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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 4636
dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti SAVINO PIETRO
IO ( ) e AR AD C.F._1
( ) VIA COGNETTI 36 BARI, elettiva- C.F._2 mente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in qualità di mandataria della P.IVA_2 [...]
Controparte_2
[...] con il patrocinio dell'avv. CHECCHIA OLSTENIO, elettivamente domiciliato in VIA MELO N. 198
BARI presso il difensore avv. CHECCHIA OLSTENIO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Cessione dei crediti
La causa era riservata per la decisione sulle con-
clusioni prese dalle parti come da verbale d'udien-
za e riportate in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo telematicamente in data 16 dicembre 2019, la
[...]
chiedeva emettere in favore Controparte_1
dell'istante decreto ingiuntivo a carico della
[...]
, per le causali in Parte_2
premessa, per l'importo complessivo di Euro
658.693,97, oltre interessi al tasso legale vigente pro tempore dalle singole scadenze delle predette fatture sino al saldo effettivo, con la condanna della debitrice al pagamento di tutte le spese, di-
ritti ed onorari. Il Tribunale di Bari, con decreto
Part n. 469 del 3 gennaio 2019, ingiungeva ad «di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica
2 del presente decreto:
1. la somma di € 658.693,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
6.310,00 (di cui € 870,00 per esborsi ed € 5.440,00
per compensi), oltre il 15,00 % per spese generali,
cap ed iva come per legge.» (cfr. doc. 17).
Con atto di citazione in opposizione, notifi-
cato in data 9 marzo 2020, Parte_2
conveniva in giudizio la dinanzi al
[...] CP_1
Tribunale di Bari per ivi sentire accogliere le se-
guenti conclusioni: «Voglia Codesto On.le Tribunale
adito, in accoglimento della spiegata opposizione,
dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.469 del
30.01.2020, siccome inesistente nel an e nel quan-
tum la pretesa creditoria sottesa, oltre che inam-
missibile, improponibile ed inefficace nei confron- ti di con vittoria di Parte_2 Parte_2
spese e competenze di lite».
Si costituiva la ricorrente, che concludeva:
confermare il decreto ingiuntivo emesso dal tribu-
nale di bari il 30 gennaio 2020, n. 469 in favore di e in danno di Controparte_1
e per l'effetto condan- Parte_2
nare l'Opponente, in persone del legale rappresen-
tante pro tempore, al pagamento nei confronti della
3 convenuta della somma complessiva di Euro
658.693,97 (seicentocinquantottomilaseicentonovan-
tatre/97) o della minor somma ritenuta di giusti-
zia, comunque non inferiore ad Euro 467.858,29
(quattrocentosessantasettemilaottocentocinquantot-
to/29), somma portata dalle fatture (n.ri 60/14,
58/14, 8/15, 7/16, 23/16 e 7/18 - doc.ti 6, 7, 9,
10 del fascicolo di controparte) pagate non corret-
Part tamente dall' alla cedente ICME e all'affittuaria LI LO (creditrice prin-
Part cipale) successivamente alla notifica ad da parte della , delle fatture cedute (n.ri Pt_3
40/2014, 70/2014 e 2/2015, nonché parte della fatt.
n. 56/2014 [Euro 62.024,28 – fatt. 58/2014 – su Eu-
ro 147.766,96] - doc. ti 7, 8, 9, 10); oltre inte-
ressi al tasso legale vigente pro tempore dalle singole scadenze delle predette fatture sino al saldo effettivo;
in via subordinata e riconvenzio-
nale: nella denegata ipotesi di annullamento totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto, accerta-
re e dichiarare la violazione dei doveri di corret-
tezza e buona fede posti a carico del debitore,
nonché la violazione del legittimo affidamento e,
per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
condannare l'Opponente, in persone del legale rap-
4 presentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della creditrice , pari all'intero CP_1
credito oppure, in subordine, alla frazione di cre-
dito portato dal d.i. opposto che l'ill.mo Tribuna-
le non dovesse ritenere di confermare, oppure, in ulteriore subordine, della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi e rivaluta-
zioni fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze del presen-
te giudizio e della fase monitoria.
Rigettata l'istsnza di provvuisoria esecutivi-
tà del decreto, istruita documentalmente la lite,
precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In forza di contratto di apertura di credito la I.C.M.E. ha presentato alla Parte_4
n. 5 fatture emesse nei confronti di
[...]
per l'anticipazione contro ces- Parte_2
sione del credito vantato nei confronti di per l'importo complessivo di Parte_2
Euro 658.693,97. Risulta in atti che le fatture so-
no state tutte ritualmente notificate, ad a mezzo raccomandata A/R, ri- Parte_2
5 spettivamente:
1. fattura n. 32/14 in data
12.5.2014 (cfr. doc. 6 parte ricorrente);
2. fattu-
ra n. 40/14 in data 11.6.2014 (cfr. doc. 7); 3.
fattura n. 56/14 in data 11.8.2014 (cfr. doc. 8);
4. fattura n. 70/14 in data 1.10.2014 (cfr. doc.
9);
5. fattura n. 2/2015 in data 22.1.2015 (cfr.
doc. 10).
Si assume pertanto che nonostante le numerose missive di formale messa in mora (13 febbraio 2015
– cfr. doc. 11; 30 marzo 2015 - doc. 12; 16 giugno
2015 - doc. 13; 3 agosto 2015 - doc. 14; 29 novem-
bre 2019 - doc. 15), – tutte indirizzate sia al de-
bitore ceduto che al cedente, con diffida rivolta al primo a non provvedere al pagamento di qualsivo-
glia somma alla I.C.M.E. – alcuna somma è stata mai corrisposta in favore della Banca.
Interveniva cessione pro soluto in favore di con effetto giuridico dal 1° Controparte_2
novembre 2018, con pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti pro soluto del 31 ottobre 2018
con la inserzione sulla Gazzetta Ufficiale n. 130
dell'8 novembre 2018 – Parte II. Si assume ancora che la inoltre, Controparte_2
giusta procura speciale per notar Persona_1
di Pordenone del 5 novembre 2018 (rep. n. 299772 –
6 racc. n. 32631; doc. 3), ha conferito incarico a affinché in suo no- Controparte_1
me e per suo conto in qualità di soggetto incarica-
to della riscossione dei crediti, procedesse all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione al portafoglio ceduto dalla
[...]
e delle ga- Controparte_3 Parte_5
ranzie e dei privilegi che li assistono e garanti-
scono e a porre in essere le attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei credi-
ti. La cessione de quo è stata in ogni caso portata a conoscenza diretta dell'odierna opponente anche con p.e.c. del 29 novembre 2019 (doc. 15 parte at-
trice) e non è stata mai contestata sino all'avvio del presente giudizio.
La società opponente assume che la cessione sia inopponibile in quanto afferente a corrispetti-
vi di contratti di appalto soggetti ad evidenza pubblica che vedono come debitore ceduto
( un organismo di dirit- Parte_2
to pubblico, privatizzato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/1999, soggetto al controllo della Corte dei Conti, con capitale interamente pubblico ed interamente partecipato dalla
[...]
con conseguente incedibilità delle CP_4
7 somme ex art. 1264 c.c., dovendo, invece, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 117 del d.lgs. 163/2006 già art. 26 della legge n.109/1994
ed art.115 DPR 554/1999, artt. 69 e 70 co.3° RD n.
2440/1923, già art.9 Legge 2248/1865.
In realtà, a fronte della documentata notifi-
ca delle fatture cedute e della relativa cessione,
non vi è stato alcun tempestivo rifiuto ai sensi art. 117, co. 3, D.Lgs. 163/2006). D'altra parte il comma 2 dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pub-
bliche, le cessioni di crediti devono essere stipu-
late mediante atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata e devono essere notificate alle ammini-
strazioni debitrici”. Le cessioni dei crediti di-
sposte in sede bancaria risultano tutte ritualmente notificate all'AQP e mai da questa contestate: la mancata contestazione sana pertanto anche il difet-
to di forma eventuale. D'altra parte è infondata anche l'eccezione relativa a mancata notifica del contratto di apertura di credito per anticipi su fatture in quanto si discute di cessione del credi-
to e non del contratto, con il che restano assorbi-
te anche le altre doglianze afferenti al contratto in sé.
8 Quanto alla cartolarizzazione, la disciplina bancaria prevede una particolare forma di stipula della cessione che appare rispettosa anche della forma prevista dalla norma sugli appalti in discus-
sione, mentre la notifica è di regola effettuata mediante il noto meccanismo di pubblicazione in GU,
documentato nella specie. La cessione è stata in ogni caso portata a conoscenza diretta dell'odierna opponente anche, sia pure implicitamente, con p.e.c. del 29 novembre 2019 (doc. 15 parte attri-
ce).
Nel merito, si rileva che, nonostante i nume-
rosi e formali solleciti mossi dalla nel cor- Pt_3
so del tempo (13 febbraio 2015 - doc. 11; 30 marzo
2015 - doc. 12; 16 giugno 2015 - doc. 13; 3 agosto
2015 - doc. 14; 29 novembre 2019 - doc. 15 parte ricorrente), in nessuna occasione, salvo che con la costituzione in giudizio, l'opponente ha evidenzia-
to l'esistenza di pagamenti ulteriori effettuati in favore della cedente, né ha mai rilevato ed effet-
tivamente dimostrato una duplicazione della fattu-
razione da parte di quest'ultima, di cui l'opponente non può essere ovviamente a conoscenza.
Né dalle sole fatture esibite da AQP, prive di dcumentazione contrattuale, si può trarre la con-
9 vizione che si tratti delle medesime prestazioni:
infatti è vero che le fatture (rispettivamente ce-
dute e pagate) attengono rispettivamente alle stes-
se commesse, come si può leggere dalle causali.
Tuttava non vi è allo stato certezza circa il fatto che i pagamenti eccepiti da parte opponente fossero a saldo e che non si trattasse invece di stati di avanzamento o acconti diversi pur relativi alla stessa commessa, come invece la differenza di im-
porti e date farebbe pensare. D'altro canto è paci-
Part fico tra le parti che le fatture liquidate da non furono oggetto di presentazione all'incasso da parte della cedente, ma furono autonomamente liqui-
date direttamente all'appaltatore e ovviamente la non ne era e non poteva esserne a conoscenza. Pt_3
Inoltre buona parte delle fatture e le cessioni og- getto del procedimento monitorio (cfr. doc.ti 7, 8,
9, 10) sono state notificate ad AQP prima dei paga-
menti effettuati da quest'ultima alla ICME a fronte delle fatture asseritamente “duplicate” (cfr.
doc.ti 6, 7, 9, 10 allegati alla citazione); ciò
non di meno AQP ha provveduto al pagamento delle seconde.
Infine, irrilevante è l'ammissione al passivo della banca nel fallimento della ICME. Trattandosi
10 di cessione pro solvendo e non essendo stato salda-
to il dovuto, la cessionaria ben poteva chiedere l'adempimento al cedente, adempimento mai eseguito,
Per di più non è dato sapere, ed appare anzi impro-
babile, se il fallimento sia capiente,
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 6.767,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00
€ Compenso tabellare 18.420,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente
11 esecutivo il decreto opposto;
2) condanna AQP alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre
RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 05/12/2025.
Il G.U.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 4636
dell'anno 2020
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti SAVINO PIETRO
IO ( ) e AR AD C.F._1
( ) VIA COGNETTI 36 BARI, elettiva- C.F._2 mente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in qualità di mandataria della P.IVA_2 [...]
Controparte_2
[...] con il patrocinio dell'avv. CHECCHIA OLSTENIO, elettivamente domiciliato in VIA MELO N. 198
BARI presso il difensore avv. CHECCHIA OLSTENIO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Cessione dei crediti
La causa era riservata per la decisione sulle con-
clusioni prese dalle parti come da verbale d'udien-
za e riportate in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo telematicamente in data 16 dicembre 2019, la
[...]
chiedeva emettere in favore Controparte_1
dell'istante decreto ingiuntivo a carico della
[...]
, per le causali in Parte_2
premessa, per l'importo complessivo di Euro
658.693,97, oltre interessi al tasso legale vigente pro tempore dalle singole scadenze delle predette fatture sino al saldo effettivo, con la condanna della debitrice al pagamento di tutte le spese, di-
ritti ed onorari. Il Tribunale di Bari, con decreto
Part n. 469 del 3 gennaio 2019, ingiungeva ad «di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica
2 del presente decreto:
1. la somma di € 658.693,97;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
6.310,00 (di cui € 870,00 per esborsi ed € 5.440,00
per compensi), oltre il 15,00 % per spese generali,
cap ed iva come per legge.» (cfr. doc. 17).
Con atto di citazione in opposizione, notifi-
cato in data 9 marzo 2020, Parte_2
conveniva in giudizio la dinanzi al
[...] CP_1
Tribunale di Bari per ivi sentire accogliere le se-
guenti conclusioni: «Voglia Codesto On.le Tribunale
adito, in accoglimento della spiegata opposizione,
dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n.469 del
30.01.2020, siccome inesistente nel an e nel quan-
tum la pretesa creditoria sottesa, oltre che inam-
missibile, improponibile ed inefficace nei confron- ti di con vittoria di Parte_2 Parte_2
spese e competenze di lite».
Si costituiva la ricorrente, che concludeva:
confermare il decreto ingiuntivo emesso dal tribu-
nale di bari il 30 gennaio 2020, n. 469 in favore di e in danno di Controparte_1
e per l'effetto condan- Parte_2
nare l'Opponente, in persone del legale rappresen-
tante pro tempore, al pagamento nei confronti della
3 convenuta della somma complessiva di Euro
658.693,97 (seicentocinquantottomilaseicentonovan-
tatre/97) o della minor somma ritenuta di giusti-
zia, comunque non inferiore ad Euro 467.858,29
(quattrocentosessantasettemilaottocentocinquantot-
to/29), somma portata dalle fatture (n.ri 60/14,
58/14, 8/15, 7/16, 23/16 e 7/18 - doc.ti 6, 7, 9,
10 del fascicolo di controparte) pagate non corret-
Part tamente dall' alla cedente ICME e all'affittuaria LI LO (creditrice prin-
Part cipale) successivamente alla notifica ad da parte della , delle fatture cedute (n.ri Pt_3
40/2014, 70/2014 e 2/2015, nonché parte della fatt.
n. 56/2014 [Euro 62.024,28 – fatt. 58/2014 – su Eu-
ro 147.766,96] - doc. ti 7, 8, 9, 10); oltre inte-
ressi al tasso legale vigente pro tempore dalle singole scadenze delle predette fatture sino al saldo effettivo;
in via subordinata e riconvenzio-
nale: nella denegata ipotesi di annullamento totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto, accerta-
re e dichiarare la violazione dei doveri di corret-
tezza e buona fede posti a carico del debitore,
nonché la violazione del legittimo affidamento e,
per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
condannare l'Opponente, in persone del legale rap-
4 presentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore della creditrice , pari all'intero CP_1
credito oppure, in subordine, alla frazione di cre-
dito portato dal d.i. opposto che l'ill.mo Tribuna-
le non dovesse ritenere di confermare, oppure, in ulteriore subordine, della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
oltre interessi e rivaluta-
zioni fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze del presen-
te giudizio e della fase monitoria.
Rigettata l'istsnza di provvuisoria esecutivi-
tà del decreto, istruita documentalmente la lite,
precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In forza di contratto di apertura di credito la I.C.M.E. ha presentato alla Parte_4
n. 5 fatture emesse nei confronti di
[...]
per l'anticipazione contro ces- Parte_2
sione del credito vantato nei confronti di per l'importo complessivo di Parte_2
Euro 658.693,97. Risulta in atti che le fatture so-
no state tutte ritualmente notificate, ad a mezzo raccomandata A/R, ri- Parte_2
5 spettivamente:
1. fattura n. 32/14 in data
12.5.2014 (cfr. doc. 6 parte ricorrente);
2. fattu-
ra n. 40/14 in data 11.6.2014 (cfr. doc. 7); 3.
fattura n. 56/14 in data 11.8.2014 (cfr. doc. 8);
4. fattura n. 70/14 in data 1.10.2014 (cfr. doc.
9);
5. fattura n. 2/2015 in data 22.1.2015 (cfr.
doc. 10).
Si assume pertanto che nonostante le numerose missive di formale messa in mora (13 febbraio 2015
– cfr. doc. 11; 30 marzo 2015 - doc. 12; 16 giugno
2015 - doc. 13; 3 agosto 2015 - doc. 14; 29 novem-
bre 2019 - doc. 15), – tutte indirizzate sia al de-
bitore ceduto che al cedente, con diffida rivolta al primo a non provvedere al pagamento di qualsivo-
glia somma alla I.C.M.E. – alcuna somma è stata mai corrisposta in favore della Banca.
Interveniva cessione pro soluto in favore di con effetto giuridico dal 1° Controparte_2
novembre 2018, con pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti pro soluto del 31 ottobre 2018
con la inserzione sulla Gazzetta Ufficiale n. 130
dell'8 novembre 2018 – Parte II. Si assume ancora che la inoltre, Controparte_2
giusta procura speciale per notar Persona_1
di Pordenone del 5 novembre 2018 (rep. n. 299772 –
6 racc. n. 32631; doc. 3), ha conferito incarico a affinché in suo no- Controparte_1
me e per suo conto in qualità di soggetto incarica-
to della riscossione dei crediti, procedesse all'incasso ed al recupero delle somme dovute in relazione al portafoglio ceduto dalla
[...]
e delle ga- Controparte_3 Parte_5
ranzie e dei privilegi che li assistono e garanti-
scono e a porre in essere le attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei credi-
ti. La cessione de quo è stata in ogni caso portata a conoscenza diretta dell'odierna opponente anche con p.e.c. del 29 novembre 2019 (doc. 15 parte at-
trice) e non è stata mai contestata sino all'avvio del presente giudizio.
La società opponente assume che la cessione sia inopponibile in quanto afferente a corrispetti-
vi di contratti di appalto soggetti ad evidenza pubblica che vedono come debitore ceduto
( un organismo di dirit- Parte_2
to pubblico, privatizzato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/1999, soggetto al controllo della Corte dei Conti, con capitale interamente pubblico ed interamente partecipato dalla
[...]
con conseguente incedibilità delle CP_4
7 somme ex art. 1264 c.c., dovendo, invece, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 117 del d.lgs. 163/2006 già art. 26 della legge n.109/1994
ed art.115 DPR 554/1999, artt. 69 e 70 co.3° RD n.
2440/1923, già art.9 Legge 2248/1865.
In realtà, a fronte della documentata notifi-
ca delle fatture cedute e della relativa cessione,
non vi è stato alcun tempestivo rifiuto ai sensi art. 117, co. 3, D.Lgs. 163/2006). D'altra parte il comma 2 dispone che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pub-
bliche, le cessioni di crediti devono essere stipu-
late mediante atto pubblico o scrittura privata au-
tenticata e devono essere notificate alle ammini-
strazioni debitrici”. Le cessioni dei crediti di-
sposte in sede bancaria risultano tutte ritualmente notificate all'AQP e mai da questa contestate: la mancata contestazione sana pertanto anche il difet-
to di forma eventuale. D'altra parte è infondata anche l'eccezione relativa a mancata notifica del contratto di apertura di credito per anticipi su fatture in quanto si discute di cessione del credi-
to e non del contratto, con il che restano assorbi-
te anche le altre doglianze afferenti al contratto in sé.
8 Quanto alla cartolarizzazione, la disciplina bancaria prevede una particolare forma di stipula della cessione che appare rispettosa anche della forma prevista dalla norma sugli appalti in discus-
sione, mentre la notifica è di regola effettuata mediante il noto meccanismo di pubblicazione in GU,
documentato nella specie. La cessione è stata in ogni caso portata a conoscenza diretta dell'odierna opponente anche, sia pure implicitamente, con p.e.c. del 29 novembre 2019 (doc. 15 parte attri-
ce).
Nel merito, si rileva che, nonostante i nume-
rosi e formali solleciti mossi dalla nel cor- Pt_3
so del tempo (13 febbraio 2015 - doc. 11; 30 marzo
2015 - doc. 12; 16 giugno 2015 - doc. 13; 3 agosto
2015 - doc. 14; 29 novembre 2019 - doc. 15 parte ricorrente), in nessuna occasione, salvo che con la costituzione in giudizio, l'opponente ha evidenzia-
to l'esistenza di pagamenti ulteriori effettuati in favore della cedente, né ha mai rilevato ed effet-
tivamente dimostrato una duplicazione della fattu-
razione da parte di quest'ultima, di cui l'opponente non può essere ovviamente a conoscenza.
Né dalle sole fatture esibite da AQP, prive di dcumentazione contrattuale, si può trarre la con-
9 vizione che si tratti delle medesime prestazioni:
infatti è vero che le fatture (rispettivamente ce-
dute e pagate) attengono rispettivamente alle stes-
se commesse, come si può leggere dalle causali.
Tuttava non vi è allo stato certezza circa il fatto che i pagamenti eccepiti da parte opponente fossero a saldo e che non si trattasse invece di stati di avanzamento o acconti diversi pur relativi alla stessa commessa, come invece la differenza di im-
porti e date farebbe pensare. D'altro canto è paci-
Part fico tra le parti che le fatture liquidate da non furono oggetto di presentazione all'incasso da parte della cedente, ma furono autonomamente liqui-
date direttamente all'appaltatore e ovviamente la non ne era e non poteva esserne a conoscenza. Pt_3
Inoltre buona parte delle fatture e le cessioni og- getto del procedimento monitorio (cfr. doc.ti 7, 8,
9, 10) sono state notificate ad AQP prima dei paga-
menti effettuati da quest'ultima alla ICME a fronte delle fatture asseritamente “duplicate” (cfr.
doc.ti 6, 7, 9, 10 allegati alla citazione); ciò
non di meno AQP ha provveduto al pagamento delle seconde.
Infine, irrilevante è l'ammissione al passivo della banca nel fallimento della ICME. Trattandosi
10 di cessione pro solvendo e non essendo stato salda-
to il dovuto, la cessionaria ben poteva chiedere l'adempimento al cedente, adempimento mai eseguito,
Per di più non è dato sapere, ed appare anzi impro-
babile, se il fallimento sia capiente,
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza.
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 6.767,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 4.007,00
€ Compenso tabellare 18.420,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente
11 esecutivo il decreto opposto;
2) condanna AQP alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 18.420,00 per compensi, oltre
RSG 15% IVA e CAP;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 05/12/2025.
Il G.U.
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