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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/05/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4275 /2024 R.G. promossa da
, con l'avv. Parte_1 C.F._1
DA VIÀ ANNA e con l'avv. ZANCANARI MARIA ELENA;
ricorrente contro
, Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza 1/3/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 01/04/2025
conclusioni:
per la ricorrente: 2
“Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle Parti in
Romania il 25/07/2015 alle seguenti condizioni: 1) i figli minori e Persona_1
saranno affidati in via esclusiva alla madre, con facoltà in capo a Persona_2
quest'ultima di adottare autonomamente le decisioni di maggiore interesse per i
figli; 2) i figli minori e saranno collocati Persona_1 Persona_2
prevalentemente presso la madre, ove avranno la residenza anagrafica;
3) il padre
potrà vedere e tenere con sé i figli: - a fine settimana alternati dal venerdì sera alle
ore 20:00 sino alla domenica alle ore 19:00; - durante le vacanze natalizie dal 24 al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio da alternare tra i genitori di anno in
anno; - durante le vacanze pasquali a Pasqua o al lunedì dell'Angelo alternati di
anno in anno tra i genitori;
- durante le festività e i ponti riconosciuti dal
calendario scolastico in alternanza tra i genitori di anno in anno; - durante le
vacanze estive due settimane di agosto da concordarsi preventivamente con la
madre entro maggio di ogni anno;
4) il sig. contribuirà al mantenimento Pt_1
dei figli mediante versamento, entro il giorno 5 del mese, dell'importo di € 500,00
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico
bancario alla madre;
5) L'assegno unico universale sarà incassato dalla madre;
6)
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/07/2024 la ricorrente sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio con rito civile contratto il 27/07/2015 con il sig.
e fossero stabiliti l'affidamento dei Controparte_1
figli in via esclusiva alla madre, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento nella misura di € 500 mensili e il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico universale.
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Con decreto in data23/7/2024 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 472/2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per il convenuto,
non costituito.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e discuteva oralmente.
Con ordinanza riservata in data 1/3/2025 si provvedeva nel seguente senso:
“letti il ricorso introduttivo e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17
c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
rilevato che la parte resistente, benché regolarmente notificata in Romania,
non si è costituita né è comparsa;
sentita la sola ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo
di conciliazione;
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse delle parti e dei figli nato il [...] e Persona_1 Per_2
nata il [...];
[...]
ritenuto che, vista l'abituale residenza in Italia della ricorrente e dei figli,
sussiste la competenza giurisdizionale in ordine sia alla domanda di divorzio che
alle domande relative all'affidamento e al mantenimento dei figli;
ritenuto che, quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, ai sensi
dell'art. 8 lett. c) reg. UE n. 1259/2010, si applica la legge nazionale comune, ossia
la legge rumena, posto che i coniugi non constano aver scelto la legge ai sensi
dell'art. 5 del medesimo regolamento, non hanno residenza abituale comune in
Italia e la ricorrente non ha specificato da quando il marito si è trasferito all'estero,
ed in particolare se ciò sia avvenuto meno di un anno fa;
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ritenuto che, in ragione della residenza all'estero del padre e delle
allegazioni della madre riguardo l'assenza di costanti relazioni tra padre e figli, va
confermata la residenza prevalente dei figli presso la madre e l'affidamento
esclusivo alla medesima;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento dei figli corrispondendo alla madre un contributo in denaro che
appare congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso
mensile di € 450 rivalutabile, comprensivo delle spese straordinarie in via
forfetaria, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli, delle risorse economiche
e delle capacità reddituali dei genitori – non consta che il padre abbia impedimenti
al lavoro -, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza
economica dell'assegnazione della casa e dei compiti di cura e domestici che
continueranno ad essere svolti prevalentemente dalla madre;
rilevato che la procuratrice di parte ricorrente ha precisato le conclusioni e
discusso oralmente;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c. pronuncia i seguenti
provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
1) Dichiara la contumacia della parte resistente;
2) Affida i figli minori in via esclusiva alla madre;
i genitori concorderanno
i tempi e i modi di permanenza dei figli con il padre, compatibili con le esigenze dei
figli e degli stessi genitori;
3) Dispone che il sig. Controparte_1
contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in
cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun
mese, l'importo complessivo di € 450, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Verona, comprensivo delle spese straordinarie
RIMETTE la causa al Collegio per la decisione.”
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Quanto alla competenza giurisdizionale e la legge applicabile va confermato quanto già argomentato nell'ordinanza riservata sopra riportata.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Per il Codul civil romeno, il divorzio, regolato dagli artt. 373 ss., non deve essere preceduto da una separazione personale, istituto del resto ignoto al diritto romeno.
Ai sensi dell'art. 373 del codice civile romeno si può accedere al divorzio nei casi seguenti: quando i rapporti tra i coniugi siano deteriorati e la continuazione del matrimonio sia impossibile (lett. b); quando i coniugi siano separati di fatto di almeno due anni (lett. c); quando lo stato di salute di uno dei coniugi rende impossibile la continuazione del matrimonio (lett.
d).
Deve essere esclusa la contrarietà all'ordine pubblico di tale normativa: per orientamento oramai consolidato in materia di riconoscimento di sentenze straniere, ma il principio ben può essere recepito anche quando il giudice interno sia chiamato ad applicare la legge straniera, non sono considerate contrarie all'ordine pubblico italiano le decisioni che ammettono il divorzio immediato, anche senza un precedente periodo di separazione (così Cass., 25.7.2006, n. 16978 e tutta la giurisprudenza successiva).
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 373 del codice civile rumeno posto che i rapporti tra i coniugi sono evidentemente deteriorati, come si desume dalla separazione consensuale concordata il 13/4/2023 (doc. 5 di parte ricorrente), omologata da questo Tribunale, e dalle residenze separate, in Stati diversi.
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
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Va riconosciuto, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle condizioni, il Collegio reputa che debbano essere confermate quelle disposte in via provvisoria dalla Presidente delegata, in quanto adeguate in relazione alla situazione dei coniugi e dei minori, ed in particolare alla residenza all'estero del resistente, con la sola precisazione che va stabilito l'obbligo del padre di contribuire al 50% delle spese straordinarie mediche, mentre le restanti spese straordinarie devono intendersi forfetizzate.
L'assegno unico universale, visto l'affidamento esclusivo, potrà
continuare ad essere percepito in via esclusiva dalla madre.
Vista l'età dei minori, entrambi infradodicenni, non si è proceduto al loro ascolto.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia del convenuto, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
2) Affida i figli minori in via esclusiva alla madre;
i genitori concorderanno i tempi e i modi di permanenza dei figli con il padre,
compatibili con le esigenze dei figli e degli stessi genitori;
3) Dispone che il sig. Controparte_1
contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5°
giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 450, rivalutabile
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annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie mediche indicate dal Protocollo del Tribunale di Verona;
4) L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dalla madre;
5) Nulla sulle spese.
Verona, 01/04/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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