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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9119 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 25138/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in grado di appello al n. 25138/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giulia, pec: Controparte_2 Email_1
-Appellante-
CONTRO
Controparte_3
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. Controparte_4
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura C.F._1
Distrettuale dello Stato di , pec: CP_4 Email_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 33567/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_4
29.09.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_3
Giudice di Pace di l' e la proponendo CP_4 Controparte_5 Controparte_4 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120070194898905
000, lamentando l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva la dichiarazione di illegittimità e il conseguente annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_6 eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, la regolarità della notifica e il mancato decorso del termine prescrizionale. Dunque, chiedeva il rigetto della domanda proposta e la vittoria di spese.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 33567/2022, depositata in data 29.09.2022, accoglieva il CP_4 ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_6 della decisione. In particolare, deduceva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, anche alla luce della sentenza n. 26283/2022 delle SS.UU. sull'applicabilità ai processi in corso del novellato art.12 comma 4-bis del D.P.R. 602/1973, la regolarità delle notifiche, la tardività della domanda per violazione del termine ex lege previsto, l'omessa impugnazione degli atti successivi e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello proposto e di riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la che, associandosi all'impugnazione in esame, eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, alla luce delle novità legislative e della pronuncia delle SS.UU. intervenute. Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese, mentre in subordine, e in caso di rigetto, concludeva per la condanna alle spese di lite del solo agente della riscossione.
Ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
All'udienza del 02.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. pagina 2 di 5 *****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di . Controparte_3
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni che seguono. Controparte_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata pagina 3 di 5 applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , Controparte_3 non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_6
33567/2022 del Giudice di Pace di depositata in data 29.09.2022, nell'ambito del procedimento CP_4 di primo grado R.G. 51861/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così pagina 4 di 5 provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Controparte_3 cartella di pagamento n. 07120070194898905 000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 13.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta in grado di appello al n. 25138/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giulia, pec: Controparte_2 Email_1
-Appellante-
CONTRO
Controparte_3
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. Controparte_4
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura C.F._1
Distrettuale dello Stato di , pec: CP_4 Email_2
- Appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 33567/2022 del Giudice di Pace di depositata in data CP_4
29.09.2022
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Controparte_3
Giudice di Pace di l' e la proponendo CP_4 Controparte_5 Controparte_4 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120070194898905
000, lamentando l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva la dichiarazione di illegittimità e il conseguente annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi al difensore antistatario.
L si costituiva, contestando quanto dedotto dalla controparte, ed Controparte_6 eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, la regolarità della notifica e il mancato decorso del termine prescrizionale. Dunque, chiedeva il rigetto della domanda proposta e la vittoria di spese.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 33567/2022, depositata in data 29.09.2022, accoglieva il CP_4 ricorso, disponendo l'annullamento della cartella impugnata e condannando le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, l' proponeva appello, lamentando l'erroneità Controparte_6 della decisione. In particolare, deduceva l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, anche alla luce della sentenza n. 26283/2022 delle SS.UU. sull'applicabilità ai processi in corso del novellato art.12 comma 4-bis del D.P.R. 602/1973, la regolarità delle notifiche, la tardività della domanda per violazione del termine ex lege previsto, l'omessa impugnazione degli atti successivi e il mancato decorso del termine prescrizionale.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello proposto e di riformare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la che, associandosi all'impugnazione in esame, eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, alla luce delle novità legislative e della pronuncia delle SS.UU. intervenute. Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese, mentre in subordine, e in caso di rigetto, concludeva per la condanna alle spese di lite del solo agente della riscossione.
Ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
All'udienza del 02.10.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. pagina 2 di 5 *****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di . Controparte_3
2. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita per le ragioni che seguono. Controparte_3
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata pagina 3 di 5 applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , Controparte_3 non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
3. Stante la sopravvenienza dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_6
33567/2022 del Giudice di Pace di depositata in data 29.09.2022, nell'ambito del procedimento CP_4 di primo grado R.G. 51861/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così pagina 4 di 5 provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da avverso l'estratto di ruolo e la Controparte_3 cartella di pagamento n. 07120070194898905 000;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, 13.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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