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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/07/2025, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minorenni, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6215/23 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura speciale rilasciata in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Cassese, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 7
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...](CF ), CP C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Salvio Reale e dall'avv. Roberto Di Salvo Reale, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Roma al Viale delle Gardenie 35
APPELLATA avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 1615/2023 emessa dal Tribunale di Velletri a definizione del procedimento recante il numero R.G. 7294/2019, pubblicata il 09.08.2023, promosso da nei confronti di - opposizione Parte_1 CP
a decreto ingiuntivo n. 1726/19 emesso il 14 agosto 2019 dal Tribunale di Velletri in materia di spese per il mantenimento della prole.
Conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
1 R.G. 6215/2023
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1615/2023 emessa dal Tribunale di Velletri Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Sonia Piccinni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7294/2019, depositata in cancelleria in data 9.08.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ➢ preliminarmente, per i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare non dovute le spese ordinarie stante il pagamento documentalmente provato delle stesse da parte del e, per l'effetto revocare l'opposto decreto. Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
A. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. Pt_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
[...]
B. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
C. Confermare l'efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto con contestuale conferma dell'esecutorietà della sentenza oggetto di gravame;
D. Si chiede che il Giudice valuti il comportamento processuale tenuto da parte appellante ex articolo 96 c.p.c.;
E. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA come per legge.
Svolgimento del fatto e motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1726/2019, emesso in data 14 agosto 2019, il Tribunale di Velletri ingiungeva a il pagamento, in favore di , della Parte_1 CP somma di € 15.400,90, oltre interessi e spese di procedura, di cui € 11.568,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia ed € 3.832,90 a titolo di Per_1 rimborso delle spese straordinarie sostenute nel periodo compreso tra gennaio 2015 e settembre 2018.
Avverso detto provvedimento, con atto di citazione notificato il 6 novembre 2019 proponeva opposizione , il quale contestava la domanda formulata dalla Parte_1 ricorrente evidenziando: quanto alle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario (€ 11.568,00), di aver già corrisposto alla controparte il complessivo importo di € 7.800,00; quanto alle somme dovute a titolo di rimborso per le spese straordinarie (€ 3.832,90), l'intervenuto pagamento per la complessiva somma di € 3.500,00 e comunque la non debenza, trattandosi di spese non preventivamente concordate e, in ogni caso, non corrispondenti all'interesse della minore. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “I) preliminarmente, per i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare non dovute le spese ordinarie stante il pagamento documentalmente provato delle stesse da parte del e, per l'effetto revocare l'opposto Parte_1 decreto;
II) preliminarmente, per i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare non dovute le spese straordinarie come richieste in quanto non concertate con l'opponente e non richieste nei modi e nelle forme di legge e, per l'effetto revocare l'opposto decreto;
III) Sempre in via preliminare, per i motivi esposti in premessa
2 R.G. 6215/2023
accertare che le spese straordinarie richieste non sono state effettuate nell'interesse del minore e comunque in relazione anche alla sostenibilità economica e, per l'effetto revocare l'opposto decreto;
IV) In via subordinata, previo accertamento delle motivazioni in premessa compensare le spese straordinarie sostenute dal Parte_1 con quelle richieste dalla e, per l'effetto revocare l'opposto decreto;
CP
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.03.2020 si costituiva in giudizio , la quale eccepiva la mancanza di documentazione a CP fondamento della proposta opposizione e, nel merito, ne rilevava l'infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa era decisa con sentenza n. 1615/2023, con la quale il Tribunale di Velletri così pronunciava:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1726/2019, emesso dal Tribunale di Velletri in data 14.08.2019;
b) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, CP condanna al pagamento del complessivo importo di € 12.691,80, oltre Parte_1 interessi nella misura legale a decorrere dalla proposizione della domanda (22.07.2019) e sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite che Parte_1 CP si liquidano nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, somma di distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv. Giuseppe Cassese e Avv. Francesca Oliveri;
d) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c proposta da CP
.
[...]
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2023 proponeva appello , lamentando la erronea applicazione del principio dell'onere Parte_1 della prova con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per non avere il primo giudice preso in considerazione la circostanza che prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto il era stato destinatario di due precedenti Pt_1 ingiunzioni, rispetto alle quali non aveva proposto opposizione, provvedendo al relativo pagamento per l'intera somma azionata in sede di pignoramento presso terzi, sicché le somme da lui versate in eccedenza, come sopra specificamente indicate, avrebbero dovuto essere poste in compensazione con quanto da lui dovuto in virtù del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede.
L'appellante concludeva quindi come testualmente riportato in epigrafe.
L'appellata si costituiva in giudizio in data 5 marzo 2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c..
Nel merito, contestava punto per punto i singoli motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 comma 3° c.p.c..
3 R.G. 6215/2023
In particolare, la evidenziava che relativamente alle spese ordinarie, il primo CP
Giudice aveva svolto una disamina completa e adeguata della documentazione versata in atti dall'opponente, rilevando che i versamenti documentati dal si riferivano Pt_1
a circa dieci anni prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, e che relativamente alle spese straordinarie, lo stesso giudice aveva correttamente riconosciuto quelle sostenute nell'interesse della minore, ritenute congrue e sostenibili rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
L'appellata concludeva pertanto come in epigrafe.
Con ordinanza del 15 maggio 2024 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata, formulata dall'appellante sul presupposto della fondatezza della proposta impugnazione e del pregiudizio che il debitore avrebbe subito a causa della duplicazione del pagamento, in caso di esecuzione della sentenza stessa.
In data 29 aprile 2025 il P.G. formulava parere contrario all'accoglimento del gravame.
Con decreto del 17 marzo 2025 il Presidente di questa Sezione disponeva la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 24 aprile 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di brevi note, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali (gg. 60) e di eventuali memorie di replica (gg. 20).
Ciò posto, in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito della specificità dei motivi, formulata dall'appellata ai sensi dell'articolo 342 n. 1) c.p.c. .
Quest'ultimo, come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio 2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo del presente grado del giudizio ha dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, relativamente all'interpretazione dell'eccezione formulata dall'opponente e all'applicazione del principio dell'onere della prova in materia di decreto ingiuntivo.
4 R.G. 6215/2023
È quindi evidente che nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia, l'appellante abbia offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita dall'appellante.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c. si rivela, pertanto, priva di fondamento, e deve essere rigettata.
Nel merito, al fine di inquadrare correttamente la vicenda oggetto di causa occorre brevemente puntualizzare che con ordinanza del 26 febbraio 2004 il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva posto a carico di il pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 200,00 al mese, oltre alla partecipazione alle spese CP straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_2 all'epoca minore di età, nata da una relazione del con la Pt_1 CP
Posta tale premessa, va rilevato che con il proposto gravame l'appellante lamenta che nel caso di specie il tribunale avrebbe erroneamente applicato le disposizioni in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo gravare sul debitore opponente, come invece ritenuto dal primo giudice, l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento della somma per la quale era stata eccepita la compensazione con il credito portato dal monitorio. A sostegno del proprio assunto,
deduce di aver versato a mezzo assegni bancari € 7.800,00 ed € 3.500,00 Parte_1
e lamenta che dette somme non sarebbero state detratte dal dovuto né in occasione dei due precedenti provvedimenti monitori emessi dal Tribunale di Velletri sempre nei confronti del e per il medesimo titolo, il n. 248/2012 di € 14.905,332 e il n. Pt_1
2300/2016 di € 16.579,90, entrambi divenuti esecutivi per mancata opposizione, né in occasione dell'emissione del provvedimento opposto nella presente sede, con conseguente controcredito del nei confronti della Pt_1 CP
Ciò posto, ritiene questa Corte che la decisione del primo giudice sia del tutto condivisibile, quanto alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento, stante la inosservanza del relativo onere probatorio da parte dell'opponente.
È noto, in proposito, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui incombe sull'opposto, quale attore in senso sostanziale, l'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, ha l'onere della prova in ordine ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Con riferimento al caso di specie, tale onere non può però dirsi osservato da parte dell'opponente, il quale al fine di contrastare la pretesa creditoria della si è CP unicamente limitato a dedurre di aver già provveduto al pagamento della somma di € 7.800,00, della quale risulterebbe ora creditore per avere egli estinto, per il passato, il proprio debito nei confronti della opposta in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto.
5 R.G. 6215/2023
Il Tribunale di Velletri, correttamente applicando i principi regolatori dell'onere della prova con riferimento alla specifica materia in questione, ha ritenuto che la pretesa creditoria avanzata in giudizio dalla ricorrente fosse stata idoneamente dimostrata mediante la produzione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma che stabiliva il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia Il Per_1 primo giudice ha poi correttamente ritenuto non adeguatamente provato il pagamento eccepito dall'opponente, sia per la natura del mezzo utilizzato (assegni bancari), sia per l'epoca di emissione dei titoli (anni 2007, 2008), di gran lunga antecedente, rispetto a quella alla quale si riferiva la pretesa creditoria avanzata dalla (2015-2018), CP con la conseguenza che nella specie non si era verificata alcuna inversione dell'onere della prova, che continuava a gravare sul debitore opponente, il quale aveva eccepito il fatto estintivo dell'obbligazione.
Osserva questa Corte che la decisione del primo giudice non merito alcuna censura.
È noto, al riguardo, che l'articolo 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione" (cfr. Cass. SS.UU., Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). Difettando tali condizioni, il giudice deve disattendere la relativa eccezione e il debitore potrà far valere il credito in separata sede, con autonomo giudizio.
Nel caso di specie, il controcredito eccepito dall'opponente non è stato affatto dimostrato. Ed invero, la pretesa del si riferisce a un asserito pagamento, da Pt_1 parte sua, di somme eccedenti quanto effettivamente da lui dovuto in relazione a pregresse azioni esecutive intraprese nei suoi confronti dalla Tuttavia, i titoli CP prodotti a sostegno di tale assunto non possono essere considerati prova dell'esistenza del credito opposto in compensazione dal debitore, difettando, a tal fine, elementi certi e obiettivi, idonei a ricondurre i relativi pagamenti ai debiti azionati con i due precedenti monitori e non essendo stato neppure dimostrato, inoltre, l'ammontare delle somme complessivamente versate dall'obbligato in relazione alle suddette azioni esecutive.
Da ciò consegue che secondi i principi generali che regolano la materia, il mancato assolvimento, da parte dell'opponente, dell'onere probatorio in relazione al dedotto fatto estintivo della obbligazione, non ha determinato alcuna inversione dell'onere della prova a carico del creditore, sul quale tale onere sarebbe ricaduto solo nel caso in cui il debitore avesse dato prova dell'esistenza del proprio controcredito.
Ritiene pertanto questa Corte che l'appello debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6 R.G. 6215/2023
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione del 7 dicembre 2023 avverso la sentenza n. 1615/2023 emessa l'8 agosto 2023 dal Tribunale di Velletri, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), nonché CPA (4%) e IVA (22%) come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Sofia Rotunno)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minorenni, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6215/23 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura speciale rilasciata in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Cassese, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 7
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...](CF ), CP C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Salvio Reale e dall'avv. Roberto Di Salvo Reale, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia, in Roma al Viale delle Gardenie 35
APPELLATA avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 1615/2023 emessa dal Tribunale di Velletri a definizione del procedimento recante il numero R.G. 7294/2019, pubblicata il 09.08.2023, promosso da nei confronti di - opposizione Parte_1 CP
a decreto ingiuntivo n. 1726/19 emesso il 14 agosto 2019 dal Tribunale di Velletri in materia di spese per il mantenimento della prole.
Conclusioni: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza
1 R.G. 6215/2023
impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1615/2023 emessa dal Tribunale di Velletri Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Sonia Piccinni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7294/2019, depositata in cancelleria in data 9.08.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: ➢ preliminarmente, per i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare non dovute le spese ordinarie stante il pagamento documentalmente provato delle stesse da parte del e, per l'effetto revocare l'opposto decreto. Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
A. Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. Pt_1
per tutti i motivi ex ante rappresentati;
[...]
B. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
C. Confermare l'efficacia del Decreto Ingiuntivo opposto con contestuale conferma dell'esecutorietà della sentenza oggetto di gravame;
D. Si chiede che il Giudice valuti il comportamento processuale tenuto da parte appellante ex articolo 96 c.p.c.;
E. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA come per legge.
Svolgimento del fatto e motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 1726/2019, emesso in data 14 agosto 2019, il Tribunale di Velletri ingiungeva a il pagamento, in favore di , della Parte_1 CP somma di € 15.400,90, oltre interessi e spese di procedura, di cui € 11.568,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia ed € 3.832,90 a titolo di Per_1 rimborso delle spese straordinarie sostenute nel periodo compreso tra gennaio 2015 e settembre 2018.
Avverso detto provvedimento, con atto di citazione notificato il 6 novembre 2019 proponeva opposizione , il quale contestava la domanda formulata dalla Parte_1 ricorrente evidenziando: quanto alle somme dovute a titolo di mantenimento ordinario (€ 11.568,00), di aver già corrisposto alla controparte il complessivo importo di € 7.800,00; quanto alle somme dovute a titolo di rimborso per le spese straordinarie (€ 3.832,90), l'intervenuto pagamento per la complessiva somma di € 3.500,00 e comunque la non debenza, trattandosi di spese non preventivamente concordate e, in ogni caso, non corrispondenti all'interesse della minore. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “I) preliminarmente, per i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare non dovute le spese ordinarie stante il pagamento documentalmente provato delle stesse da parte del e, per l'effetto revocare l'opposto Parte_1 decreto;
II) preliminarmente, per i motivi esposti in premessa, accertare e dichiarare non dovute le spese straordinarie come richieste in quanto non concertate con l'opponente e non richieste nei modi e nelle forme di legge e, per l'effetto revocare l'opposto decreto;
III) Sempre in via preliminare, per i motivi esposti in premessa
2 R.G. 6215/2023
accertare che le spese straordinarie richieste non sono state effettuate nell'interesse del minore e comunque in relazione anche alla sostenibilità economica e, per l'effetto revocare l'opposto decreto;
IV) In via subordinata, previo accertamento delle motivazioni in premessa compensare le spese straordinarie sostenute dal Parte_1 con quelle richieste dalla e, per l'effetto revocare l'opposto decreto;
CP
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.03.2020 si costituiva in giudizio , la quale eccepiva la mancanza di documentazione a CP fondamento della proposta opposizione e, nel merito, ne rilevava l'infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa era decisa con sentenza n. 1615/2023, con la quale il Tribunale di Velletri così pronunciava:
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1726/2019, emesso dal Tribunale di Velletri in data 14.08.2019;
b) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, CP condanna al pagamento del complessivo importo di € 12.691,80, oltre Parte_1 interessi nella misura legale a decorrere dalla proposizione della domanda (22.07.2019) e sino all'effettivo soddisfo;
c) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite che Parte_1 CP si liquidano nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, somma di distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv. Giuseppe Cassese e Avv. Francesca Oliveri;
d) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c proposta da CP
.
[...]
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2023 proponeva appello , lamentando la erronea applicazione del principio dell'onere Parte_1 della prova con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per non avere il primo giudice preso in considerazione la circostanza che prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto il era stato destinatario di due precedenti Pt_1 ingiunzioni, rispetto alle quali non aveva proposto opposizione, provvedendo al relativo pagamento per l'intera somma azionata in sede di pignoramento presso terzi, sicché le somme da lui versate in eccedenza, come sopra specificamente indicate, avrebbero dovuto essere poste in compensazione con quanto da lui dovuto in virtù del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede.
L'appellante concludeva quindi come testualmente riportato in epigrafe.
L'appellata si costituiva in giudizio in data 5 marzo 2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c..
Nel merito, contestava punto per punto i singoli motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 comma 3° c.p.c..
3 R.G. 6215/2023
In particolare, la evidenziava che relativamente alle spese ordinarie, il primo CP
Giudice aveva svolto una disamina completa e adeguata della documentazione versata in atti dall'opponente, rilevando che i versamenti documentati dal si riferivano Pt_1
a circa dieci anni prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, e che relativamente alle spese straordinarie, lo stesso giudice aveva correttamente riconosciuto quelle sostenute nell'interesse della minore, ritenute congrue e sostenibili rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
L'appellata concludeva pertanto come in epigrafe.
Con ordinanza del 15 maggio 2024 questa Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza appellata, formulata dall'appellante sul presupposto della fondatezza della proposta impugnazione e del pregiudizio che il debitore avrebbe subito a causa della duplicazione del pagamento, in caso di esecuzione della sentenza stessa.
In data 29 aprile 2025 il P.G. formulava parere contrario all'accoglimento del gravame.
Con decreto del 17 marzo 2025 il Presidente di questa Sezione disponeva la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 24 aprile 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di brevi note, contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali (gg. 60) e di eventuali memorie di replica (gg. 20).
Ciò posto, in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto del requisito della specificità dei motivi, formulata dall'appellata ai sensi dell'articolo 342 n. 1) c.p.c. .
Quest'ultimo, come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modifiche, dalla l. n. 134 del 2012), impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. Cass. 5 maggio 2017, n. 10916).
Nel caso di specie, l'appellante nell'atto introduttivo del presente grado del giudizio ha dettagliatamente indicato le parti della sentenza che intendeva sottoporre a censura, deducendo la erroneità della decisione del primo giudice, relativamente all'interpretazione dell'eccezione formulata dall'opponente e all'applicazione del principio dell'onere della prova in materia di decreto ingiuntivo.
4 R.G. 6215/2023
È quindi evidente che nel suggerire una diversa lettura delle emergenze processuali e una diversa interpretazione della normativa in materia, l'appellante abbia offerto a questo Collegio giudicante una soluzione alternativa rispetto a quella adottata dal primo giudice, tanto che la parte appellata, nella propria memoria di costituzione, ha precisamente individuato e specificamente contestato, nel merito, la diversa prospettazione fornita dall'appellante.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'articolo 342 c.p.c. si rivela, pertanto, priva di fondamento, e deve essere rigettata.
Nel merito, al fine di inquadrare correttamente la vicenda oggetto di causa occorre brevemente puntualizzare che con ordinanza del 26 febbraio 2004 il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva posto a carico di il pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 200,00 al mese, oltre alla partecipazione alle spese CP straordinarie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Persona_2 all'epoca minore di età, nata da una relazione del con la Pt_1 CP
Posta tale premessa, va rilevato che con il proposto gravame l'appellante lamenta che nel caso di specie il tribunale avrebbe erroneamente applicato le disposizioni in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo gravare sul debitore opponente, come invece ritenuto dal primo giudice, l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento della somma per la quale era stata eccepita la compensazione con il credito portato dal monitorio. A sostegno del proprio assunto,
deduce di aver versato a mezzo assegni bancari € 7.800,00 ed € 3.500,00 Parte_1
e lamenta che dette somme non sarebbero state detratte dal dovuto né in occasione dei due precedenti provvedimenti monitori emessi dal Tribunale di Velletri sempre nei confronti del e per il medesimo titolo, il n. 248/2012 di € 14.905,332 e il n. Pt_1
2300/2016 di € 16.579,90, entrambi divenuti esecutivi per mancata opposizione, né in occasione dell'emissione del provvedimento opposto nella presente sede, con conseguente controcredito del nei confronti della Pt_1 CP
Ciò posto, ritiene questa Corte che la decisione del primo giudice sia del tutto condivisibile, quanto alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento, stante la inosservanza del relativo onere probatorio da parte dell'opponente.
È noto, in proposito, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui incombe sull'opposto, quale attore in senso sostanziale, l'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda, mentre l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, ha l'onere della prova in ordine ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Con riferimento al caso di specie, tale onere non può però dirsi osservato da parte dell'opponente, il quale al fine di contrastare la pretesa creditoria della si è CP unicamente limitato a dedurre di aver già provveduto al pagamento della somma di € 7.800,00, della quale risulterebbe ora creditore per avere egli estinto, per il passato, il proprio debito nei confronti della opposta in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto.
5 R.G. 6215/2023
Il Tribunale di Velletri, correttamente applicando i principi regolatori dell'onere della prova con riferimento alla specifica materia in questione, ha ritenuto che la pretesa creditoria avanzata in giudizio dalla ricorrente fosse stata idoneamente dimostrata mediante la produzione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma che stabiliva il contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia Il Per_1 primo giudice ha poi correttamente ritenuto non adeguatamente provato il pagamento eccepito dall'opponente, sia per la natura del mezzo utilizzato (assegni bancari), sia per l'epoca di emissione dei titoli (anni 2007, 2008), di gran lunga antecedente, rispetto a quella alla quale si riferiva la pretesa creditoria avanzata dalla (2015-2018), CP con la conseguenza che nella specie non si era verificata alcuna inversione dell'onere della prova, che continuava a gravare sul debitore opponente, il quale aveva eccepito il fatto estintivo dell'obbligazione.
Osserva questa Corte che la decisione del primo giudice non merito alcuna censura.
È noto, al riguardo, che l'articolo 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione" (cfr. Cass. SS.UU., Sentenza n. 23225 del 15/11/2016). Difettando tali condizioni, il giudice deve disattendere la relativa eccezione e il debitore potrà far valere il credito in separata sede, con autonomo giudizio.
Nel caso di specie, il controcredito eccepito dall'opponente non è stato affatto dimostrato. Ed invero, la pretesa del si riferisce a un asserito pagamento, da Pt_1 parte sua, di somme eccedenti quanto effettivamente da lui dovuto in relazione a pregresse azioni esecutive intraprese nei suoi confronti dalla Tuttavia, i titoli CP prodotti a sostegno di tale assunto non possono essere considerati prova dell'esistenza del credito opposto in compensazione dal debitore, difettando, a tal fine, elementi certi e obiettivi, idonei a ricondurre i relativi pagamenti ai debiti azionati con i due precedenti monitori e non essendo stato neppure dimostrato, inoltre, l'ammontare delle somme complessivamente versate dall'obbligato in relazione alle suddette azioni esecutive.
Da ciò consegue che secondi i principi generali che regolano la materia, il mancato assolvimento, da parte dell'opponente, dell'onere probatorio in relazione al dedotto fatto estintivo della obbligazione, non ha determinato alcuna inversione dell'onere della prova a carico del creditore, sul quale tale onere sarebbe ricaduto solo nel caso in cui il debitore avesse dato prova dell'esistenza del proprio controcredito.
Ritiene pertanto questa Corte che l'appello debba essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6 R.G. 6215/2023
Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione del 7 dicembre 2023 avverso la sentenza n. 1615/2023 emessa l'8 agosto 2023 dal Tribunale di Velletri, così dispone: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), nonché CPA (4%) e IVA (22%) come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto con l. del 2012 n. 228 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Sofia Rotunno)
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