osservato, invece, che nella suddetta relazione, la menzione del citato marchio era presente fra le voci "immobilizzazioni immateriali", che irrilevante era la circostanza che il AL non avesse dettagliatamente spiegato tutta la vicenda relativa al marchio MICROSAT, perché essa era già nota nella procedura di concordato e che comunque non v'erano elementi 2 che supportassero la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Nel capo d) al AL era stato contestato di aver concorso nelle condotte di distrazione poste in essere dagli amministratori della DS INGEGNERIA poiché, da un lato, in seguito alla т risoluzione del contratto di affitto/cessione di azienda avrebbe omesso di ricevere l'azienda, non presentandosi all'invito a lui fatto dall'ufficiale giudiziario e, dall'altro, perché avrebbe concorso nella dispersione delle merci contenute nel magazzino ed alla dispersione delle somme corrisposte da ARX a DS. Il GUP, dopo aver analizzato dettagliatamente tutti i profili della vicenda, ha escluso la responsabilità del AL per concorso nelle condotte distrattive, in relazione alle quali i coimputati sono stati rinviati a giudizio.
2. Propone ricorso il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
2.1. Il ricorrente, dopo aver premesso cenni su tutti i fatti oggetto del processo, con il primo motivo ha denunziato violazione di legge in relazione alla pronunzia assolutoria per il reato di omessa denunzia di cui al capo b). Il Pubblico Ministero sostiene l'inosservanza ed erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 236, comma secondo, R.D. n. 267/1942 della quale il GUP non avrebbe tenuto conto ai fini dell'accertamento della responsabilità del AL.
2.2. Con il secondo motivo, poi, viene dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 172, 173, 175 R.D. n. 267/1942. In particolare il ricorrente evidenzia che il GUP non avrebbe adeguatamente considerato che l'omessa menzione nella relazione ex art. 172 legge fallimentare dei cespiti attivi ha impedito ai creditori di considerare negli esatti termini la fattibilità del concordato, nonché di valutare la convenienza della stessa rispetto al fallimento e, al tempo stesso, ha consentito agli amministratori (della ARX s.r.l. ovvero della fallita), imputati di bancarotta, di conservare quanto sottratto.
2.3. Con il terzo motivo vengono dedotte inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 167 e 182 legge fallimentare. Articolando una serie di deduzioni di merito, il ricorrente afferma che il G.U.P. avrebbe fondato l'accertamento dei fatti su presupposti errati.
3. In data 25 settembre 2015 è stata depositata una memoria a firma del difensore del AL, con la quale è stata sostenuta in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato solo a una diversa ricostruzione dei fatti. Sono state quindi articolate deduzioni difensive a sostegno della richiesta di declaratoria di infondatezza di tutti i motivi di ricorso. Con ulteriore memoria difensiva, depositata in data 12 novembre 2015, si è nuovamente sostenuta l'inammissibilità del ricorso, reiterando anche le censure alla ricostruzione dei fatti da parte dell'Ufficio della Procura della Repubblica e, in particolare, alla errata affermazione che il contratto sottoscritto in data 30 novembre 2007 tra la DS INGEGNERIA s.p.a. e la ARX 3 s.r.l. avesse come oggetto il diritto all'uso esclusivo del marchio registrato MICROSAT, delle licenze, dei brevetti registrati e del software, con subentro della ARX nei rapporti di lavoro intrattenuti dalla DS INGEGNERIA. Sono state quindi svolte ulteriori deduzioni in ordine ai fatti per cui è processo e sono stati allegati una serie di documenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. In via generale va detto che il ricorso del pubblico ministero appare essenzialmente finalizzato ad una rivalutazione dei fatti che, come è noto, è preclusa in sede di legittimità. Peraltro, nella sentenza impugnata la ricostruzione delle vicende oggetto del processo appare correttamente effettuata sulla base delle risultanze processuali, senza che si evidenzino vizi di travisamento della prova, deducibili soltanto con riferimento ad un errore del giudice attinente ad elementi decisivi e capaci di disarticolare integralmente il proprio ragionamento probatorio.
2. Passando all'esame delle singole doglianze del Pubblico ministero, infondato è il motivo con il quale si sostiene l'inosservanza ed erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 236, comma secondo, R.D. n. 267/1942 in relazione ai fatti di cui al capo b). E' stato contestato al AL il reato aggravato di cui agli artt. 61 n. 2 e 361 cod. pen. perché avrebbe omesso di riferire nella relazione redatta ai sensi dell'art. 172 l.f. i fatti di bancarotta patrimoniale contestati agli amministratori della DS INGEGNERIA nel capo a). Come si è visto, il G.U.P. ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, osservando che non era evidente la penale rilevanza del fatto distrattivo contestato al capo a), emersa solo in un momento successivo a quello in cui il AL si era relazionato con il giudice delegato ovvero -secondo il pubblico ministero ricorrente- dall'ammissione al concordato sino alla dichiarazione di fallimento. Il ricorrente articola un ragionamento per vero poco chiaro- finalizzato a sostenere che il G.U.P. non avrebbe considerato che il "contratto di cessione del ramo di azienda", indicato nel capo a), si era "connotato di antigiuridicità con il deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo (in data 31 luglio 2008)...ovvero con lo stesso provvedimento giurisdizionale con il quale era stato nominato commissario giudiziale Papale" e da ciò deriverebbe che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale si era già perfezionato. Il GUP non avrebbe quindi considerato che si era già perfezionata la "fattispecie penale della bancarotta fraudolenta patrimoniale concordataria, di cui al combinato disposto degli artt. 236, secondo comma, 216, 223 l.f., fattispecie penale che in caso di successiva dichiarazione di i. fallimento si ricollega ad essa secondo il principio di specialità". Orbene, in primo luogo va detto che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui all'ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione, non si può ritenere che si verifichi un assorbimento cronologico della seconda nella prima (arg. da Sez. 5, n. 15712 del 4 12/03/2014, Consol e altri, Rv. 260220; Sez. 5, n. 31117 del 30/06/2011, Sbrocchi, Rv. 250588). Indubbiamente, poi, le condotte distrattive poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 236, comma secondo, l.f., il quale, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 223 I.f. punisce i fatti di bancarotta previsti dall'art. 216 l.f., commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (Sez. 5, n. 16504 del 12/01/2010, Antonelli, Rv. 247243). Il ragionamento fatto dal G.U.P., però, non ha trascurato tale circostanza, avendo evidenziato in maniera articolata che la natura "distrattiva" del contratto di business partnership tra DSI s.p.a. e ARX s.r.l. (stipulato in data 30 novembre 2007) era emersa solo successivamente alla relazione redatta dal AL ovvero in sede di esecuzione dell'accordo di collaborazione commerciale e gestionale tra le due suddette società. Peraltro, nella sentenza si è evidenziato che nella relazione ex art. 172 l.f. il AL, in qualità di commissario giudiziale, non aveva affatto omesso di relazionare sulla complessità dei rapporti giuridici posti in essere in seguito al citato contratto: considerate le complessità dei rapporti giuridici ed economici in essere, nonché le numerose difficoltà attuative della proposta, richiamando integralmente quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi circa le problematiche della situazione attuale e della situazione prospettica riservandosi di esprimere il proprio definitivo parere nei termini di cui all'art. 180, co. 3, 1. fall., ritiene di esprimere allo stato una valutazione positiva sulla proposta di concordato, pur precisando che il buon esito del concordato riguarda l'esitazione del preliminare di cessione di azienda, che non presenta garanzie in ordine ai futuri pagamenti. La Proposta è quindi fondata sulla fiducia che i creditori ancora hanno verso la ricorrente, fiducia che gli stessi creditori devono porre soprattutto nei confronti della Sititech s.r.l.. In tale situazione di "incertezze", l'unico punto fermo è che l'eventuale dichiarazione di fallimento comporterebbe una netta svalutazione degli asset aziendali". Quindi il AL aveva nella sua relazione sottolineato tutti i rischi del contratto di business partnership e non si sarebbe potuto pretendere altro dal commissario giudiziale, né tanto meno una prognosi di rilevanza penale dello stesso contratto. D'altronde l'art. 172 l.f. obbliga il commissario giudiziale solo a redigere l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata delle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori;
e la stessa relazione, oltre ad essere depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori, viene trasmessa al Pubblico Ministero, in quanto parte del procedimento concordatario ai sensi dell'articolo 161, ultimo comma, I.f., avendo questi piena facoltà di contraddire sulla domanda di concordato preventivo. E' del tutto evidente, allora, che non possa proprio configurarsi il reato di omessa denunzia ex art. 361 cod. pen., giacché risulta che il AL aveva illustrato in maniera esaustiva le condizioni nelle quali era stata fatta richiesta di concordato preventivo sia al Tribunale, che poi 5 ha omologato lo stesso concordato, che al Pubblico Ministero, che oltre a poter contraddire sulla domanda del debitore- avrebbe potuto eventualmente rilevare la penale rilevanza dei fatti descritti nella sua relazione dal Commissario giudiziale. Va detto, peraltro, che la ricostruzione della vicenda come operata nella sentenza impugnata consente di affermare che il AL, in qualità di liquidatore, appena resosi conto delle difficoltà di esecuzione del concordato proprio in seguito alla complessità delle operazioni di esecuzione del contratto sopra indicato, si è attivato prontamente con i creditori e, quindi, con il Tribunale, perché si addivenisse alla declaratoria di fallimento (si vedano pagg. 11 13 della - sentenza).
2. Quanto sopra dedotto è utile anche ad argomentare sulla infondatezza del secondo motivo dedotto dal Pubblico Ministero ricorrente, che ha sostenuto che il GUP non avrebbe adeguatamente considerato che l'omessa menzione nella relazione ex art. 172 legge fallimentare dei cespiti attivi ha impedito ai creditori di considerare negli esatti termini la fattibilità del concordato, nonché di valutare la convenienza della stessa rispetto al fallimento e, al tempo stesso, ha consentito agli amministratori (della ARX s.r.l. ovvero della fallita), imputati di bancarotta, di conservare quanto sottratto. Le censure riguardano la valutazione dei fatti contestati nel capo c) delle imputazioni, nel quale al AL è contestato il reato di favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen. II AL avrebbe aiutato gli amministratori della DS INGEGNERIA ad assicurarsi il profitto della distrazione del ramo di azienda, omettendo di segnalare nella relazione redatta ex art. 172 l.f. che la suddetta società era proprietaria del marchio registrato MICROSAT, nonché delle licenze e del software per la commercializzazione di antifurti satellitari che aveva ceduto in uso alla ARX s.r.l. Anche per argomentare le sue censure in relazione al reato di favoreggiamento, il Pubblico Ministero si limita in effetti a contestare la ricostruzione dei fatti come operata dal G.U.P., il quale ha dato specifico conto del fatto che il AL non aveva omesso di indicare nella relazione ex art. 172 l.f. e nell'inventario l'esistenza del marchio, delle licenze e del software per la commercializzazione di antifurti satellitari (si vedano in particolare i riferimenti fatti dal G.U.P. alle risultanze processuali nelle pagg. 9 e 10 della sentenza). Il GUP ha quindi ritenuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, escludendo che il non avere "dettagliatamente spiegato ed illustrato tutte le circostanze relative al marchio MICROSAT, poiché si trattava di circostanza già agli atti della procedura per il concordato" possa costituire condotta idonea ad integrare il delitto di favoreggiamento reale, perché non sorretta dal dolo tipico di tale reato. Per vero le suddette circostanze sono utili ad escludere ancor prima l'elemento oggettivo del reato in questione, che come è noto- si sostanzia in qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attività criminosa. Come si è detto anche trattando del reato di cui al capo b) e avuto riguardo alla ricostruzione delle vicende operata dal giudice di merito, i fatti distrattivi di cui al capo a) si sono rivelati 6 solo successivamente alla redazione della relazione ex art. 172 1.f. (avvenuta in data 26 ottobre 2008) e precisamente con il mancato pagamento del corrispettivo da parte della ARX s.r.l. nell'ambito del contratto di business partnership a far data dal 20 aprile 2009. Sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, nella relazione redatta dal AL erano contenute tutte le informazioni relative all'esistenza del marchio, delle licenze e del software per la commercializzazione di antifurti satellitari;
informazioni, peraltro, già contenute nella documentazione allegata alla domanda di concordato. D'altronde, nella giurisprudenza civile di questa Corte si è affermato che l'informazione dei creditori sulla entità e natura del passivo è affidata alla documentazione allegata alla proposta di concordato nonchè alla relazione del commissario giudiziale sulla scorta della verifica dei crediti ed è completata, senza necessità di ulteriore comunicazione, dai risultati dell'ammissione provvisoria dei crediti ai fini del voto (Sez. 1, Sentenza n. 15345 del 04/07/2014, Rv. 631813). Ne consegue che anche il semplice richiamo fatto dal AL alla documentazione a supporto della proposta di concordato poteva ritenersi sufficiente a mettere i creditori, il giudice delegato e il pubblico ministero in condizioni di conoscere tutta la situazione patrimoniale della società in maniera adeguata, tanto da scongiurare qualsiasi ausilio (concorrente o postumo) da parte di terzi nelle condotte distrattive poste in essere dagli amministratori.
3. Manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo, con il quale, sebbene siano dedotte inosservanza ed erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 167 e 182 legge fallimentare, sono state articolate solo una serie di deduzioni di merito, la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità. Le censure riguardano la valutazione delle risultanze processuali relative al reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo d). Il G.U.P. ha assolto il AL per non aver commesso i fatti ascrittigli, articolando un ragionamento, basato su valutazioni delle risultanze processuali, che non presenta vizi di illogicità manifesta, né tanto meno si sostanzia in violazione di legge, come sostenuto dal pubblico ministero ricorrente. In sostanza il G.U.P., in ordine alla mancata adesione all'offerta reale dell'azienda da parte del AL, ha evidenziato che tale offerta era del tutto irrituale e che l'unico mezzo a disposizione degli organi della procedura, in quel momento, per tutelare i creditori era quello di ottenere il fallimento della società, fallimento che come si è detto- era stato sollecitato proprio dal commissario giudiziale. Correttamente il G.U.P., poi, ha evidenziato che il AL non aveva certo il ruolo attivo di amministrazione, giacché, a norma del primo comma dell'art. 167 l.f., "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato". Per le stesse ragioni il GUP ha escluso la responsabilità del AL per la dispersione della merce e del denaro indicati nel capo di imputazione, evidenziando come invece dagli atti sia 7 emerso che lo stesso nella sua qualità di commissario tempestivamente attivato sia per tentare l'adempimento con la richiesta di fallimento poi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015 Il consigliere estensore Grazia Miccoli DEPORTATA IN CANCELLERIA add 21 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lahzuise jou jus 800 abbia vigilato sulla procedura e si sia del concordato prima, sia per tutelarsi Il Presidente Gennero MARASCA