Art. 6.
Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, e' concesso a seguito d'istanza dell'interessato - un aumento di due anni di anzianita' nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 febbraio 1962, n. 37 ha disposto (con l'art. 6) che "Il beneficio previsto dall' articolo 6 della legge 14 dicembre 1951, n. 1152 , e' esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualita' di ex combattente."
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 9) che "Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962."
Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, e' concesso a seguito d'istanza dell'interessato - un aumento di due anni di anzianita' nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 febbraio 1962, n. 37 ha disposto (con l'art. 6) che "Il beneficio previsto dall' articolo 6 della legge 14 dicembre 1951, n. 1152 , e' esteso ai combattenti o assimilati della guerra 1915-18 e 1935-36 che non abbiano ottenuto benefici di carriera per la loro qualita' di ex combattente."
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 9) che "Gli effetti economici dei provvedimenti di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 luglio 1962."